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17/09/2018: L'IMPRENDITORE DEVE VIGILARE SULLE ASSUNZIONI, SE UN DIPENDENTE E' "MAFIOSO" L'IMPRESA RISCHIA L'INTERDITTIVA

Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018, n. 5410



il condizionamento mafioso può derivare anche dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all’interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi;
- il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non ermergano specifici riscontri oggetti sull’influenza nelle scelte dell’impresa;
- le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata.
Inoltre, se si considera per di più che nel frattempo tali soggetti si sono resi pure protagonisti di episodi estorsivi in danno della stessa società -OMISSIS-, l’interpretazione prefettizia del ritardo nel loro licenziamento come indice di assoggettamento alla criminalità organizzata risulta logica e ragionevole, ed è stata giustamente condivisa dal TAR.