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02/07/2018: I MOTIVI AGGIUNTI DEVONO ESSERE SEMPRE NOTIFICATI AI DIFENSORI

Tar Toscana, sez. III, 25 giugno 2018, n. 925



(...) La conclusione è in linea con il parere dell’Ufficio studi della Giustizia Amministrativa, reso in data 19 marzo 2018 su richiesta del Segretariato Generale della G.A., nel quale si legge, per quanto qui interessa, “che in pendenza di giudizio, le notificazioni alle parti costituite dovranno essere eseguite al domicilio digitale indicato dalla parte o, in mancanza, rinvenibile nei pubblici registri (trattandosi del domicilio elettivo ex lege)” e solo “in caso di inefficienza della PEC, per causa imputabile al destinatario, può ipotizzarsi un’applicazione anche al processo amministrativo della norma di chiusura del sistema rappresentata dall’art.82 r.d. 37/1934, nei termini indicati dalla Corte di Cassazione, nel senso che si potrà procedere al deposito degli atti da notificare presso la segreteria del giudice innanzi al quale pende la lite, solo se non via sia stata elezione di domicilio fisico (all’atto della costituzione e in aggiunta al domicilio digitale) nel Comune ove ha sede detto ufficio (e ciò in attuazione del principio di prossimità tra domicilio eletto e giudice adito)”.

3.1.3. Alla luce dei rilievi svolti, deve essere affermata la nullità della notificazione dei motivi aggiunti, che la società ricorrente ha eseguito nei confronti dei controinteressati e del Comune di Ponsacco presso la segreteria del T.A.R., anziché agli indirizzi P.E.C. dei difensori, oltretutto indicati nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

Il gravame avverso la determinazione n. 457/2017, di riattivazione del permesso di costruire, va perciò dichiarato inammissibile, tenuto conto che le prime difese dei destinatari della notificazione nulla risalgono al 27 marzo 2018 (depositi documentali ex art. 73 c.p.a.), quando il termine per impugnare la determinazione predetta era ampiamente decorso e la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 44 co. 3 c.p.a. non poteva più utilmente operare relativamente ai diritti già acquisiti dalle controparti (la ricorrente assume di aver avuto conoscenza del provvedimento il 9 novembre 2017).