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27/02/2017: IL CdS SUL RITARDO DI UN PLICO INVIATO TRAMITE CORRIERE


Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 507/2017 ha sancito che non è da escludere l'offerta del concorrente se il plico è arrivato in ritardo perchè inserito dal corriere in una busta "contenitore" (ndr es. buste arancioni di TNT) e che per tale ragione, sia stato depositato dapprima presso il Protocollo

..............................................3. Per quanto attiene in generale alla trasmissione dei plichi contenenti le offerte, si evidenzia che le modalità statuite dalle norme di settore per la presentazione, per l'identificazione del contenuto e per il rispetto della data stabilita per la presentazione dei plichi, sono tese a garantire la segretezza e l'integrità delle offerte, in funzione della par condicio fra i concorrenti e della serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi atti.
Laddove un plico presentato rispetti le formalità prescritte dal disciplinare di gara, non si rilevano irregolarità nel fatto che, ai soli fini del recapito presso la stazione appaltante, il corriere abbia inserito detto plico in una ulteriore busta di plastica.
E' evidente che nel caso in esame il plico sia stato erroneamente protocollato a causa del suo inserimento, da parte del corriere DHL, in una busta di plastica.
L’inserimento in tale busta di plastica non ha alcun rilievo circa le modalità di presentazione dell'offerta perché attiene unicamente al recapito del plico presso la stazione appaltante, essendo quindi onere del destinatario aprire la busta di plastica e recapitarlo presso l'ufficio interessato, a maggior ragione nel caso di specie ove il medesimo corriere DHL aveva indicato sull'esterno l'ufficio di destinazione (Appalti).
4. Inoltre, il caso in questione non concerne nemmeno un caso di irregolarità relativa alla chiusura del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Come esposto, ed è incontestato, infatti, la busta contenente l'offerta è rimasta tra il 31 agosto e il 3 settembre all'interno del Comune di Torino, dapprima presso l'Ufficio Commessi poi presso la segreteria della Direzione Appalti ed Economato.
In data 3 settembre 2015 la busta è stata consegnata, sigillata, alla segreteria dell'Area Appalti Lavori Pubblici ed è stata custodita nell'armadio blindato della segreteria fino all'apertura della busta nella seduta pubblica del 9 settembre 2015.
In nessun atto viene in rilievo un’anomalia nella custodia o nella sigillatura della busta e, pertanto, in assenza di altre puntuali indicazioni, da parte del controinteressato che lo eccepisce, di circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla cosiddetta genuinità dell'offerta, che va preservata in corso di gara (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 3 febbraio 2014, n. 8), non può ritenersi sussistente alcun vizio al riguardo.
E', pertanto, insussistente la violazione formale dell'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163-2006 in quanto nella procedura di appalto per cui è causa non è rilevabile un'ipotesi di non integrità del plico contenente l'offerta, né un caso di altre irregolarità relativa alla chiusura dei plichi.
Il plico proveniente dalla Fines3 s.r.l. è da ritenersi, infatti, in assenza di indizi contrari, nella specie insussistenti, sigillato.
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.