CERCA GLI ARTICOLI

Sulla G.U. il Decreto Sblocca Italia

Ieri è stato promulgato il Decreto Legge 133/2014, cosiddetto "SBLOCCA ITALIA"  composto da 45 articoli suddivisi nei seguenti Capitoli:
  • Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri
  • Capo II - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni
  • Capo III - Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico
  • Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica
  • Capo V - Misure per il rilancio dell'edilizia
  • Capo VI - Misure urgenti in materia di porti e aeroporti
  • Capo VII - Misure urgenti per le imprese
  • Capo VIII - Misure urgenti in materia ambientale
  • Capo IX - Misure urgenti in materia di energia
  • Capo X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali

Il capo I è quello ci ci interessa maggiormenteper quanto riguarda le opere infrastrutturali si sono seguiti quattro criteri: semplificazione burocratica, cantierabilità delle opere, aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali e semplificazione edilizia. Le opere riguardano le ferrovie, le strade, le opere nelle grandi aree urbane (Torino - passante ferroviario e metropolitana, Firenze - tramvia, Roma - metropolitana, Napoli - metropolitana), gli aeroporti di Malpensa, Venezia, Genova, Firenze, Fiumicino, Salerno

Elenco opere decreto Sblocca Italia

Opere sbloccate con norme di semplificazione
  1. Alta velocità / Alta capacità Napoli-Bari
  2. Linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina
  3. Interventi infrastrutturali negli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Genova, Firenze, Salerno
  4. Autostrada Orte-Mestre


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 31 dicembre 2014

  1. Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino
  2. Completamento sistema idrico Basento-Bradano, settore G
  3. Asse autostradale Trieste-Venezia, terza corsia
  4. Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna-Lecce
  5. Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 30 giugno 2015

  1. Un lotto costruttivo della AV/AC Verona-Padova
  2. Completamento asse viario Lecco-Bergamo
  3. Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia
  4. Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1
  5. Terzo Valico dei Giovi dell'Alta velocità Milano-Genova
  6. Continuità degli interventi per il Nuovo Tunnel del Brennero
  7. Quadrilatero autostradale Umbria-Marche
  8. Completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli
  9. Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna
  10. Rifinanziamento dell’art.1 comma 70 della legge 147/2014 (manutenzione straordinaria Anas per ponti, viadotti e gallerie)


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 31 agosto 2015

  1. Metropolitana di Torino
  2. Tramvia di Firenze
  3. Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno-Reggio dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia
  4. Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello
  5. Adeguamento della statale 372 “Telesina” tra Caianello e Benevento
  6. Completamento della statale 291 in Sardegna
  7. Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”;
  8. Collegamento stradale Masserano-Ghemme
  9. Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR
  10. Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo
  11. Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina
  12. Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia
  13. Aeroporti di Firenze e Salerno
  14. Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo


Parola d’ordine: semplificazione (Adunanza Plenaria del 30 Luglio 2014, n.16) di Alessandro Vetrano

