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Una cauzione di durata inferiore puo' essere regolarizzata ex post

La  presentazione di una cauzione con termine di validità di 180 giorni inferiore a quello di 240 giorni pari alla durata dell’offerta non è legittima causa di esclusione. 
La giurisprudenza s’è infatti incaricata di chiarire, in modo convincente, che l’amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione d’importo inferiore a quello richiesto. In applicazione dell’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero permettere l’integrazione della cauzione insufficiente (cfr., Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012 n. 493; Tar Venezia, sez. I, 13 settembre 2011 n. 1376)

Danilo ESPOSITO

La dichiarazione di avvalimento non può consistere in una mera dichiarazione formale e riproduttiva della disposizione di legge

Malgrado l’ampia formulazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 e la funzione propria dell’istituto dell’avvalimento, cioé di consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo - consentendo di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese, non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento da cui non emerga un serio impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse per tutta la durata dell’appalto. Conclude, quindi, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato che la dichiarazione di avvalimento non può consistere in una dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i mezzi dei quali la ditta ausiliata è carente

Fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V Sez. V pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana martedì 19 novembre 2013 07:06 - www.gazzettaamministrativa.it

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Danilo ESPOSITO 

In caso di crediti certi pari agli oneri contributi - DURC REGOLARE

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Lo ha chiarito l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con la circolare 11 novembre 2013, n. 53 recante "Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013".


Danilo ESPOSITO


150 Milioni € per la messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza ha, firmato il 5 novembre 2013, il decreto che assegna alle Regioni i 150 milioni previsti dal Decreto del Fare, per interventi urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle scuole statali, in particolare quelle dove è presente l'amianto.

Quindi via libera a 682 interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici scolastici, la somma è suddivisa a livello regionale.

La Campania, la Sicilia, la Lombardia e il Lazio sono le regioni alle quali arriveranno più milioni, rispettivamente 18Ml, 16Ml, 15Ml, 14Ml.

Consiglio di Stato Sez. V, 24-10-2013, n. 5155 "massima partecipazione"

Il  Consiglio di Stato Sez. V, 24-10-2013, n. 5155,  ha ribadito il principio per cui, in caso di contraddittorietà tra prescrizioni predisposte dall'amministrazione aggiudicatrice, quali lex specialis di una procedura di gara, si deve dare peso al criterio della massima partecipazione. 

Nel testo in oggetto si legge: Dai precedenti in questione è ricavabile una regola di carattere generale,  volta ad annettere preminenza alle esigenze di massima partecipazione alle gare,  allorché vi siano contrasti tra prescrizioni per essa predisposte  dall'amministrazione aggiudicatrice (in particolare la sentenza n. 4510/2012)

Danilo ESPOSITO






Il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra varianti e soluzioni migliorative

Le soluzioni migliorative, che sono consustanziali alle procedure di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si differenziano dalle varianti perché possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati "aperti" a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione del pregio delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Sez. V pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"martedì 29 ottobre 2013 08:56 - www.gazzettaamministrativa.it



gli utenti interessati ne possono fare richiesta a esposito@madeappalti.com inserendo nell'oggetto "soluzioni migliorative"

Danilo ESPOSITO

Fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica, atteso che il principio della segretezza dell’offerta economica è presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo-volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e, in particolare, con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri con i quali quest’ultima viene valutata (v., da ultimo, in questo senso Cons. St., sez. V, 19.4.2013, n. 2214).
Sez. V pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 10 novembre 2013 20:24 - www.gazzettaamministrativa.it
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V

P.S. dato l'impossibilità di allegare l'atto, gli utenti interessati ne possono fare richiesta a esposito@madeappalti.com inserendo nell'oggetto "tecniche senza ribasso"

