CERCA GLI ARTICOLI

02/07/2018: UTILE E ANOMALIA DELL'OFFERTA

C.g.a. 25 giugno 2018, n. 368 


(...) Una tale lievitazione dei costi, per quanto all’apparenza non eccessivamente elevata in termini assoluti, deve tenere conto di un quadro complessivo caratterizzato da un utile d’impresa che, come ricordato, era stato indicato ed è rimasto vistosamente esiguo, nell’ordine di circa 6.000 euro annui.

Deve darsi per conosciuto il dibattito intorno alla relativa questione se, ai fini della serietà dell’offerta, sia necessario indicare un utile comunque apprezzabile, tale da scongiurare il rischio di appalti eseguiti in perdita. E si può convenire, in linea di massima, sulla tesi ricordata dalla stessa GSA in fase di verifica e seguita anche dal Giudice di primo per cui un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare l’anomalia dell’offerta, sebbene costituisca un indice sintomatico e debba quindi indurre l’amministrazione procedente ad una verifica accurata dell’equilibrio complessivo dell’offerta (v., per tutte, Cons. St., V, n. 3805/2014).

Tale tesi, applicata al caso di specie, nel quale è evidente lo sforzo della GSA di aggiudicarsi un appalto da molto tempo eseguito da CICLAT, puntando soprattutto su una migliore offerta economica, ha quindi giustamente condotto a non trarre da un utile obiettivamente molto ridotto conseguenze pressoché automatiche, in senso escludente.

Ciò non toglie che il valore di tale utile è destinato pur sempre a pesare a fronte di successive rideterminazioni dell’offerta, come quella (che sarebbe) imposta dall’accertamento del verificatore in ordine al costo della manodopera, divenuto più elevato, per i servizi cimiteriali e per il trasporto pubblico locale.