Con la sentenza in oggetto, il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa, segna un punto di flesso che potrebbe aprire uno spiraglio, concreto, verso la semplificazione della documentazione per la partecipazione alle gare d’appalto.
I fatti agitati nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2014, muovono dall’ordinanza di rimessione della III sezione del Consiglio di Stato del 29 aprile 2014, n. 2214, nella quale si richiedeva un chiarimento definitivo relativo alla “necessità (o meno) dell’indicazione nominativa, nella dichiarazione sostitutiva depositata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di tutte le persone munite della rappresentanza legale della società che devono possedere i requisiti morali prescritti dalla predetta disposizione“.
Nel fornire la soluzione che appresso indicheremo, si evidenzia che la Plenaria ha ritenuto opportuno vagliare anche un’altra questione di diritto fondamentale, ovverosia la “tenuta” della mera dichiarazione di assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice (e, cioè, senza l’indicazione delle singole cause ostative).
Riassumendo, la Plenaria in commento ha fornito delle indicazioni circa:
  1. - la genericità della dichiarazione relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice;
  2. - la mancata indicazione nominativa dei legali rappresentanti ai quali si riferiscono i requisiti di moralità personali.
Quanto alla prima questione, il massimo consesso chiarisce che <<Un’interpretazione delle dichiarazioni de quibus coerente con i principi di ragionevolezza, di buona fede e di conservazione degli effetti giuridici, impone, infatti, di riferire, di volta in volta, il contenuto delle stesse alla persona giuridica concorrente o alle persone fisiche munite, nell’ambito della compagine societaria, di poteri rappresentativi, a seconda del referente soggettivo all’uopo preso in considerazione nelle varie fattispecie di cui al paradigma normativo citato.>>
Quanto, invece, alla seconda questione, l’Adunanza ha ritenuto che <<mentre deve escludersi l’ammissibilità di dichiarazioni riferite a persone non identificate e non identificabili, deve, al contrario, giudicarsi consentita, anche in applicazione dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni riferite a persone (ancorchè non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.
Aggiunge inoltre che <<In ordine, invece, alla configurabilità della responsabilità penale in capo al soggetto che dichiari falsamente qualità personali, stati o fatti di altri soggetti (che costituisce il più forte ed efficace presidio dell’affidabilità del sistema delle dichiarazioni sostitutive), ancorchè non menzionati nominativamente nella dichiarazione, basti rilevare che la già riscontrata agevole identificabilità (mediante l’accesso al registro delle imprese) delle persone a cui si riferisce la dichiarazione e (soprattutto) la logicamente presupposta loro conoscenza da parte del dichiarante implicano la sicura individuazione nella fattispecie considerata degli estremi (soggettivi ed oggettivi) del reato di falso>>.
Concludendo la Plenaria ci indica, con un lodevole sforzo ermeneutico,  la strada maestra verso la semplificazione delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, avendo considerato altresì l’imminente conversione in legge del D.L. 90, il cui art. 39 viene identificato quale “procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio” nonché come vero e proprio cambio di rotta nell’utilizzo di tale strumento e delle cause di esclusione in quanto, in seguito alla definitiva approvazione del Decreto legge 90, l’esclusione dalla procedura sarà inevitabilmente configurabile come <<sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie)>>.
Si riportano i principi di diritto affermati:
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

ATI SOVRABBONDANTI - Comunicato Presidente ANAC

Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014

Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti”.
Al fine di chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti contenute nella Determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012 BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” si osserva quanto segue.
Nella citata determinazione si è rilevato come la costituzione di un raggruppamento che presenti connotazioni “macroscopicamente” anticoncorrenziali si porrebbe in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, al pari dell’art. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. Nel medesimo atto si è inoltre evidenziato che la possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento “sovrabbondante”.

Le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono, quindi, essere intese nel senso che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che l’esclusione non potrà mai essere automatica. Infatti, qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento ha l’onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l’opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del contratto. Nell’ambito della valutazione di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potrà essere disposta l’esclusione dalla gara.
                                                                                               
Raffaele Cantone

Lettera al Presidente del Consiglio

Napoli, 02/09/2014


Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo RENZI
e p.c.
Ill.mo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio LUPI
Ill.mo Presidente dell'A.N.A.C. Raffaele Cantone


Oggetto: chiarimenti in merito al co. 2 bis dell'Art. 38 del D.Lgs. 163/06 (Codice degli Appalti)


Ill.mo Presidente Renzi,
le scrivo perché credo fortemente che lei possa cambiare le sorti di questo paese.
In merito alle modifiche che stiamo assistendo al Codice degli Appalti, legittimi in questo momento storico perché il settore equivale a circa il 15% del PIL, c'è una modifica all'art. 38 del Codice, pilastro di tutto il settore, dove viene aggiunto il co. 2 bis, che recita testualmente:

"2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte."

Oltre alla difficile interpretazione, il comma aggiunto praticamente sanziona le aziende con una multa laddove prima c'era solo l'esclusione, questa è semplificazione o aiuto alle aziende? è come se un cittadino andando in Comune per richiedere un certificato non alleghi alla richiesta la carta di identità e gli venga fatta una multa...
Parlo con cognizione di causa perché il mio lavoro è pepare la documentazione amministrativa per partecipare alle gare d'appalto, sembrava una chimera l'art. 46 in riferimento ai motivi di esclusione, e adesso "cambiate" tutto mettendo oltre all'esclusione anche la multa!
Spero di aver fatto il mio dovere da buon italiano, forse fra le troppe cose che sta facendo in questo periodo le sarà sfuggito quest'articolo che potrebbe creare grossi ma grossi problemi alle aziende.
Grazie per l'attenzione, se l'avesse ritenuta opportuna.












