Ecco il ritorno del tanto discusso "costo del personale" per determinare il prezzo più basso, una rivisitazione dell'abrogato all’art. 81, c.3bis introdotto dal Decreto sviluppo 70/2011.
Si spera già in una nuova abrogazione, dato che questa disposizione, come già successo nel 2011, creerà il caos.
L'Art. 32, comma 7-bis, del Decreto Legge n. 69/2013 recita:
“Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.