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22/03/2015 DISSESTO IDROGEOLOGICO: STANZIATI ALTRI 50 MILIONI DI EURO

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Questo l’oggetto del decreto firmato lo scorso 17 marzo 2015 dall'ormai ex Ministro Maurizio Lupi.
 
Dei 50 milioni destinati agli interventi urgenti, il 34% (18 milioni di euro) sono destinati a interventi nelle regioni del Sud e l'8% (4 milioni di euro) al comune di Cesenaticodevastato un mese fa da un'alluvione.
 
Le risorse saranno ripartite tra i Provveditorati regionali per le Opere Pubbliche che dovranno coordinarsi con la Struttura tecnica di missione #italiasicura insediata presso la Presidenza del Consiglio.

22/03/2015 VARIANTI: COSA TRASMETTERE ALL'ANAC

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Varianti in corso d’opera In un comunicato i chiarimenti sulle informazioni e la documentazione da trasmettere all’Autorità.
 
Pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015: Art. 37, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). Riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera.
 
Il Comunicato fornisce dei chiarimenti sulla qualità degli accertamenti del Responsabile del procedimento in tema di varianti. Al comunicato è allegato un modulo per assicurare la chiarezza e la coerenza delle informazioni e degli atti da trasmettere.


clicca qui per il comunicato

Danilo Esposito

14/03/2015 SOGGETTI AGGREGATORI: DETERMINA ANAC N. 3

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L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in data 9.3.2015 la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 con la quale si affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA). Più in particolare è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture. 

Danilo Esposito

ATI: IN CASO DI FALLIMENTO IN PARTNER PUO' ESSERE CAMBIATO

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Il Consiglio di Stato con sentenza n.986 del 2/03/2015 in caso di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione, non si applica l’art. 37 comma 9 del d.lsg. 163/06, che introduce il principio di non modificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare, dato la necessità  per la stazione appaltante di essere «tempestivamente ed adeguatamente edotta delle vicende che colpiscano le imprese facenti parte di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo d’impresa, onde, (…) stabilire se proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge, purchè abbia i requisiti di qualificazione ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire ovvero in caso negativo se recedere dall’appalto

Danilo Esposito

14/03/2015 SANZIONE: CORTE DEI CONTI "LA SANZIONE DEVE ESSERE PAGATA ANCHE SE SI VUOLE REGOLARIZZARE"

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14/03/2015

L'ANAC con la determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” intendeva interpretare la comminazione della sanzione solo ai casi «in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio»

diversamente il Procuratore generale della Corte dei Conti Salvatore Nottola ha chiarito che il concorrente che in una gara di appalto non si avvale del “soccorso istruttorio” e rinuncia alla gara senza rispondere alla richiesta di regolarizzazione avanzata dalla stazione appaltante deve comunque pagare la sanzione perché «il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile».


Diversamente da un concorrente che che decida ex post di non avvalersi dell'istruttoria, una soluzione, avvalorata anche dall'ASMEL, potrebbe essere quella che vede il concorrente già in sede di gara, nella compilazione dell'istanza di dichiarare "la non intenzione di utilizzare il soccorso istruttorio" cosi facendo la S.A. non inizierà l'iter di integrazione e procederà all'esclusione diretta.


Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici: #RETI D'IMPRESA

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ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera e-bis) posso partecipare alle gare d'appalto "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37"
Si parla di reti di imprese quando “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
 La determinazione AVCP n. 3/2013
A seguito della novella legislativa, rimaneva in capo all’Authority il compito di chiarire quali fossero in concreto i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole per RTI e consorzi e le specificità tipiche del contratto di rete. In tal senso si colloca la determinazione AVCP n. 3 del 2013.
In particolare, oggetto di chiarimento della determina sono stati: il contratto di rete e le sue caratteristiche, la facoltà di costituire un organo e/o un patrimonio comune, le modalità ed i requisiti di partecipazione alla gara, la questione della responsabilità solidale delle reti di imprese e le ipotesi di recesso ed estromissione.