AVCP: Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013

In data 06/11/2013 è stata pubblicata la ”Determinazione n.5/2013″
Sul sito dell’AVCP si legge:
<<In seguito alla conclusione della consultazione on line che si è svolta a settembre scorso, e tenuto conto delle osservazioni degli operatori del settore,  l’Autorità ha elaborato la Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, “Le linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e  nelle forniture“.>>
Fonte: Alessandro Vetrano  http://www.osservatorioappaltifvg.it

Parere AVCP n.110 del 19/06/2013 su Polizza

Parere n.110 del 19/06/2013

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Milo -“Lavori di realizzazione di una superficie H24 per il servizio di elisoccorso ai fini di protezione civile”.  Importo a base d'asta € 283.908,62 – S.A.: Comune di Milo.
Cauzione provvisoria. Art. 75 D.Lgs. 163/2006. Presentazione in misura ridotta. Esclusione dalla gara. Errore formale. Riammissione in autotutela. Legittimità.


Il Consiglio

Vista la relazione dell'ufficio del precontenzioso


Considerato in fatto
In data 3 dicembre 2012 è pervenuta l’istanza di parere in epigrafe con la quale il Comune di Milo ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’esclusione e successiva riammissione in autotutela di otto imprese che avevano presentato polizze fideiussorie provvisorie di importo inferiore a quanto previsto nel bando di gara. Infatti, la stazione appaltante, ritenuto - sulla base di argomentazioni tratte dalla decisione  del Consiglio di Stato n. 493 del 1 febbraio 2012 e di considerazioni espresse dalla concorrente società Me.Gi.N.- che l'esclusione fosse illegittima, richiedeva alle otto imprese escluse di integrare le polizze fideiussorie e comunicava che avrebbe riaperto la gara con la riammissione di quelle stesse che, nel tempo assegnato, avessero regolarizzato gli importi delle cauzioni. L'impresa Patriarca Geom. Salvatore, aggiudicataria provvisoria, presentava a sua volta una nota tendente a confermare l'operato della commissione relativamente all'esclusione delle otto imprese, in forza della sentenza del CGA n. 714 del 7 settembre 2012.
In seguito all’istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 10 dicembre 2012, perveniva una memoria della società Me.Gi.N.nonché dell’impresa Patriarca Geom. Salvatore, aggiudicataria provvisoria.

Ritenuto in diritto 
La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità della  riammissione in autotutela di otto imprese che avevano presentato polizze fideiussorie provvisorie di importo inferiore a quanto previsto nel bando di gara e, per tale ragione, erano state escluse.
Nel caso di specie, il dato normativo di riferimento va rinvenuto nell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 che, per quanto qui di interesse, individua la misura della cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo a base d’asta. 
Al riguardo deve preliminarmente richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è illegittima la esclusione per omessa o incompleta presentazione della cauzione provvisoria. Così, secondo la citata decisione del  Cons. Stato Sez. III, 01-02-2012, n. 493 “E' illegittima l'esclusione dalla gara della concorrente che abbia presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara. L'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006 ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione”. 
In ordine alla portata escludente della cauzione di importo ridotto rispetto a quello normativamente previsto, questa Autorità si è pronunciata con Determinazione n. 4 del 10.10.2012, chiarendo che  “…l’art. 75 del Codice… presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria configuri un adempimento necessario a pena di esclusione. La garanzia provvisoria assolve, infatti, allo scopo di assicurare la serietà dell’offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario. Pertanto, essa è un elemento essenziale dell’offerta e non un mero elemento di corredo della stessa. L’offerta presentata senza la garanzia ovvero con una garanzia sprovvista degli elementi di cui all’art. 75, comma 4, è, quindi, carente di un elemento essenziale e, per ciò stesso, non ammissibile. …Fermo restando quanto precede, più complessa appare l’ipotesi di presentazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario, giacché parte della giurisprudenza ammette, in tal caso, l’esercizio del soccorso istruttorio volto a fare integrare la garanzia. Si ritiene che la questione vada ricondotta ai principi generali che presiedono l’applicazione dell’art. 46, comma 1, del Codice in tema di integrazione documentale, ammissibile solo ove non incida sulla parità di trattamento tra i concorrenti e, quindi, nel caso di specie, in ipotesi di evidente errore formale.
Alla luce di quanto osservato, costituiscono cause di esclusione:…
3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando quanto sopra circa l’errore formale;”.             Dall’esame della documentazione in atti è emerso che la cauzione provvisoria è stata prestata in misura ridotta a quella dovuta per evidenti errori materiali compiuti in buona fede.
Ed infatti, per una ditta (Impresa Fiammingo), pur essendo corretto il valore dell’appalto indicato in polizza, la banca garante ha errato il calcolo della cauzione; in altri casi (Ariete Costruzioni, Nuova Edil e coc. Progetto geoambiente), l’errore di calcolo, quantificabile in poche decine di euro, consiste nell’aver considerato il valore dell’appalto al netto del costo degli oneri per la sicurezza.; le rimanenti ditte (Salvatore Casella, Carmelo Patanè e Salvatore Cavalli) hanno invece prodotto polizze di importo inferiore di circa 140 euro rispetto al dovuto perché l’agenzia garante ha utilizzato precedenti polizze, senza aggiornare il dato relativo all’importo dell’appalto (errore di copia-incolla). Si tratta di casi in cui l’errore materiale è confermato anche dalla ininfluenza di detti errori sull’importo delle commissioni corrisposte ai garanti. 
Conseguentemente, e in forza di quanto precisato nella determina AVCP n. 4 sopra citata, deve ritenersi che il Comune di Milo ha legittimamente riammesso alla gara le ditte precedentemente escluse.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il Comune di Milo abbia legittimamente disposto la riammissione delle otto ditte escluse per presentazione di cauzione con importo deficitario.  
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra , Alfredo Meocci
Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 luglio 2013
Il Segretario Maria Esposito



Danilo ESPOSITO

Il Progettista dell'opera può partecipare alla gara


Oggi il codice impedisce che alle gare per l'assegnazione di lavori di realizzazione di un'opera pubblica possa partecipare lo studio o il professionista che ha firmato (o contribuito a elaborare) il progetto. Questo per una elementare regola di concorrenza. Chi ha elaborato il progetto dispone infatti di maggiori informazioni sull'opera rispetto agli altri concorrenti. E può sfruttarle a proprio vantaggioCon la legge europea-bis all'esame del Consiglio dei ministri arriva una nuova modifica al codice degli appalti pubblici, che da la possibilità quindi ai progettisti dell'opera di partecipare alle gare.

fonte: Il Sole 24 ore









Nelle società con meno di 4 soci le verifiche scattano solo per chi ha almeno Il 50%

Con la pubblicazione della sentenza n. 24 del 06.11.2013 il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha stabilito che, per le società con meno di quattro soci, l’obbligo di dichiarazione relativo al possesso dei requisiti morali previsto dal codice degli appalti riguarda solo i soci titolari di una quota pari almeno al 50% del capitale.

“L’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c)  dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si  intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci  titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.”





Danilo ESPOSITO


Dichiarazione Art. 38

Secondo l’ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale nelle procedure ad evidenza pubblica l’omissione (così come l’incompletezza) delle singole dichiarazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 rappresenta una autonoma violazione di legge sanzionabile, come tale, con l’esclusione dalla gara, senza che possano effettuarsi valutazioni circa la sussistenza in concreto del requisito. La completezza delle dichiarazioni, infatti, "è già di per sé un valore da perseguire, consentendo – secondo i principi di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità - la celere decisione sull'ammissione dei soggetti giuridici alla gara", con la conseguenza che "una dichiarazione inaffidabile (anche perché solo incompleta) è da considerare già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara" (Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2013, n. 2462, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5693).

