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29/08/2017: IL TERMINE PER LE GIUSTIFICHE "NON" E' PERENTORIO

Il TAR Sardegna con la sentenza n. 431/2017 ha dichiarato non perentorio il termine per la
presentazione delle giustifiche in caso di anomalia.

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.............................La doglianza merita di essere condivisa.

Prima di tutto perché, sul piano testuale, la norma richiamata, in effetti, attribuisce alla stazione appaltante il potere di fissare un termine per presentare le giustificazioni ma non lo definisce perentorio, né indica la sua violazione quale causa di esclusione dalla gara, per cui quest’ultima si pone contrasto con i noti principi generali di tassatività della cause di esclusione dalle gare e di tipicità delle ipotesi di perentorietà dei termini.

Inoltre perché la tesi di parte ricorrente trova conferma nel fatto che il procedimento di verifica di anomalia è improntato alla massima collaborazione tra l’amministrazione appaltante e l’offerente, quale strumento per l’effettiva instaurazione del contraddittorio e per il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta: in tale contesto di fondo, ciò che prima di tutto conta è il dato sostanziale dell’anomalia o meno dell’offerta, per cui deve escludersi che la mancata -ovvero tardiva- produzione delle giustificazioni possa comportare automatica esclusione del concorrente interessato, essendo la stazione appaltante, comunque, tenuta a valutare “la sostanza dell’offerta” sulla scorta della documentazione in atti (cfr. in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982; 22 dicembre 2014, n. 6231; T.A.R. Catania, Sez. III, 20 maggio 2014, n. 1389).

Secondo questa condivisibile prospettazione, dunque, il punto di equilibrio tra tutela del contraddittorio da una parte e garanzia di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa dall’altra deve individuarsi nei termini seguenti:

la sola tardività o mancata presentazione delle giustificazioni non costituisce, di per sé, motivo per non prenderle in considerazione e, tanto meno, per escludere il concorrente dalla gara;

laddove quest’ultimo non rispetti il termine per il deposito delle giustificazioni e la Commissione di gara, nel frattempo, già si sia riunita, è legittima la decisione assunta da quest’ultima a prescindere dalle giustificazioni, purché sia, comunque, basata su una valutazione sostanziale dell’offerta in base a quanto già in atti;

invece nell’ipotesi in cui le giustificazioni giungano in ritardo ma in tempo per la riunione fissata per la verifica di anomalia, la stazione appaltante è tenuta a tenerne conto, giacché in questo caso la violazione del termine per la loro presentazione non ha inciso sul regolare svolgimento della procedura.

Nel caso ora all’esame del Collegio la Commissione giudicatrice, rilevata la tardività delle giustificazioni, ha disposto in via automatica l’esclusione del concorrente, perciò sulla base di un dato puramente formale -l’intempestiva presentazione delle giustificazioni- e senza alcuna analisi sostanziale sulla congruità o meno dell’offerta interessata; viceversa avrebbe dovuto e potuto valutare quest’ultima nella sostanza e tenendo conto anche delle giustificazioni pervenute, comunque, prima della (già fissata) riunione.