Il contratto di rete e le sue caratteristiche
Secondo l’Autorità, dal momento che il contratto di rete non è in genere finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione di diversi operatori economici, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune. Tale contratto, annoverabile tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo, deve avere una durata “commisurata al raggiungimento degli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto”. Il contratto, da redigere “per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”, deve indicare: la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune, se previsto il fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo e, da ultimo, le regole di gestione del fondo medesimo.

Cosa devono produrre le Reti d'Impresa in sede di gara:

ISTANZA
a)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché` da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c)     se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

CONTRATTO
a)     se la rete e S dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
ii.            dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 
iii.            dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 
b)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi  dell’art. 25 del CAD;

c)                 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e S sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune e S privo dei requisiti di qualificazione richiesti : 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 
ii.            ovvero copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
d)     a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
e)     l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
f)      la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché` l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.


LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PUO' ESSERE VALUTATA SOLO DALL'INPS

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Secondo il Consiglio di Stato con sentenza n. 874 del 23 febbraio 2015 le “violazioni gravi” e quindi verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la P.A. è rimessa agli istituti di previdenza, che impongono  le proprie certificazioni alle stazioni appaltanti, senza che queste ultime  possano sindacarne il contenuto o la legittimità dello stesso Durc.

Danilo Esposito

OFFERTA VALIDA ANCHE IN PRESENZA DI ERRORE PALESE/MATERIALE

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08/03/2015

Secondo il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 01487 del 27/03/2014, l’ammissione dell’offerta di una ditta in presenza di un errore materiale non vìola il «principio per cui le offerte ambigue, incerte, etc., debbono essere escluse: tale principio trova applicazione qualora l’ambiguità dell’offerta non sia superabile mediante gli opportuni strumenti interpretativi.» Ne consegue che «risulta opportuno dare preminenza alla ricostruzione dell’effettiva volontà della Società [applicando] il principio civilistico dell’interpretazione dei contratti secondo buona fede, espresso dall’art. 1366 c.c. (...) Ci si trova in una situazione di mero errore (…) palesemente riconoscibile» in cui emerge chiaramente la percentuale di ribasso offerta dalla ditta concorrente e di conseguenza «la reale ed effettiva intenzione della Società.»

CONSORZIO STABILE: una consorziata non è in rapporto di collegamento con il Consorzio stabile cui appartiene

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Secondo la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 16.02.2015 n. 801 “Infondata risulta essere la doglianza avverso il capo della sentenza che ha respinto il primo motivi di ricorso incidentale. Infatti, l’art. 36, comma 5, d.lgs. 163/2006, dispone che: “I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale”. La norma in questione impone al consorzio, e non al consorziato, di rendere la dichiarazione. Pertanto, non può invocarsi la falsità della dichiarazione della consorziata Impresig per non aver indicato di far parte del consorzio stabile A. ovvero di trovarsi in una situazione di controllo ovvero in una relazione tale con altra partecipante da far ritenere che le offerte fossero imputabili ad un unico centro decisionale. L’assunto dell’appellante principale non convince, poiché l’automatico divieto di partecipazione ad una gara tanto a carico del consorzio stabile quanto della consorziata non indicataria potrebbe giustificarsi solo laddove un’indagine in concreto dimostri che il rapporto fra i relativi organi decisionali conduca ad individuare un unico centro decisionale e la mera partecipazione dell’impresa ad un determinato consorzio stabile non può fornire elementi univoci in tal senso, tali da fondare una vera e propria praesumptio juris et de jure (diversamente sarebbe, qualora risultasse dimostrata la sussistenza di un rapporto di controllo, o nel consiglio direttivo del consorzio fossero presenti amministratori o rappresentanti legali dell’impresa consorziata non indicataria). Non può, quindi, interpretarsi il combinato disposto degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, come vietante a priori la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata non indicataria, laddove tale preclusione risulti fondata non sulla dimostrazione concreta della sussistenza di un unico centro decisionale, ma su una sorta di sillogismo categorico circa l’esistenza di una unicità di rapporti fra consorzio stabile e proprie consorziate (Cons. St., Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2910). Nella fattispecie, l’assenza di un onere dichiarativo in capo alla consorziata esclude la possibilità di sanzionare la sua presunta omissione in ragione del fatto che, come sostenuto dall’appellante, una simile situazione sarebbe indiziante della presenza di un collegamento sostanziale del quale la stazione appaltante dovrebbe essere avvisata. L’obbligo dichiarativo ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), d.lgs. 163/2006, e la sua eventuale rilevanza ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. h), sorge, infatti, nel caso di esistenza di un collegamento sostanziale tra due imprese, che non può desumersi meramente dalla partecipazione ad un consorzio stabile. Pertanto, poiché nella fattispecie né la stazione appaltante, né l’originario ricorrente incidentale, hanno individuato elementi indiziari plurimi, precisi e concordanti atti a suffragare il giudizio di riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, non può correttamente invocarsi la mancata esclusione dell’odierna appellante incidentale.”

