Il Consorzio Research il 18 agosto 2014 ha firmato il contratto d'appalto con il C.D.R. Lebanon per la costruzione di una condotta sottomarina in Libano, appalto da 11,547,975.00 € finanziato in parte da fondi europei.
"Project No. 1345 – Sour coastal area wastewater project – Design and Construction of Sour Wastewater Treatment Plant Sea Outfall - Contract No. 2211"
Un buon risultato per un azienda nostrana.
Danilo ESPOSITO
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"SCUOLE SICURE" primi 1.639 interventi!
Grazie ai 400 milioni della delibera Cipe dello scorso 30/06/2014 saranno coperti 1.639 interventi "scuole sicure", le aggiudicazioni avverranno con velocità per favorire una rapida partenza delle opere che hanno un valore medio di 160.000 euro.
Danilo ESPOSITO
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Centrale Unica di Committenza posticipato a gennaio 2015
L'accordo sottoscritto dal Ministro dell'Interno e l'ANCI è stato precisato che l'applicazione della norma è senza la necessaria preparazione, dato che i soggetti aggregatori non sono né organizzati, né operativi e la Consip e le altre centrali di acquisto non coprono tutte le esigenze degli enti locali;
Dunque nasce l'esigenza di un intervento legislativo che posticipi l'entrata in vigore della norma all'1 gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi ed all'1 luglio 2015 per i lavori pubblici.
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Appalti Centrale Unica per tutti I comuni non capoluogo di provincia
Dal primo luglio tutti i comuni non capoluogo di provincia dovranno acquisire lavori, beni e servizi attraverso soggetti aggregatori della domanda (centrali di committenza nazionali o regionali), o tramite unioni di comuni, o accordi consortili.
In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dalle nuove regole è stato previsto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (che dovrebbe confluire, stando alla bozza di decreto-legge sulla p.a., nell'Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone) non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (Cig).
Con ciò diverrebbe quindi impossibile bandire una gara io un avviso relativo a contratti di acquisto di beni e servizi.
Per quel che riguarda i soggetti aggregatori della domanda, che non potranno essere in numero superiore a 35, dovranno essere iscritti all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), e saranno: la Consip, una centrale di committenza per ogni regione (da costituire entro fine 2014 se già non si è provveduto, ma la regione potrà affidarsi alla Consip) e altri soggetti che svolgono funzioni di centrale di committenza.
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Sanzione di 50.000 € per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni?!
Il D.L. 90/2014 ha modificato il Codice degli appalti inserendo un importante comma nell'art. 38:
- Art. 38 comma 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- Art. 46 comma 1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gare;
Le modifiche in questione non sono molto chiare, il problema sostanziale di questo paese è che NON ESISTE LA CERTEZZA DEL DIRITTO, si lascia sempre il compito ai giudici di interpretare la legge.
Il Governo con il comma 2 bis del dall'art. 38 cosa vorrebbe farci capire che diversamente da prima dove in caso di mancanza o incompletezza di una dichiarazione si veniva esclusi, oggi ci danno una sanzione di 50.000 €....
Danilo ESPOSITO
Danilo ESPOSITO
UFFICIALE, ADDIO AVCP! DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 conferma la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19)
1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione.
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ADDIO AVCP! DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014,
dl 90/2014,
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UFFICIALE
APPALTI INTERNAZIONALI - LE PRINCIPALI BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO (BMS)
Cosa sono?
- Istituzioni sopranazionali create dagli stati sovrani che ne sono azionisti
- Questi stati sovrani includono tanto i paesi donatori quanto i paesi mutuatari
- Sono al centro della rete globale di istituzioni multilaterali
- Hanno come mandato principale quello di ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo economico.
Le BMS forniscono ai paesi mutuatari:
- Prestiti a lungo-termine basati su interessi di mercato
- Prestiti a lunghissimo termine con interessi inferiori a quelli di mercato
- Crediti dono, prevalentemente per assistenza tecnica, consulenze o preparazione di progetti.
Generano annualmente
- Finanziamenti per un valore di quasi 80 miliardi di dollari per anno
- Realizzazione di più di 900 progetti all’anno, potenzialmente in tutti i settori dell’economia
- Migliaia di contratti
- Per acquisizione di beni, servizi e lavori
- La maggioranza dei quali aggiudicati attraverso gare d’appalto“procurement”.
THE WORLD BANK GROUP
Fondata nel 1944 con l’obiettivo di facilitare la ricostruzione e lo sviluppo postbellico, la Banca ha progressivamente cambiato il suo ruolo diventando la principale fonte Multilaterale di finanziamenti per i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti.
Il Gruppo include:
- IBRD International Bank for Reconstruction and Development pubblico nei paesi mutuatari a basso e medio reddito.
- IDA International Development Association Estende “crediti” a lunghissimo termine e condizioni agevolate al settorepubblico nei paesi mutuatari a basso e bassissimo reddito.
