CIRCOLARE N. 13/E Agenzia delle Entrate
SUBAPPALTATORI
L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.
“Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che «il subappalto
è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il
nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».
Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera
b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei
soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto
alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice
14
identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la
tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo
di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei
confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del
contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia
esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente
(vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti
dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con
obbligo di CIG e/o CUP).
Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi
dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza
essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la
stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in
ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà,
utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
CONSORZIO E CONSORZIATI
Si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al
consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai
terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633
del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.
Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano
anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le circolari n. 14/E del 27 marzo
2015 e 20/E del 18 maggio 2016).
Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul
presupposto che il rapporto PA-consorzio rientri comunque in tale modalità di
documentazione ex D.M. n. 55 del 2013.
Va ribadito, tuttavia, che «come affermato in numerosi documenti di prassi,
l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza
rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e
16
mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26
ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione
oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr.
risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre
2002, n. 355/E)» (così la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009).
In altri termini, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato
alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti
consorzio-consorziate.
È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei
rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si
inserisca nella filiera dei subappalti.