Danilo Esposito

01/03/2015 MILLE PROROGHE: ECCO LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI

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Via libera definitivo del Senato al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, (cosiddetto decreto "milleproroghe"), nel testo già licenziato dalla Camera.

Queste le modifiche al nostro codice:


Anticipazione dell'importo contrattuale -
prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo. 

L'inserimento del nuovo comma 3-bis ha elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore.

Centrali di committenza - Con l'inserimento nell'articolo 8 del comma 3-ter viene previsto che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015.

Contraente generale - Con le modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 8 viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) di decorrenza per l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2015 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA), in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 189.



22/02/2015 MILLE PROROGHE: ANTICIPAZIONE DEL 20%

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22/02/2015

Aumenta al 20% la quota dell’importo totale di un appalto pubblico da corrispondere come anticipazione del prezzo all’appaltatore. 
Il disegno di legge di conversione del Milleproroghe 2015, per compensare lo squilibrio finanziario dovuto allo split payment e al reverse charge dell'IVA, proroga fino a fine 2015 la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione dell’importo contrattuale, aumentando la quota al 20% per colmare la crisi di liquidità aziendale soprattutto per le imprese che operano negli appalti pubblici.
La conversione in legge del decreto Milleproroghe 2015, veicolato nel decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in GU n. 302 del 31 dicembre 2014 - Serie Generale), è ormai alle battute finali.
Tra le ultime disposizioni introdotte in sede Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio emerge l’aumento del prelievo sull’anticipo dell’appalto da corrispondere all’appaltatore sul prezzo totale, che sale al 20% dell’importo totale ma solo per le gare avviate entro la fine del 2015;  nel 2016, invece, l'anticipazione tornerà ad essere possibile solo per il 10% del valore contrattuale.

DOPO 180 GIORNI IL CONCORRENTE PUO' SVINCOLARSI DALL'OFFERTA

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22/02/2015

Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con sentenza n. 84 del 29 gennaio 2015 «la sussistenza del “vincolo” non significa che l’offerta decade “ex lege” decorso il termine, ma solo che l’offerente può svincolarsi da essa e se non dichiara di ritenersi sciolto, l’offerta non decade, con la conseguenza che la circostanza che allo scadere dei predetti 180 giorni il concorrente non abbia dichiarato di voler mantenere l’offerta non comporta la decadenza dell’offerta medesima.» Viceversa «Nel momento in cui un concorrente, dopo il decorso del termine di efficacia dell’offerta, ritenendo non più sostenibile o per lui conveniente l’offerta stessa, si dichiara sciolto dall’impegno assunto, egli si estranea dalla gara ed esce definitivamente dalla selezione per sua autonoma e insindacabile scelta» con conseguente carenza in capo al concorrente di ogni titolo legittimante per contestare nel merito le conclusioni di una competizione dalla quale egli infatti si è ritirato.

Danilo Esposito

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici: #CONSORZI STABILI

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22/02/2015

l'Art. 34 del codice dei contratti disciplina i "Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", ogni settimana pubblicheremo un focus 

Art. 34 comma 1 lettera C: I CONSORZI STABILI

Cos'è una Società Consortile ?