Insieme costituiscono “The Bank” http://www.worldbank.org
- IFC International Finance Corporation
Estende prestiti, partecipa come azionista, cofinanzia progetti nel settore privato.
- MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency
Estende garanzie assicurative contro il rischio politico per gli investimenti (FDI) Foreign Direct Investment.
- ICSID International Center for Settlement of Investment Disputes
Fornisce la cornice istituzionale e procedurale per dispute legali in progetti di investimento privato
ALTRE BANCHE
- IDB The Inter-American Development Bank: Fondata nel 1959 per appoggiare il processo di sviluppo sociale ed economico dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi è la principale fonte di finanziamenti multilaterali per la regione. 48 PAESI MEMBRI
- ADB The Asian Development Bank: Estende prestiti al settore pubblico ma anche in parte al settore privato nei paesi mutuatari. Nei paesi mutuatari a basso e bassissimo reddito opera anche attraverso ADF The Asian Development Fund. 67 PAESI MEMBRI
- ADB The African Development Bank: Estende prestiti al settore pubblico e privato nei paesi mutuatari a basso e medio reddito. 77 PAESI MEMBRI
- THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT: creata nel 1991 per assistere il passaggio dei paesi dell’Est Europa e Asia Centrale l’economia di mercato e la democrazia pluralistica, l’EBRD finanzia 61 PAESI MEMBRI
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Dovremo dire addio all'AVCP?
Il C.M. del 13/06/2014 ha approvato il decreto-legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione e sull'Anticorruzione che conferma la soppressione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
L'articolo 15 della bozza è "Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione"
Nela bozza ci sono altri articoli ed, in particolare quelli dal 33 al 35 che riguardano alcune modifiche al codice dei contratti relative:
- alla verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici;
- alla semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
- alle misure per l 'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici.
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Dovremmo dire addio all'AVCP?
Legge 23 maggio 2014 - ATI
Con l’entrata in vigore della Legge 23 maggio 2014, n. 80 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) hanno subito, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di impresa, le seguenti variazioni:
a) il comma 13 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 è stato abrogato;
b) il comma 2 dell’articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 è stato modificato.
Conseguentemente, è venuto meno l’obbligo, per le imprese raggruppate, di eseguire lavorazioni in misura corrispondente alla quota, dichiarata in sede di offerta, di partecipazione al raggruppamento. Si tenga presente, in ogni caso, che la modifica delle quote dichiarate in sede di offerta è subordinata all’autorizzazione da parte della stazione appaltante, la quale ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
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Sub raggruppamento Orizzontale nell'ATI MISTA
Nel sub raggruppamento orizzontale che si va a formare nell'ATI MISTA vige lo stesso orientamento dell'orizzontale principale.
E’ dunque lo stesso dato letterale della norma che induce a ritenere che l’ATI mista non possa costituire un tertium genus ma che essa sia costituita da uno o più sub-raggruppamenti orizzontali che si aggiungono all’ATI verticale. E’ assolutamente coerente
con questo dato normativo che la disciplina delle ATI orizzontali si applichi anche
ai
sub-raggruppamenti
orizzontale. In questi termini peraltro si è espressa la giurisprudenza prevalente, a proposito dell’applicazione
dell’art. 95 DPR 554/1999 alle sub- associazioni
orizzontali (v. in particolare TAR Campania, sent. 826/2011 che ha, in una fattispecie
identica, affermato l’applicazione delle norme dettate
per le ATI orizzontali alle sub-associazioni orizzontali componenti della ATI mista).
Il TAR Lazio si è pronunciato in questi termini nella sentenza N. 03853/2012, confermando l'esclusione di un ATI MISTA dove nell'orizzontale le due società hanno diviso la categoria scorporabile 50 e 50.
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Determinazione Concordato preventivo e legge fallimentare: chiarimenti dell’Autorità.
L’Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo all’applicazione, nell’ambito della qualificazione, sul concordato preventivo - art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti - a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, così come da ultimo modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 con l’inserimento di un ulteriore comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale.
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Appalti pubblici e frazionamento: cos’è un lotto funzionale? di Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti
di Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti
Il parere trae origine dalla contestazione rivolta ad un’Azienda Sanitaria veneta rea di aver accorpato, all’interno del medesimo lotto, dispositivi del tutto eterogenei. A parere dell’istante, la composizione disomogenea dei lotti determinerebbe l’impossibilità di presentare offerta e darebbe luogo alla violazione dei principi massima partecipazione e tutela della concorrenza.
In tal senso, l’Autorità conferma l’illegittimità di tale accorpamento e, con l’occasione, chiarisce la portata dell’espressione “lotto funzionale”, tenendo altresì in considerazione i recenti interventi legislativi che, nell’intento di favorire l’accesso delle PMI alle commesse pubbliche, hanno dato all’istituto della “suddivisione in lotti” (collocato tra i principi che presiedono l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici), un nuovo impulso.
