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07/05/2018: GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE, FORSE NON BASTERÀ PIÙ IMPUGNARE LA RESCISSIONE PER NON ESSERE ESCLUSI

Cons. St., sez. V, ord., 3 maggio 2018, n. 2639 



(...)2. Alla luce delle considerazioni svolte è formulata la seguente questione pregiudiziale:

“Se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio”.