La Società consortile o consorzio è una società che può essere di qualsiasi tipo fuorchè società semplice, caratterizzata dal fatto che svolge la propria attività perseguendo fini consortili.

Le norme che disciplinano queste tipologie di società sono quelle che disciplinano le società commerciali e quelle che regolamentano il consorzio ovvero l'organizzazione che è possibile costituire, tra imprenditori operanti nello stesso ramo di attività, per per lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.


Nel settore dei lavori pubblici sono consorzi stabili quelli, che siano formati da più di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi, per un periodo di tempo superiore a cinque anni. Proprio per la durata minima di 5 anni il consorzio stabile costituisce una struttura comune di impresa.

Il consorzio rappresenta quindi uno schema associativo di tre o più imprenditori, con due distinte finalità: 

• Consorzi anticoncorrenziali: costituiti con lo scopo prevalente di impedire che si instaurino tra i vari imprenditori rapporti di elevata concorrenza e monopoli. Disciplinano di fatto la "concorrenza tra imprenditori

• Consorzi di coordinamento: costituiti per conseguire un fine diverso, ossia per svolgere determinate fasi delle rispettive imprese consortili finalizzato alla riduzione dei costi di produzione.

Gestione di un consorzio o società consortile

Con il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono un’organizzazione comune per lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese: nel consorzio, sono quindi assenti gli elementi caratteristici delle società, in quanto lo stesso non svolge un’attività d’impresa, ma mette solamente in comune fasi parziali delle attività delle imprese consorziate che vi partecipano, oppure realizza un semplice coordinamento delle attività delle singole imprese. 

Sintetizzando, le attività delle singole imprese, finalizzate ovviamente alla produzione di utili, restano proprie di ciascun consorziato, ed il consorzio mira a mantenere, e anche far aumentare, il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.

Questo tipo di organizzazione può assumere la forma di una società di tipo commerciale che svolge un’attività per i consociati e non necessariamente con finalità di lucro con lo scopo consortile. 

La società consortile potrà anche svolgere una sorta di attività esterna, e cioè “un’attività con i terzi”, che punta al contenimento dei costi di produzione senza perseguire in senso stretto unoscopo di lucro. Quindi, le società consortili potranno non avere come scopo la divisione di utili in senso stretto e spesso sono regolati da leggi speciali che escludono qualsiasi scopo di divisione di utili, e a volte escludono addirittura la finalità di conseguire un utile di impresa. Per concludere, nei consorzi, la distribuzione di utili è prevista solo in via eccezionale. 

Un esempio di società consortile, raggruppate tra loro è rappresentato dai consorzi stabili tra imprese di costruzioni costituiti per partecipare agli appalti ed alle concessioni di parecchi lavori pubblici. Sono raggruppamenti di società che, una volta aggiudicatosi un appalto, lo fanno nell’interesse delle imprese consorziate, ripartendo il lavoro tra le stesse, o ripartendo i rischi tra le varie imprese relative ai costi di produzione. Ovviamente ciascuna consorziata gestirà per conto proprio il segmento di lavoro ad essa destinato cercando di fatto di conseguire un utile dal lavoro acquisito.

Lo scioglimento del consorzio

Il consorzio si scioglie per le seguenti cause: 
• Decorso del termine di durata;
• Conseguimento dell’oggetto o impossibilità di conseguirlo; 
• Volontà unanime dei consorziati;
• Deliberazione adottata a maggioranza se sussiste una giusta causa;
• Provvedimento dell’autorità governativa nei casi ammessi dalla legge;
• Altre cause previste nel contratto.

Il consorzio si scioglie inoltre, per il venir meno della pluralità dei consorziati, e, se si tratta di un consorzio con attività esterna, per fallimento.

Allo scioglimento del consorzio con attività esterna deve seguire la liquidazione del fondo consorziale.

Gli articoli 35 e 36 del codice dettano le linee guida per la partecipazione alle gare dei consorzi stabili.


Elenco dei consorzi stabili più grandi:
Consorzio Stabile Research (dove sono dipendente)