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TAR PUGLIA Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”


Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990.

"In secondo luogo, quand’anche la documentazione presentata dalla ricorrente a corredo dell’istanza possa in qualche misura ritenersi incompleta – la qual cosa non risulta in alcun modo esplicitata nell’atto impugnato – l’amministrazione aveva il dovere di attivare il c.d. soccorso istruttorio, chiedendo espressamente alla ricorrente l’ulteriore documentazione necessaria in vista delle proprie, future determinazioni.
Da ultimo, nessun rilievo assume la circostanza che la ricorrente aveva indicato nell’istanza, alla voce riguardante la durata della concessione, un termine superiore ai 12 mesi previsti dalla Convenzione stipulata tra il Comune e la Regione. Ciò in quanto, in disparte il rilievo per il quale il privato non è tenuto a conoscere atti interni alle varie amministrazioni, il Comune, in presenza di istanza per altri versi completa e meritevole di accoglimento, ben avrebbe potuto, in ossequio al principio di proporzionalità, circoscrivere il termine di efficacia a quello di 12 mesi, e non invece, adottare la soluzione, ingiustificatamente più gravatoria, del rigetto dell’istanza.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento dell’ulteriore motivo di gravame.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

OG11 》OS30


Parere AVCP 84 del 2012

Il CONSIGLIO ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l’impresa qualificata nella categoria OG11 possa sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.

- il Comune di Erice, nell’ambito della procedura di gara soggetta alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 207 del 2010, abbia illegittimamente escluso la Pinto Vraca S.r.l., per avere quest’ultima fatto valere l’attestazione SOA per la categoria generale OG11, in luogo della categoria speciale OS28 prevista dal bando.

Danilo ESPOSITO

Il Consiglio di Stato ribadisce i principi giurisprudenziali consolidati in materia di interdittiva antimafia tipica

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (fra le tante n. 4663 del 3 settembre 2012, n. 1068 del 23 febbraio 2012) ribadita nella sentenza in esame: l'interdittiva prefettizia antimafia cd. interdittiva antimafia tipica, prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 5.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" giovedì 6 febbraio 2014 22:15 - www.gazzettaamministrativa.it

Determina 1/2014 AVCP

La 1° determina del 2014 tratta dei requisiti speciali per la partecipazione alle gare, in una Determinazione nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

In seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativa al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 48 del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163), l’Autorità ha riesaminato la materia - già affrontata con la Determinazione n. 5 del 2009 - con una nuova Determinazione al fine di fornire nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

