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Per un’immediata attivazione delle procedure di iscrizione all’Anagrafe è stata predisposta dal Ministero dell'Interno la circolare 28 novembre 2016, n. 15006/2 con allegato uno specifico modello di domanda di iscrizione intestata alla Struttura di missione che tutti i soggetti interessati a interventi per lavori, servizi e forniture connessi alla ricostruzione nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici dovranno indirizzare, via P.E.C., alla Struttura di missione
Art. 30
Legalita' e trasparenza
1. Ai fini dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' competente a eseguire le
verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di
qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed
esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle
soprarichiamate attivita', in stretto raccordo con le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate
dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di
cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di
cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di
cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle
verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della
programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio
dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei
conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione
o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la composizione, le
risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, da
individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,
il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione
nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura.
Con il medesimo decreto sono altresi' definite, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque
titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione,
pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere
iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e
denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di
cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159
del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o
valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse
con esito liberatorio.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti
dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione in
detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da
quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione
nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare
con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico
iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti
conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del
termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o
gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese
o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le
violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul
monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per le
violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni
relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite dalla
Struttura in conformita' alle linee guida del comitato di cui al
comma 3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle verifiche e
la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto
ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali
di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e
accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione
investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale di dodici
mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore
economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche
antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche
per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti
conclusi o approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un
operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di
un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata
notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a pena di
nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni
strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento
di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare altresi'
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il relativo
provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti
societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, e' assolto mediante
comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le
disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli
articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di
particolare rilievo, il comitato di cui al comma 1 propone al
comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in
materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della
citata legge n. 136 del 2010, e' sempre competente all'applicazione
delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario
di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonche' in tutti
gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione
dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche
in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra
operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a
soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per
il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse
nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita' maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite
all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni
appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di
appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il
risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate
ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui
all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.