Bozza Decreto Sblocca Italia…caro AVCpass, ci vediamo a Gennaio! di Alessandro Vetrano


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  

***questo articolo è antecedente alla pubblicazione del decreto, nel quale non è prevista nessuna posticipazione***

Bozza Decreto Sblocca Italia…caro AVCpass, ci vediamo a Gennaio! 

Al varo del CdM il testo del Decreto denominato “Sblocca Italia”.
Nella bozza del decreto, ennesimo che interviene pesantemente sull’ormai martoriato Codice “De Lise”, oltre all’art. 18 rubricato “Sblocca cantieri minori” nel quale si introduce una presunta nuova procedura sperimentale per l’affidamento di appalti di lavori compresi far 200.000 € e 1.000.000 €, vi segnalo:
ART. 16 (Differimento AVCpass)
1. All’articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “1° luglio 2014″ sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015“. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.”

ART. 8 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)
1. OMISSIS.
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
di Alessandro Vetrano fonte: Nord Est Appalti

Passo dopo Passo le slide del Governo - Appalti

Il C.M. odierno ha affrontato soprattutto la questione appalti, con la promessa degli investimenti e un aggiornamento della normativa che si allineerà a quella Europea.
Questo il link per le slide Passo dopo Passo

Danilo ESPOSITO

Sblocca-Italia: 10 miliardi in un anno per gli appali

Con il dl «sblocchiamo 4,6 miliardi per cinque investimenti aeroportuali» e «3,8 miliardi per opere cantierabili da subito», ha detto il premier: «Nei prossimi 12 mesi dieci miliardi saranno destinati a sbloccare le opere». 
Tra le misure nel provvedimento, i commissari straordinari con poteri sostitutivi del premier per aggirare blocchi e rallentamenti su grandi opere come le ferrovie Brescia-Padova e Napoli-Bari e i finanziamenti mirati per alcune infrastrutture, come il terzo valico Milano-Genova. Oltre al «piano autostrade», con lo sblocco di opere in gran parte a finanziamento tariffario e privato. Resta anche un robusto pacchetto semplificazioni a costo zero per l'edilizia (come il regolamento edilizio standard per tutti i comuni)

fonte il SOLE 24 ORE


Condotta sottomarina in Libano, contratto firmato con il Consorzio Research!

Il Consorzio Research il 18 agosto 2014 ha firmato il contratto d'appalto con il C.D.R. Lebanon per la costruzione di una condotta sottomarina in Libano, appalto da 11,547,975.00 € finanziato in parte da fondi europei.
"Project No. 1345 – Sour coastal area wastewater project – Design and Construction of Sour Wastewater Treatment Plant Sea Outfall - Contract No. 2211"
Un buon risultato per un azienda nostrana.

Danilo ESPOSITO

"SCUOLE SICURE" primi 1.639 interventi!

Grazie ai 400 milioni della delibera Cipe dello scorso 30/06/2014 saranno coperti 1.639 interventi  "scuole sicure", le aggiudicazioni avverranno con velocità per favorire una rapida partenza delle opere che hanno un valore medio di 160.000 euro.

Danilo ESPOSITO



Centrale Unica di Committenza posticipato a gennaio 2015

L'accordo sottoscritto dal Ministro dell'Interno e l'ANCI è stato precisato che l'applicazione della norma è senza la necessaria preparazione, dato che i soggetti aggregatori non sono né organizzati, né operativi e la Consip e le altre centrali di acquisto non coprono tutte le esigenze degli enti locali;

Dunque nasce l'esigenza di un intervento legislativo che posticipi l'entrata in vigore della norma all'1 gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi ed all'1 luglio 2015 per i lavori pubblici.



Appalti Centrale Unica per tutti I comuni non capoluogo di provincia


Dal primo luglio tutti i comuni non capoluogo di provincia dovranno acquisire lavori, beni e servizi attraverso soggetti aggregatori della domanda (centrali di committenza nazionali o regionali), o tramite unioni di comuni, o accordi consortili.

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dalle nuove regole è stato previsto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (che dovrebbe confluire, stando alla bozza di decreto-legge sulla p.a., nell'Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone) non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (Cig).

Con ciò diverrebbe quindi impossibile bandire una gara io un avviso relativo a contratti di acquisto di beni e servizi.

Per quel che riguarda i soggetti aggregatori della domanda, che non potranno essere in numero superiore a 35, dovranno essere iscritti all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), e saranno: la Consip, una centrale di committenza per ogni regione (da costituire entro fine 2014 se già non si è provveduto, ma la regione potrà affidarsi alla Consip) e altri soggetti che svolgono funzioni di centrale di committenza.