Capitolato Speciale Prestazionale


SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
L’oggetto della gara qui in controversia (bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. n. 326672 del 17.12.2008), autorizzato con provvedimento dell’Amministratore Unico prot. n. 168272 del 12.12.2008, consiste in un appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica presso il serbatoio del Parco del Marchese in agro di Laterza (TA), mediante procedura aperta, a sensi dell’art. 220 del codice dei contratti e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo codice.
Nel corso delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche, l’odierno appellante era dichiarato escluso dalla gara (nota raccomandata prot. n. 53012 del 22.4.2009) poiché non aveva prodotto l’asseverazione dei progettisti sulla rispondenza del progetto definitivo a tutte le norme applicabili all’intervento, da elencare nella stessa dichiarazione, nonché la dichiarazione con la quale i progettisti assicurano che il progetto abbia tutti i requisiti necessari per la validazione prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 554/99.
Il Collegio osserva che l’art. 9, comma 7, del Capitolato Speciale prestazionale, prevedeva che “il progetto definitivo dovrà essere asseverato dai progettisti come rispondente a tutte le norme, appositamente elencate nella dichiarazione stessa, applicabili all’intervento. I progettisti concluderanno tale dichiarazione assicurando che il progetto abbia tutti i requisiti necessari perla validazione prevista dall’art. 47 del d.p.r. n. 554/99. In assenza di tale asseveramento si procederà all’automatica esclusione dell’offerta dalla gara”; inoltre, il Collegio rileva che il par. 5 del disciplinare di gara (Parte Prima) prescrive espressamente tra le cause di esclusione che “sono escluse dopo l’apertura della busta interna B contenente l’offerta tecnica, le offerte: …d. 1) il cui progetto sia in contrasto con le linee guida previste dal Capitolato speciale prestazionale oppure presenti proposte di variante eccedente i limiti o in violazione dei vincoli previsti dallo stesso Capitolato speciale; d2) il cui progetto sia incompleto dei uno o più di uno dei documenti o delle condizioni previste dal d.p.r. n. 554 del 1999 in relazione al livello progettuale richiesto, previsti dal Capitolato speciale prestazionale o dal presente disciplinare di gara”.
Peraltro, tali circostanze emergevano per implicito, con chiaro riferimento, nello stesso bando al punto VI.3, lett. b).
Come è noto, per conforme giurisprudenza di questo Consiglio, l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (cd. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4980).
Da tale premessa, deriva, quale diretto corollario, la regola secondo la quale solo in caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli atti che regolano i rapporti tra cittadini e Amministrazione può ammettersi una lettura idonea a tutela dell'affidamento degli interessati in buona fede, non potendo generalmente addebitarsi al cittadino un onere di ricostruzione dell'effettiva volontà dell'Amministrazione mediante complesse indagini ermeneutiche ed integrative.
Nel caso di specie, tali clausole erano chiare nel loro significato letterale e sistematico nel sancire l’esclusione oggetto qui di controversia; peraltro, si deve evidenziare che, ove fosse da considerarsi valida un’offerta senza tale asseveramento, che determina dei costi maggiori proprio in relazione a tale impegno assunto, si violerebbe la par condicio dei concorrenti.
Il disciplinare, pertanto prevedeva inequivocabilmente quale cause di esclusione, al punto 5, il mancato rispetto delle linee guida per la progettazione prescritte dal Capitolato prestazionale, lett. d. 1) e la mancanza di uno o più d’uno dei documenti previsti dal capitolato prestazionale (cit. art.9, punto 7), così legittimando l’esclusione disposta dall’Amministrazione.
Deve inoltre precisarsi che il capitolato prestazionale, pur finalizzato a determinare l’assetto negoziale ed esecutivo dell’opera appaltata, si riferisce inequivocabilmente all’offerta, in quanto indica specificatamente i requisiti di ammissibilità del progetto definitivo da allegare all’offerta medesima, non potendo tale adempimento costituire un aspetto della fase esecutiva del contratto.
In via generale, peraltro, è noto che le verifiche che devono essere effettuate su un progetto in gara devono, ovviamente, rispondere ad uno specifico ed oggettivo interesse dell’Amministrazione; in particolare, con riguardo al progetto definitivo, non solo le verifiche devono riguardare la documentazione espressamente stabilita all’art. 93, comma 4, del Codice, ma devono anche controllare che esso sia stato redatto nel rispetto delle esigenze, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione nell’esercizio della sua potestà discrezionale.
La descritta clausola di cui all’art. 9, comma 7, del capitolato speciale, relativamente all’asseveramento dei progettisti sulla rispondenza del progetto al disposto di cui all’art. 47 del D.P.R n, 554-99, rientra a pieno titolo in tale potestà discrezionale della stazione appaltante che può prevedere negli atti di gara un onere documentale a carico delle ditte concorrenti e a pena di esclusione ulteriore rispetto alle disposizioni vigenti in materia, purché detto onere sia ragionevole.
La suddetta prescrizione appare del tutto adeguata all’effettivo controllo che ha inteso effettuare la stazione appaltante.
Infatti, l’inosservanza delle prescrizioni del capitolato speciale prestazionale in ordine alla documentazione (asseverazione dei progettisti) da allegare all’offerta tecnica (progetto definitivo), implica l’esclusione dalla gara in quanto si tratta di prescrizione rispondente ad un particolare interesse dell’Amministrazione appaltante: speditezza dell’azione amministrativa e del buon funzionamento dell’operato dell’apparato organizzativo chiamato a verificare la rispondenza degli elaborati del progetto definitivo prescelto ai documenti di cui all’art. 93, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 163/06 e la loro conformità alla normativa vigente.
Inoltre, con tale prescrizione la stazione appaltante ha evidentemente inteso tutelarsi nei confronti degli autori del progetto nell’eventualità in cui, nonostante il rilascio della dichiarazione di asseverazione, dopo la conclusione del procedimento amministrativo si renda necessario apportare al progetto prescelto integrazioni, perfezionamenti e miglioramenti, al fine di eliminare gli errori o le omissioni della progettazione.
L’asseverazione del progetto definitivo richiesto in gara è, quindi, finalizzato all’accelerazione del procedimento di validazione ex art. 47 D.P.R. 554-99 che costituisce fase necessaria e prodromica all’affidamento dei lavori, cui non può prescindersi, atteso che il procedimento di D.I.A., cui si riferisce l’appellante presuppone invece il già avvenuto affidamento dei lavori; pertanto, la relativa disciplina sull’asseverazione del progetto opera su di un piano logico-temporale e regolamentare non sovrapponibile a quello in esame.
In sostanza, la validazione operata dalla stazione appaltante e il controllo sul progetto definitivo effettuato dal Comune nel procedimento di D.I.A., non possono essere assimilati dato che presentano un diverso campo d’applicazione.
Infine, non può neppure ipotizzarsi un contrasto tra le la lex specialis e il capitolato prestazionale, atteso che, come detto, le norme del medesimo capitolato sono richiamate ad integrazione del disciplinare, e il mancato rispetto delle stesse è sanzionato con la esclusione (punto 5, d. 1. e .d.2)
Né può assumere rilievo, come invece ritiene l’appellante, il principio ermeneutico del favor partecipationis che conduce a preferire la partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell’interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte, poiché tale principio è applicabile solo quando sussista un’effettiva incertezza interpretativa delle clausole e che si tratti di adempimenti di carattere meramente formale, mentre nella fattispecie in esame la prescritta produzione documentale attiene al contenuto sostanziale dell’offerta tecnica quale elemento appunto sostanziale del progetto proposto, oggetto, come già sottolineato, di clausole prive di ambiguità.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.




