CERCA GLI ARTICOLI

Diminuzione Costi partecipazione gare

Il Parlamento europeo sta lavorando, nelle 3 direttive per gli appalti pubblici, appalti per servizi nei settori acqua energia trasporti e servizi postali e concessioni pubbliche, anche per diminuire i costi della partecipazione alle gare d'appalto, i governi nazionali determineranno le priorità fondamentali per aumentare la competitività e per favorire l'ingresso nel mercato di nuove piccole medie imprese.


L’istanza di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale non osta alla partecipazione delle pubbliche gare

Il Dott. Alessandro Vetrano sul Nord Est Appalti recensisce la sentenza n. 6272 depositata il 27 Dicembre 2013, dalla quinta sezione del Consiglio di Stato che si pronuncia, per la prima volta, in merito alla previsione dell’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, come modificato ad opera della L. 134/2012, confermando la sentenza di primo grado (TAR. Friuli V.G., sentenza breve n.146 del 7 Marzo 2013) e rigettando il ricorso.
La questione agitata nella sentenza di primo grado e nella sentenza de qua concerne l’omessa esclusione dalla procedura, da aggiudicarsi mediante il criterio del massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale, di un concorrente per carenza del requisito generale di cui all’art. 38, 1° c., lett. a), D. Lgs. 163/2006, laddove prevede l’esclusione di coloro “che si trovano in stato di…concordato preventivo…o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni…”. Nello specifico il concorrente avrebbe presentato in Tribunale, il giorno seguente alla presentazione dell’offerta, specifica domanda per l’ammissione al “nuovo” concordato preventivo con continuità aziendale.
La società ricorrente ha sostenuto che sarebbe fatto salvo dall’esclusione il concordato con continuità aziendale se ammesso, mentre nella fase antecedente che va dalla proposizione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo alla dichiarazione di ammissione, sarebbe precluso all’impresa di partecipare alla gara.
Di diversa opinione è stata la sez. V del Consiglio di Stato che non ha condiviso la tesi perché contrastante con la riforma della legge fallimentare operata con il d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012.
Invero, con la riforma delle procedure concorsuali, si legge nella sentenza in commento, “il legislatore si è posto come obiettivo quello di migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore….”, inoltre “Inibire all’impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l’ammissione al concordato (periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre) palesemente confligge con la finalità della norma volta a preservare la capacità dell’impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l’acquisizione di nuovi appalti.”.
Infine, il collegio conclude affermando che: “il punto di equilibrio tra la previsione dell’art. 38, comma 1, lett. a) e l’art. 186-bis della legge fallimentare va individuato nella possibilità dell’azienda in crisi che abbia chiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di concorrere alle gare e di acquisire le relative commesse, solo se in grado di fornire, qualora risulti aggiudicataria, ma comunque entro il momento dell’aggiudicazione definitiva, la documentazione prevista dall’art. 186-bis, comma 4 della legge fallimentare



6mila Campanili, si sbloccano i primi 100 milioni

Un importo medio di 850mila euro per i primi 115 piccoli cantieri. Il ministro delle Infrastrutture Lupi ha decretato la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento per il primo programma 6.000 campanili. 
Con il fondo di 100 milioni di euro stanziato nel decreto del Fare sono stati finanziati 115 progetti, dall'importo compreso tra 500mila e un milione di euro, in cento Comuni sotto i 5mila abitanti.
L'obiettivo è di rimettere in moto il motere dei piccoli lavori contribuendo a riqualificare i tanti borghi che punteggiano il territoprio italiano

Danilo ESPOSITO

Avcpass proroga in Sicilia per mancanza PEC

Sistema AVCPass rinviato nel territorio della Regione siciliana.
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 2014 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 18 dicembre 2013, n. 6 recante “Disposizione operativa alle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario – sistema AVC Pass – modalità operative. - Disposizione di servizio per gli uffici del Genio civile e dei servizi UREGA (Uffici regionali espletamento gare d’appalto).”

La circolare precisa che i termini di verifica dei requisiti con il sistema AVC Pass sono rinviati - per gli Uffici UREGA e per gli uffici del Genio civile dell’Isola - fino a nuova disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico e comunque fino alla completa acquisizione degli indirizzi di posta elettronica del personale e fino alla completa formazione all’utilizzo del nuovo sistema AVC Pass!

Danilo Esposito

Mille Proroghe - Caos Specialistiche

La soluzione viene trovata dal decreto n. 151/2013 e prevede che, entro sei mesi, siano varate nuove disposizioni regolamentari per gli articoli 107 comma 2, 109 comma 2 e per l'allegato A del regolamento appalti. Nelle more, e comunque non oltre il 30 settembre del 2014, si stabilisce che si continuino ad applicare le regole previgenti all'annullamento disposto dal Consiglio di Stato. Di fatto viene così reintrodotto l'obbligo di fare eseguire in subappalto le opere specialistiche a qualificazione obbligatoria nei casi in cui l'impresa principale non sia debitamente qualificata. Inoltre, viene ripristinato l'obbligo per le imprese generali ad associare in raggruppamento temporaneo i cosiddetti superspecialisti oltre particolari limiti di importo delle lavorazioni previste nell'appalto. 

fonte: il sole 24 ore

Mille Proroghe - Attestazione SOA

Viene modificato il regolamento appalti (Dpr n. 207/2010) nella parte che riguarda la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria. Fino al 31 dicembre del 2014, grazie alla proroga di un anno, "i soggetti in possesso di attestazioni Soa per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute". 

fonte: il sole 24 ore


Danilo Esposito

E' illegittima l'esclusione del concorrente che non abbia inserito i documenti richiesti dal bando nella apposita busta

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in esame ribadisce l'orientamento a tenore del quale “è illegittima l'esclusione del concorrente che non abbia inserito i documenti richiesti dal bando nella apposita busta, come previsto dalla "lex specialis" a pena di esclusione, ma li abbia invece inseriti in una busta (regolarmente chiusa) contenente anche l'offerta, quest'ultima a sua volta debitamente sigillata” ( Sez. V, 13 gennaio 2011, n. 172). Infatti,la ratio che ispira le norme sulle modalità di predisposizione delle buste separate è quella di non pregiudicare la segretezza delle offerte. E,nella specie, l’inserimento di una sola delle numerose dichiarazioni che avrebbero dovuto essere inserite nella busta n. 1 in altra busta non ha affatto compromesso tale segretezza né la correttezza delle operazioni di gara, né tanto meno ha influito sulla valutazione delle offerte, sostanziando una mera irregolarità non suscettibile di essere sanzionata con l’esclusione.
fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V  del 20.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" giovedì 2 gennaio 2014 20:46 - www.gazzettaamministrativa.it

E´ illegittima l’esclusione del concorrente che ha omesso di allegare all’offerta copia del documento d’identità

L’obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 si riferisce alle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione e, pertanto, un tale obbligo non può in linea di principio essere imposto per le dichiarazioni di volontà di natura negoziale, tra le quali rientra l’offerta economica.
 In altri termini, l’offerta economica non ha natura di dichiarazione sostitutiva né di istanza diretta all’Amministrazione, essendo la volontà di partecipazione al procedimento già stata espressa con separato atto, esso sì soggetto alla prescrizione dell’allegazione di copia del documento d’identità con effetti preclusivi.

fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, del 20.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" lunedì 30 dicembre 2013 07:55 - www.gazzettaamministrativa.

Avcpass, si parte con il nuovo obbligo del sistema per gli appalti dai 40mila euro in su.

Come funziona l'AVCPass?

Si tratta di un nuovo servizio, che rappresenta un cambiamento epocale nella verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese a procedure pubbliche è una semplificazione della procedura che vede solo tre protagonisti:
Operatore Economico
Stazione Appaltante

Autorità di Vigilanza

4 STEP
1.L’impresa deve iscriversi come operatore Economico all’AVCPass

2.L’OE deve inserire i propri documenti  nella libreria

3.Quando un OE decide di partecipare ad una gara deve generare un PASSOE

4.il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato

clicca sul link sottostante per vedere le slide sul funzionamento dell'AVCPass

http://www.slideshare.net/DaniloEsposito/avcpass-danilo-esposito-madeappalticom

e approfondisci il funzionamento con il video

http://www.youtube.com/watch?v=-XbAjCyNxu0


Danilo ESPOSITO

i 10 migliori articoli del 2013


Non aver firmato tutte le pagine dell'offerta tecnica

Il Consiglio di Stato VI Sez. ha sancito l'illegittimità dell'esclusione del concorrente per la mancata sottoscrizione in ogni pagina dell'offerta tecnica, dato che il difetto di sottoscrizione, come clausola di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, aggiunto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  è superato firmando in calce anche solo l'ultima pagina.
La sottoscrizione in calce garantisce la serietà e la provenienza dell'offerta e inoltre rende insostitubile la stessa. 

P.S. dato l'impossibilità di allegare l'atto, gli utenti interessati ne possono fare richiesta a esposito@madeappalti.com inserendo nell'oggetto "firme offerta tecnica"



Basta inserire almeno una copia fotostatica del documento di identità

Sentenza numero 663 dell’ 8 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Campania, sancisce che è’ fondamentale che vi sia un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore.
La prescrizione della disciplina di gara di allegare la copia a ciascuna dichiarazione sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, comportando un ingiusto aggravamento del procedimento, nonché con l’art. 46, co. 1-bis del d. lgs. n. 163 del 2006 introdotto dall’art. 4 del decreto legge n. 70 del 2011 che prevede la nullità delle clausole contrastanti con la tassatività delle ragioni di esclusione.

Il ritorno delle Categorie Superspecialistiche!


Potrebbe essere sospeso il Dpr 30 ottobre 2013, che permette alle imprese generali che si aggiudicano un appalto di eseguire anche lavorazioni specialistiche. Lo rende noto sul proprio sito web il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Maurizio Lupi.
Un anno di tempo per trovare un assetto definitivo. 
È la soluzione al caos delle specialistiche innescato dal parere del Consiglio di Stato del 26 giugno 2013. La misura è racchiusa all'interno di un emendamento presentato dal senatore Antonio D'Alì (Nuovo centrodestra) al Ddl di conversione del decreto legge 126/2013 sugli enti locali.
Se l’emendamento dovesse essere confermato non si tornerebbe però esattamente alla condizione di partenza. Anche se verrebbe reintrodotto l’obbligo di costituire una Ati verticale con un’impresa in possesso della qualificazione o di subappaltare le lavorazioni, alcune categorie rientrerebbero comunque nelle competenze delle imprese generali

Il provvedimento va trasformato in legge entro il 30 dicembre.


Come funziona l'AVCPass?

Si tratta di un nuovo servizio, che rappresenta un cambiamento epocale nella verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese a procedure pubbliche è una semplificazione della procedura che vede solo tre protagonisti:
Operatore Economico
Stazione Appaltante

Autorità di Vigilanza

4 STEP
1.L’impresa deve iscriversi come operatore Economico all’AVCPass

2.L’OE deve inserire i propri documenti  nella libreria

3.Quando un OE decide di partecipare ad una gara deve generare un PASSOE

4.il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato

clicca sul link sottostante per vedere le slide sul funzionamento dell'AVCPass

http://www.slideshare.net/DaniloEsposito/avcpass-danilo-esposito-madeappalticom

e approfondisci il funzionamento con il video

http://www.youtube.com/watch?v=-XbAjCyNxu0


Danilo ESPOSITO

Addio categorie Superspecialistiche

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 280) lo scorso 29 novembre del Decreto del Presidente della Repubblica che modifica il Regolamento (DPR 207/2010) di attuazione del Codice degli Appalti “stravolgendo” il sistema di qualificazione negli appalti a tutto danno delle imprese specializzate e altamente tecnologiche. La novità deriva dalla cancellazione degli'articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A al regolamento) e 107 comma 2 , con cui si vieta alle imprese generali di eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria se sprovviste della relativa certificazione Soa. 
Il regolamento prevedeva l'obbligo di subappaltare l'esecuzione dei lavori o dare vita a un Ati verticale con un'impresa specializzata. Tutto questo non accadrà più. L'accoglimento del ricorso presentato dall'Agi apre la strada alle imprese generali che potranno realizzare queste opere anche se prive di qualificazione.
Quindi l'aggiudicatario di un appalto qualificato nella categoria prevalente potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'appalto e non solo quelle per cui non era necessario dimostrare la qualificazione.

Stralcio del Decreto:
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 Decreta: 
 
  I  ricorsi  proposti  da  Astaldi  S.p.A.,  Societa'  Italiana  per
Condotte d'Acqua S.p.A., Grandi  Lavori  Fincosit  S.p.A.,  Impregilo
S.p.A.,  Impresa  S.p.A.,  Itinera  S.p.A.,  Impresa  Costruzioni  G.
Maltauro S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,  Salini  Costruttori
S.p.A., Vianini  Lavori  S.p.A.  sono  dichiarati  inammissibili;  il
ricorso proposto dall'AGI va  parzialmente  accolto  con  riferimento
all'impugnazione  degli  articoli  109,   comma   2   (in   relazione
all'allegato A, e, in  particolare,  alla  «Tabella  sintetica  delle
categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri  2  e  3),
nel  senso  specificato  in  motivazione;  respinto  con  riferimento
all'impugnazione dell'art.  86,  commi  1,  dell'art.  83,  comma  4,
dell'art. 79, commi 17, 19 e 20 e dell'art. 92, comma  2;  dichiarato
improcedibile con riferimento all'impugnazione dell'art.  357,  comma
12, e agli allegati B e B1. Dispone che a cura  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti venga data  pubblicita'  del  presente
decreto nelle medesime forme dell'atto annullato. 
    Roma, addi' 30 ottobre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti