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Cosi il TAR Toscana in merito alla domanda che reca la firma del legale rappresentante non in forma autografa (cioè non in originale) ma stampata.
Una delle ragioni poste a giustificazione del contestato provvedimento di estromissione dalla gara
è costituita dal fatto che il modello allegato
1A (istanza di partecipazione alla gara) e il modello
allegato 2A (dichiarazione di assenza di cause ostative e carichi pendenti) recano la firma del
legale rappresentante non in forma autografa (cioè non in originale) ma stampata. ............................................................Premesso che l’avviso di gara prescriveva, a pena di esclusione, la presentazione della domanda di
partecipazione e della dichiarazione sulle cause ostative e i carichi pendenti, firmate
rispettivamente dal legale rappresentante e da ciascuno dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, il Collegio osserva quanto appresso.
La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione alla gara, da
parte di un concorrente non può essere considerata, in via di principio, un'irregolarità solo formale
sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e
della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo
complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o
fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria
la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di
rendere l'atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che
l'apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in chiusura del
documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve trattarsi di firma autografa, e non
fotocopiata o prestampata, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere
a ricondurre il contenuto del documento a lui. Non rileva l’allegazione del documento di identità,
che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una sottoscrizione effettiva, e non
impressa a stampa o fotocopiata.
Tali conclusioni valgono anche alla luce dell’art. 83, comma 9 ultimo periodo, del d.lgs. n.
50/2016, trattandosi di irregolarità che non consente l’individuazione del soggetto responsabile, in
quanto non è riconoscibile l’effettivo autore dell’apposizione di una firma a stampa in calce al
documento. Nel caso di specie peraltro il documento irregolarmente sottoscritto è strettamente
collegato all’offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva,
ed attiene quindi alla paternità dell’offerta stessa, rispetto alla quale l’esclusione dalla possibilità di
soccorso istruttorio è statuita dall’art. 83, comma 9 secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.