Dal 23/01 è possibile la Compensazione crediti/debiti vs lo Stato

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 recante "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario". I soggetti titolari di crediti certificati possono richiedere di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. Tale compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

Danilo ESPOSITO

Costo medio orario dipendenti

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il costo medio orario riferito a ciascun livello retributivo, recato dalle periodiche tabelle ministeriali, indica il costo dell’ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi, assenteismo. Sentenza 13.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 15 dicembre 2013 12:51 - www.gazzettaamministrativa.it

Danilo ESPOSITO

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Danilo ESPOSITO


AVCPASS PROROGATO

Con un emendamento al “Decreto Milleproroghe” in atto in discussione alla Commissione Affari costituzionali del Senato, slitta di 6 mesi l’obbligo relativo all’utilizzione del sistema AVCpass per la verifica telematica dei requisiti nelle gare d'appalto.
L’obbligo relativo all’utilizzazione del sistema AVCpass è stato prorogato al 1 luglio 2014.

3 Nuove Direttive dell'UE per gli Appalti Pubblici

Il 15 gennaio 2014 il Parlamento europeo, ha approvato le 3 nuove direttive relative ad appalti pubblici, servizi e la direttiva concessioni:
  • direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM (2011) 896 def.) che sostituirà la Direttiva 2004/18/CE;
  • direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM (2011) 895 def.) che sostituirà la direttiva 2004/17/CE;
  • direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM (2011) 897 def.)

Entro fine febbraio il Consiglio dei Ministri UE dovrebbe approvare il testo, di conseguenza i paesi avranno 24 mesi per aggiornare i propri codici.

Gli obiettivi principali della direttive saranno:

1. Meno burocrazia per gli offerenti e accesso più facile per le piccole imprese
2. Più soluzioni innovative
3. Regole più severe in materia di subappalto
4. Migliore rapporto qualità-prezzo



Diminuzione Costi partecipazione gare

Il Parlamento europeo sta lavorando, nelle 3 direttive per gli appalti pubblici, appalti per servizi nei settori acqua energia trasporti e servizi postali e concessioni pubbliche, anche per diminuire i costi della partecipazione alle gare d'appalto, i governi nazionali determineranno le priorità fondamentali per aumentare la competitività e per favorire l'ingresso nel mercato di nuove piccole medie imprese.


L’istanza di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale non osta alla partecipazione delle pubbliche gare

Il Dott. Alessandro Vetrano sul Nord Est Appalti recensisce la sentenza n. 6272 depositata il 27 Dicembre 2013, dalla quinta sezione del Consiglio di Stato che si pronuncia, per la prima volta, in merito alla previsione dell’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, come modificato ad opera della L. 134/2012, confermando la sentenza di primo grado (TAR. Friuli V.G., sentenza breve n.146 del 7 Marzo 2013) e rigettando il ricorso.
La questione agitata nella sentenza di primo grado e nella sentenza de qua concerne l’omessa esclusione dalla procedura, da aggiudicarsi mediante il criterio del massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale, di un concorrente per carenza del requisito generale di cui all’art. 38, 1° c., lett. a), D. Lgs. 163/2006, laddove prevede l’esclusione di coloro “che si trovano in stato di…concordato preventivo…o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni…”. Nello specifico il concorrente avrebbe presentato in Tribunale, il giorno seguente alla presentazione dell’offerta, specifica domanda per l’ammissione al “nuovo” concordato preventivo con continuità aziendale.
La società ricorrente ha sostenuto che sarebbe fatto salvo dall’esclusione il concordato con continuità aziendale se ammesso, mentre nella fase antecedente che va dalla proposizione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo alla dichiarazione di ammissione, sarebbe precluso all’impresa di partecipare alla gara.
Di diversa opinione è stata la sez. V del Consiglio di Stato che non ha condiviso la tesi perché contrastante con la riforma della legge fallimentare operata con il d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012.
Invero, con la riforma delle procedure concorsuali, si legge nella sentenza in commento, “il legislatore si è posto come obiettivo quello di migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore….”, inoltre “Inibire all’impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l’ammissione al concordato (periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre) palesemente confligge con la finalità della norma volta a preservare la capacità dell’impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l’acquisizione di nuovi appalti.”.
Infine, il collegio conclude affermando che: “il punto di equilibrio tra la previsione dell’art. 38, comma 1, lett. a) e l’art. 186-bis della legge fallimentare va individuato nella possibilità dell’azienda in crisi che abbia chiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di concorrere alle gare e di acquisire le relative commesse, solo se in grado di fornire, qualora risulti aggiudicataria, ma comunque entro il momento dell’aggiudicazione definitiva, la documentazione prevista dall’art. 186-bis, comma 4 della legge fallimentare



6mila Campanili, si sbloccano i primi 100 milioni

Un importo medio di 850mila euro per i primi 115 piccoli cantieri. Il ministro delle Infrastrutture Lupi ha decretato la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento per il primo programma 6.000 campanili. 
Con il fondo di 100 milioni di euro stanziato nel decreto del Fare sono stati finanziati 115 progetti, dall'importo compreso tra 500mila e un milione di euro, in cento Comuni sotto i 5mila abitanti.
L'obiettivo è di rimettere in moto il motere dei piccoli lavori contribuendo a riqualificare i tanti borghi che punteggiano il territoprio italiano

Danilo ESPOSITO

Avcpass proroga in Sicilia per mancanza PEC

Sistema AVCPass rinviato nel territorio della Regione siciliana.
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 2014 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 18 dicembre 2013, n. 6 recante “Disposizione operativa alle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario – sistema AVC Pass – modalità operative. - Disposizione di servizio per gli uffici del Genio civile e dei servizi UREGA (Uffici regionali espletamento gare d’appalto).”

La circolare precisa che i termini di verifica dei requisiti con il sistema AVC Pass sono rinviati - per gli Uffici UREGA e per gli uffici del Genio civile dell’Isola - fino a nuova disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico e comunque fino alla completa acquisizione degli indirizzi di posta elettronica del personale e fino alla completa formazione all’utilizzo del nuovo sistema AVC Pass!

Danilo Esposito

Mille Proroghe - Caos Specialistiche

La soluzione viene trovata dal decreto n. 151/2013 e prevede che, entro sei mesi, siano varate nuove disposizioni regolamentari per gli articoli 107 comma 2, 109 comma 2 e per l'allegato A del regolamento appalti. Nelle more, e comunque non oltre il 30 settembre del 2014, si stabilisce che si continuino ad applicare le regole previgenti all'annullamento disposto dal Consiglio di Stato. Di fatto viene così reintrodotto l'obbligo di fare eseguire in subappalto le opere specialistiche a qualificazione obbligatoria nei casi in cui l'impresa principale non sia debitamente qualificata. Inoltre, viene ripristinato l'obbligo per le imprese generali ad associare in raggruppamento temporaneo i cosiddetti superspecialisti oltre particolari limiti di importo delle lavorazioni previste nell'appalto. 

fonte: il sole 24 ore