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09/01/2018: LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLE DICHIARAZIONI DEL CESSATO

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 178/16 del dicembre 2017 ha chiarito un aspetto delle condanne morali
riferite ad un ex amministratore


..........................................Tenuto conto dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 2004/18, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente all’amministrazione aggiudicatrice:

– di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell’amministratore di un’impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubblico, e

– di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l’impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore.