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TAR SICILIA: IL TIMBRO NON COMPRE LA MANCANZA DELLA FIRMA

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TAR SICILIA sentenza n. 2914 del 2014,  sentenzia che il timbro non ha un autonomo rilievo giuridico in grado di assicurare la paternità del documento, per cui è sempre necessario apportare all’offerta la firma della ditta, si sottolinea come l’offerta di gara si configuri come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. 

Un elemento essenziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico”



CONSIGLIO DI STATO; UN EXCURSUS SULL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (quarta sezione), ha ribadito il senso dell'istituto dell'avvalimento,  con i limiti e le deroghe, specificando che "Sul piano della finalità dell’istituto, esso è inteso a promuovere la concorrenza, ampliando la platea dei possibili partecipanti alle gare indette dalle amministrazioni pubbliche, consentendo a imprese di per sé sprovviste di determinati requisiti di fare propri quelli ad esse prestati da altri operatori economici" inoltre sottolineando la possibilità della pluralità degli ausiliari che "secondo la Corte di Giustizia UE (sez. V, sent. 10 ottobre 2013, in causa C-94/12) la direttiva 2004/18 consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto."


Sub raggruppamento Orizzontale nell'ATI MISTA

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Nel sub raggruppamento orizzontale che si va a formare nell'ATI MISTA vige lo stesso orientamento dell'orizzontale principale. 

E’ dunque lo stesso dato letteraledella norma che induce a ritenere che l’ATI mista non possacostituire un tertium genus ma che essa sia costituita   da   uno   o   più   sub-raggruppamenti   orizzontali   che  si aggiungono all’ATI verticale.  
E’ assolutamente coerente con questo dato normativo che la disciplina delle ATI orizzontali si applichi anche ai sub-raggruppamenti orizzontale. In questi termini peraltro si è espressa lagiurisprudenza prevalente, a proposito dell’applicazione dell’art. 95 DPR 554/1999 alle sub- associazioni  orizzontali   (v. in   particolare   TAR   Campania,   sent. 826/2011 che ha, in una fattispecie identica, affermato l’applicazione delle norme dettate per le ATI orizzontali alle sub-associazioni orizzontali componenti della ATI mista).
Il TAR Lazio si è pronunciato in questi termini nella sentenza N. 03853/2012, confermando l'esclusione di un ATI MISTA dove nell'orizzontale le due società hanno diviso la categoria scorporabile 50 e 50.

Sport: 1000 cantieri per il rilancio impianti sportivi di base

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Nell’ambito della XXXI assemblea annuale dell’Anci il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Graziano Delrio, il commissario dell’Istituto per il Credito Sportivo Paolo D’Alessio e il delegato dell’Anci allo sport, Roberto Pella, hanno presentato il progetto «1000 Cantieri per lo Sport». Si tratta di un piano per incentivare gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o costruzione ex-novo di impianti sportivi di base. Mutui a tasso zero, per un totale di 150 milioni di euro più 44 milioni per l’abbattimento degli interessi, destinati a 500 spazi sportivi scolastici e 500 impianti sportivi di base pubblici e privati.
“Dopo le misure per l’edilizia scolastica e per i cantieri da concludere inseriti nello Sblocca Italia – dichiara il sottosegretario Delrio - ora la Presidenza del Consiglio e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno attivato la possibilità per gli enti pubblici e privati di accendere mutui a tasso zero per impianti sportivi nelle scuole e di base. Un’altra risposta per essere vicini alle famiglie e ai giovani”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO: SOLO PER LE GARE PUBBLICATE DOPO IL DL 66/2014

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La Corte di Giustizia europea (Causa C-42/13) si è pronunciata in merito alla legittimità dell'esclusione di una ditta atteso che, prima dell'entrata in vigore del novellato art. 38, comma 2-bis, l'assenza di una dichiarazione essenziale era stata regolarizzata mediante soccorso istruttorio. 

Un'estensione del soccorso istruttorio prima dell'entrata in vigore del Decreto su decisione discrezionale della Commissione di Gara sarebbe, invece, un comportamento lesivo del principio comunitario di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza. Pertanto prima dell'entrata in vigore del DL 66/2014 tali principi «non osta(va)no all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che tale operatore non ha rispettato l'obbligo, previsto dai documenti dell'appalto, di allegare alla propria offerta, sotto pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi della quale la persona indicata in tale offerta come suo direttore tecnico non è oggetto di procedimenti o di condanne penali, anche qualora, a una data successiva alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comunicata all'amministrazione aggiudicatrice o sia dimostrato che la qualità di direttore tecnico è stata erroneamente attribuita a tale persona.» 

Dopo l'entrata in vigore del Decreto, mutatis mutandis, l'ammissibilità del soccorso istruttorio a tutti gli elementi essenziali per tutti i concorrenti conferma l'applicazione generale del principio di parità di trattamento sebbene con effetti sostanzialmente diversi nell'economia di gara. 


Danil Esposito

TAR LAZIO: MANCA LA POLIZZA? SE GIÀ STIPULATA L'ASSENZA E' RITENUTA SANABILE!

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Con  sentenza n. 11141 del 6 novembre 2014 il TAR LAZIO, ha sancito sanabile l’assenza della cauzione provvisoria se la stessa, sebbene non prodotta, era stata comunque già stipulata al momento della presentazione dell’offerta. 

Nel caso tratto dal TAR l'azienda aveva inserito nel plico una polizza relativa ad un'altra gara, tuttavia tale errore sostanziale è da considerarsi scusabile, se:

a) la presentazione della cauzione corretta, in sostituzione di quella erroneamente prodotta, sia avvenuta in pochissime ore dalla richiesta della stazione appaltante (a dimostrazione che la società era già in possesso della cauzione); 

b) la cauzione relativa alla gara nel corso della quale è stato adottato il provvedimento di esclusione sia stata rilasciata (dalla medesima compagnia di assicurazioni che aveva rilasciato la fideiussione per l’altra gara) da diverso tempo prima della scadenza del termine per presentare le offerte». 


Danil Esposito