Il 1 aprile è stato pubblicato il Parere del CdS sul nuovo codice degli appalti, diverse sono le criticità esposte dai Giudici di Palazzo Spada.
In merito al Soccorso Istruttorio, i Giudici hanno specificato che, il soccorso istruttorio sia chiaro nei suoi presupposti e limiti, e non sia mai
oneroso (art. 83):
oneroso (art. 83):
................Il comma in esame (il quale peraltro riprende in massima parte il
contenuto del d.lgs. 163 del 2006, art. 38 co. 2-bis in tema di e.cl. 'soccorso
istruttorio a pagamento') appare di dubbia conformità con la previsione
delle legge delega, che prevede forme di " integrazione documentale non onerosa
di qualsiasi elemento fonnale della domanda" Qettera z), . Al di là della
con divisibilità o meno di questa scelta del legislatore (che sembra
eliminare un deterrente indubbiamente responsabilizzante per le imprese)
non si può riproporre il meccanismo del e.cl. 'soccorso istruttorio a
pagamento' di cui all'attuale art. 38, co. 2-bis dell'abrogando codice.
In questa prospettiva, anche al fine di rispettare il fondamentale criterio di
semplificazione imposto dalla delega, si suggerisce di prevedere due sole
fattispecie alternative: le carenze formali sanabili (non onerosamente) e le
lacune essenziali, non sanabili, attraverso il soccorso istruttorio, nemmeno
previo il pagamento di una sanzione pecuniaria........................
infatti l'Art. 83 comma 9, anche se con un sconto rispetto ad oggi, prevede il pagamento della sanzione fino ad un massimo di 5.000,00 €
"La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro."