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05/03/2016: PARERE ANAC SU SOCCORSO ISTRUTTORIO


PARERE N. 223 DEL 22 DICEMBRE 2015

............................................. La finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l’esclusione dalla gara per mere carenze documentali - ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni - imponendo a tal fine un’istruttoria veloce
ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16/2014 cit.).
Sulla base di tale disposizione, pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, assume rilievo l’effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non le formalità né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso dei predetti requisiti” (Determinazione 8 gennaio 2015, n. 1); 

Ritiene che

le dichiarazioni incomplete relative ai requisiti di ordine generale possono formare oggetto di soccorso istruttorio, in quanto assume rilievo la sussistenza sostanziale e non le formalità, né la completezza del contenuto della dichiarazione stessa