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02/05/2015 Nuove Categorie SIOS - Decreto del 24/04/2014
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014
Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.
(GU n.96 del 26-4-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, (*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha, tra l'altro, disposto l'annullamento delle disposizioni regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" e, in particolare, l'articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), nel quale è previsto che, al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive delle sopra citate disposizioni regolamentari annullate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione e, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che per quanto attiene le categorie a qualificazione obbligatoria, la riduzione delle categorie specialistiche già individuate dall'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, può essere operata attraverso l'eliminazione di alcune categorie caratterizzate da minore complessità tecnica quali le categorie OS 9, OS 12-B, OS 15, OS 16, OS 31, nonché delle categorie OS 17, OS 19, OS 22, OS 27 e OS 29 in quanto in generale afferenti a settori per i quali il sistema di qualificazione è solo uno dei parametri che regola il funzionamento del mercato e la selezione degli operatori economici, mentre, per quanto concerne le categorie cc.dd. "superspecialistiche", evidenti ragioni di tutela, da un lato, della corretta dinamica concorrenziale fra operatori ed, al contempo, della salvaguardia dell'interesse pubblico posto in capo alle stazioni appaltanti, suggeriscono il mantenimento del possesso di specifici requisiti selettivi per l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'alveo delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25), la sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32), la sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30) ed il ciclo dei rifiuti (OS 14), anche alla luce dei requisiti particolarmente stringenti richiesti dal vigente quadro normativo, per l'esecuzione delle singole realizzazioni cui le citate categorie afferiscono, nonché per il possibile impatto sulla salute pubblica e la pubblica incolumità di talune delle realizzazioni sussumibili nelle categorie in parola;
Considerato il complesso processo di revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie superspecialistiche volto ad una riduzione delle categorie stesse, tale da raggiungere un adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche;
Decreta:
Art. 1 Categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria
1. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.
Art. 2. Categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le lavorazioni, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.
Art. 3. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. I richiami, contenuti negli articoli 108, comma 1, e 109, comma 1, all'articolo 109, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intendono riferiti all'articolo 1 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.
Art. 4. Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Roma, 24 aprile 2014Ministro: LupiDanilo ESPOSITO
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Inutile eccepire al Consiglio di Stato che i modelli predisposti dalla stazione appaltante hanno indotto in errore
lo stralcio della sentenza
"Da ultimo, non appare condivisibile l’assunto difensivo secondo cui sarebbe stata la modulistica predisposta dalla stazione appaltante ad aver ingenerato l’errore nella dichiarazione da parte del concorrente, posto che l’onere relativo alla completezza delle dichiarazioni da rendere a corredo delle offerte, riguardo ad elementi che solo la stazione appaltante è chiamata a valutare in sede di gara per verificare la ricorrenza dei requisiti partecipativi, discende direttamente dalla legge ( in particolare, dal combinato disposto del citato art. 38, comma 1, lett. c) e dall’art. 46 del Codice dei contratti) e non ammette deroghe o disapplicazioni in relazione a singole procedure di gara, quale che sia la formulazione dei modelli predisposti dalla stazione appaltante.
D’altra parte la singola amministrazione che indice una gara d’appalto, così come non può introdurre nuove ipotesi di esclusione dei concorrenti ( art. 46, comma 1 bis, Codice dei contratti), allo stesso modo non può elidere o neutralizzare quelle che discendono ex lege dalla piana applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Da ultimo, non potrebbe giovare alle ragioni dell’odierna parte appellante la teoria del cosiddetto "falso innocuo" dato che il falso può ritenersi innocuo solo nelle ipotesi, qui per quanto detto non ricorrenti, in cui lo stesso non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati nell’ambito del procedimento selettivo."
pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" giovedì 17 aprile 2014 11:25 - www.gazzettaamministrativa.it
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Niente potere di soccorso per sostituzione SOA
La V Sezione del Consiglio di Stato, nella controversia in esame, ha ritenuto priva di fondamento la doglianza concernente la asserita violazione da parte dell’amministrazione del c.d. dovere di soccorso, atteso che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, quest’ultimo è invocabile solo per rimediare ad irregolarità ed incompletezza parziali delle dichiarazioni, che siano state comunque ritualmente presentate in sede di gara, e non già per sostituire con una nuova certificazione in corso di validità quella scaduta presentata all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, come vorrebbe l’appellante, ciò costituendo un’inammissibile violazione del principio della par condicio dei concorrenti, tanto più che la clausola del bando di gara in questione (art. XI) non presenta alcuna macroscopica ambiguità, in equivocità od incertezza sull’obbligo di presentazione della certificazione SOA "…del soggetto che partecipa come consorzio stabile". Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V sentenza 13.3.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 30 marzo 2014 10:00 - www.gazzettaamministrativa.it
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