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31/10/2015: TAR PIEMONTE, NO ESCLUSIONE PER MANCANZA ONERI!

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Il TAR PIEMONTE con l'ordinanza 330 del 29/10/2015 ha annullato l'aggiudicazione di una gara perchè per la stessa la maggior parte delle aziende erano state escluse per non aver indicato gli oneri della sicurezza, il testo dell'ordinanza:

- che la lettera d’invito e la documentazione di gara non richiedevano la specificazione separata degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica e tale circostanza può aver indotto
in errore l’aggiudicataria, al pari di altre imprese concorrenti, circa la necessità di adempiere a quanto prescritto dall’art. 87 del Codice dei contratti pubblici, nel senso definitivamente chiarito soltanto dalla decisione n. 3 del 2015 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ma si veda in seguito: Cons. Stato, sez. V, n. 4583 del 2015, che ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio per fattispecie analoga);

- che appare necessario approfondire i profili di censura, nella fase del merito, anche ai fini di un’eventuale rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione giuridica qui controversa (si veda, per il condivisibile richiamo del principio di tutela dell’affidamento: Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., ord. n. 1 del 15 gennaio 2015);