CERCA GLI ARTICOLI

27/02/2017: IL TAR LAZIO SU ASTERISCO DEL CONCORRETE CHE RIMANDA AD UNA SUA APOSTILLA

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  - Spada Costruzioni -  Sol.Edil Group GROMA INGEGNERIA  De Rose Service Geom. VincenzoVanacoreAres Appalti Srl - MARKETING PRODUCTION & INNOVATION - AVV. R.M. BISCEGLIA - COGER Srl Rapolla - AVVALIMENTI EUROPA

Il TAR Lazio sull'esclusione di un'offerta condizionata.
............Tale ricorso appare fondato laddove censura la formulazione da parte di
Rivoira di un’offerta tecnica condizionata (sanzionata di esclusione dall’art. 11 del disciplinare) nella parte in cui, al punto IV.C “Gestione e controllo del magazzino distaccato presso le centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas”, accanto alle voci “Blocco pompe (allarme)” relative al Sistema di produzione vuoto e al Sistema di produzione EGA, risulta apposto un asterisco che rimanda ad una postilla del seguente tenore: «qualora il quadro di gestione delle centrali esistenti lo consenta», in difformità rispetto a quanto richiesto dall’art. 9, lettera d), del capitolato tecnico in merito a “Gestione e controllo del magazzino” ove sono previsti a carico dell’aggiudicatario il monitoraggio e la gestione degli allarmi che intende adottare per monitorare in tempo reale gli stati di funzionamento ed allarme per tutte le apparecchiature dei gas medicinali.
E infatti, la Rivoira – benché fosse stata messa in grado di verificare in sopralluogo, in condizioni di parità con gli altri concorrenti, i quadri di gestione delle centrali esistenti, dello stato dei quali peraltro ben doveva essere a conoscenza anche quale gestore uscente – ha comunque inteso formulare sul punto un’offerta tecnica condizionata alla compatibilità del quadro di gestione delle centrali esistenti, determinando l’incertezza dell’offerta sul punto.
Vale in proposito il principio per cui «le offerte tecniche nelle pubbliche gare devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all'Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali, e qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili di indeterminatezza o di incertezza, anche se in ipotesi vantaggiosi per l'Amministrazione, vale a conferire all'offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l'esclusione dalla gara, e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un'espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili» (ex multis Tar Lazio, Roma, 5 agosto 2016, n. 9182).
Deve inoltre essere comunque esclusa l’offerta che «subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante (…), atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali all'imparzialità nella scelta del contraente e al buon andamento in ordine alla serietà dell'offerta e alla corretta esecuzione dell'appalto), la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato» (da ultimo, Tar Piemonte, 12 dicembre 2016, n. 1514).