Sez. V pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 20 ottobre 2013 09:37 - www.gazzettaamministrativa.it 





Quote ATI

Il Consiglio di Stato, ad. plen., 13 giugno 2012 n. 22 ha chiarito come già sotto l’imperio dell'art. 11, c. 2 del Dlg 17 marzo 1995 n. 157, poi trasfuso nel citato art. 37, c. 4 del Dlg 163/2006, l'obbligo d’indicare, in sede di presentazione dell'offerta, le "parti" di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato persegua lo scopo di permettere alla stazione appaltante di verificare la serietà dell'impegno e dell'idoneità delle imprese raggruppate a svolgere effettivamente le "parti" di servizio indicate. 



Comunicato dell'Autorità sull'AVCPass


Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2013
Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 101/2013



L’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (di seguito Codice), introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, dispone al comma 1, che dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità e, al comma 3, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.
In ottemperanza a tale disposizione che mira a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e a ridurre gli oneri connessi agli obblighi informativi, l’Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS” (Authority Virtual Company Passport) le cui modalità di funzionamento sono sintetizzate nella relazione allegata alla Deliberazione n. 111/2012 e dettagliate sul portale dell’Autorità nella sezione Servizi, all’indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione.
Al fine di venire incontro alle esigenze del mercato e favorire un passaggio graduale alle nuove modalità operative, il sistema AVCPASS è stato attivato con tempistiche diverse in relazione al valore a base d’asta degli appalti; è stato, pertanto, reso operativo dal 1 gennaio 2013 per gli appalti di importo superiore a € 20 mln. e dal 1 marzo 2013 per gli appalti di importo superiore a € 40.000.

Considerato il fabbisogno formativo manifestato dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori e lo scarso utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità nello scorso mese di giugno ha ritenuto opportuno, da un lato, proseguire fino a dicembre 2013 le attività formative avviate nel 2012, dall’altro, rimodulare le tempistiche di entrata in vigore prevedendo, per tutto l’anno corrente, un regime transitorio in cui le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori possono continuare a verificare il possesso dei requisiti secondo le previgenti modalità. A partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di importo superiore a € 40.000 (cfr deliberazione n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali. Per tali procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un’apposita deliberazione dell’Autorità.
Si ritiene opportuno precisare che l’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non modifica i termini di entrata in vigore dell’obbligo di acquisire, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure di gara; termini già fissati al 1 gennaio 2013 dall’art. 6 bis del Codice. Tuttavia il citato art. 49 ter prevedendo che “Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” ha generato dubbi interpretativi in quanto sembra aver introdotto un nuovo termine (il 22 novembre 2013 e non più il 1 gennaio 2013) di entrata in vigore del sistema di verifica dei requisiti di cui all’art. 6 bis del Codice, sebbene lo stesso art. 6 bis non abbia subito modifiche per effetto del citato art. 49 ter.
Al fine di chiarire i termini di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici per le verifiche di cui all’art. 6 bis è stato approvato un emendamento al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che prevede oltre alla soppressione dell’art. 49 ter  del D.L. 69/2013, la modifica dell’art. 6 bis, comma 1, sostituendo le parole “acquisita presso” con le parole “acquisita esclusivamente attraverso”.
Pertanto, dal combinato disposto tra il nuovo testo dell’art. 6 bis e la deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità, a partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.
Il Presidente
Sergio Santoro




Illegittima esclusione per importo non sufficiente polizza

Il Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493 fa osservare al riguardo che la presentazione di una cauzione provvisoria d’importo insufficiente non rientra tra le cause di esclusione contemplate all’art. 46, comma 1 bis, del d. lgs. 16372006, e pertanto laddove la cauzione sia incompleta ma non assente, il concorrente dev’essere invitato ad integrarla.


Stralcio della Sentenza:
"L’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
 L’art. 75, 1° e 6° comma, cod. contr., prescrive l’obbligo di corredare l'offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, a garanzia della serietà dell’impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell'affidatario.
La norma non prevede, però, alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o di esclusione del concorrente per l’ipotesi in cui la garanzia in parola non venga prestata; a differenza di quanto prevede, invece, l’ 8°comma dello stesso articolo 75, con riferimento alla garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia che parimenti deve essere presentata unitamente all’offerta";