CERCA GLI ARTICOLI

31/10/2015: CENTRALI DI COMMITTENZA AL VIA DAL 1° NOVEMBRE

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group -NOVISPRO Engineering -  Attestazioni Soa e ISO

Nel caos totale e con L'ANCI che chiede un ulteriore proroga o l'avvio con il nuovo codice, dal 1° novembre entra in vigore l’art. 33 co. 3-bis. del codice contratti che prevede:
“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire bene servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”

articoli correlati: 

Danilo Esposito