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31/10/2015: NIENTE SOCCORSO PER MANCANZA DOCUMENTI


Il Consiglio di Stato con sentenza del 22.10.2015 n. 4869, ha sancito che la carenza dei documenti comprovante i requisiti riguardanti la capacità economico – finanziaria e la capacità tecnica previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile, sicché non ne è permessa neppure l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara .In tale ipotesi deve considerarsi pertanto illegittima l’integrazione documentale contemplata dall’art. 46 del d. lgs. n. 163/2006, considerato che i criteri ivi esposti ai fini dell’integrazione documentale consentono solo semplici chiarimenti di relazione a documentazione presentata in modo incompleto, ma non possono essere utilizzati per sopperire alla mancanza di documentazione carente “.