Sanzione di 50.000 € per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni?!

Il D.L. 90/2014 ha modificato il Codice degli appalti inserendo un importante comma nell'art. 38:

  • Art. 38 comma 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
  • Art. 46 comma 1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gare;
Le modifiche in questione non sono molto chiare, il problema sostanziale di questo paese è che NON ESISTE LA CERTEZZA DEL DIRITTO, si lascia sempre il compito ai giudici di interpretare la legge.
Il Governo con il comma 2 bis del dall'art. 38 cosa vorrebbe farci capire che diversamente da prima dove in caso di mancanza o incompletezza di una dichiarazione si veniva esclusi, oggi ci danno una sanzione di 50.000 €....

Danilo ESPOSITO


UFFICIALE, ADDIO AVCP! DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 conferma la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19)
1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione.

APPALTI INTERNAZIONALI - LE PRINCIPALI BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO (BMS)

Cosa sono?
- Istituzioni sopranazionali create dagli stati sovrani che ne sono azionisti
- Questi stati sovrani includono tanto i paesi donatori quanto i paesi mutuatari
- Sono al centro della rete globale di istituzioni multilaterali
- Hanno come mandato principale quello di ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo economico.

Le BMS forniscono ai paesi mutuatari:
- Prestiti a lungo-termine basati su interessi di mercato
- Prestiti a lunghissimo termine con interessi inferiori a quelli di mercato
- Crediti dono, prevalentemente per assistenza tecnica, consulenze o preparazione di progetti.
Generano annualmente
- Finanziamenti per un valore di quasi 80 miliardi di dollari per anno
- Realizzazione di più di 900 progetti all’anno, potenzialmente in tutti i settori dell’economia
- Migliaia di contratti
- Per acquisizione di beni, servizi e lavori
- La maggioranza dei quali aggiudicati attraverso gare d’appalto“procurement”.

THE WORLD BANK GROUP
Fondata nel 1944 con l’obiettivo di facilitare la ricostruzione e lo sviluppo postbellico, la Banca ha progressivamente cambiato il suo ruolo diventando la principale fonte Multilaterale di finanziamenti per i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti.
Il Gruppo include:
- IBRD International Bank for Reconstruction and Development pubblico nei paesi mutuatari a basso e medio reddito.
- IDA International Development Association Estende “crediti” a lunghissimo termine e condizioni agevolate al settorepubblico nei paesi mutuatari a basso e bassissimo reddito.
Insieme costituiscono “The Bank” http://www.worldbank.org
- IFC International Finance Corporation
Estende prestiti, partecipa come azionista, cofinanzia progetti nel settore privato.
- MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency
Estende garanzie assicurative contro il rischio politico per gli investimenti (FDI) Foreign Direct Investment.
- ICSID International Center for Settlement of Investment Disputes
Fornisce la cornice istituzionale e procedurale per dispute legali in progetti di investimento privato

ALTRE BANCHE

- IDB The Inter-American Development Bank: Fondata nel 1959 per appoggiare il processo di sviluppo sociale ed economico dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi è la principale fonte di finanziamenti multilaterali per la regione.  48 PAESI MEMBRI

- ADB The Asian Development BankEstende prestiti al settore pubblico ma anche in parte al settore privato nei paesi mutuatari. Nei paesi mutuatari a basso e bassissimo reddito opera anche attraverso ADF The Asian Development Fund. 67 PAESI MEMBRI

- ADB The African Development Bank: Estende prestiti al settore pubblico e privato nei paesi mutuatari a basso e medio reddito. 77 PAESI MEMBRI

- THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT: creata nel 1991 per assistere il passaggio dei paesi dell’Est Europa e Asia Centrale l’economia di mercato e la democrazia pluralistica, l’EBRD finanzia  61 PAESI MEMBRI 


Dovremo dire addio all'AVCP?

Il C.M. del 13/06/2014 ha approvato il decreto-legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione e sull'Anticorruzione che conferma la soppressione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 


L'articolo 15 della bozza è "Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione"

Nela bozza ci sono altri articoli ed, in particolare quelli dal 33 al 35 che riguardano alcune modifiche al codice dei contratti relative:
  • alla verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici;
  • alla semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
  • alle misure per l 'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici.