Pubblicato Il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
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Abrogazione divieto Avvalimento plurimo
Con il COMUNICATO DEL PRESIDENTE dell'Avcp "Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12" è stato sostanzialmente modificato l'Istituto giuridico dell'Avvalimento, ecco uno stralcio
COMUNICA
Che le stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti relativi all’esecuzione di lavori o opere, sono richiamate ad osservare le seguenti indicazioni:
1) Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese;
2) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria;
3) Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici;
4) La legittimazione riconosciuta all’amministrazione aggiudicatrice di esigere un livello minimo di capacità, di cui al punto 3), trova fondamento anche negli indeclinabili principi contenuti nell’art.2, comma 1 del Codice dei Contratti la cui applicazione si pone a garanzia, per la stazione appaltante, di ricevere la migliore prestazione. Tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara.
5) Nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara;
6) Il punto 4 della determinazione 1° agosto 2012, n. 2, si intende modificato nella parte concernente la disciplina dettata dall’art. 49, comma 6, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e secondo le indicazioni contenute nel presente Comunicato.
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Inapplicabile la disposizione in materia di costo del lavoro
Alessandro Vetrano su nordestappalti.it
A statuirlo è l’AVCP, che in questi giorni, evidentemente scossa dalle affermazioni del Ministro Lupi, è attiva come non mai.
Nell’<<Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014>>, è proprio l’Autority sui contratti pubblici che partendo da un excursus della norma, analizza gli effetti della (ri)esumata norma in materia di costo del lavoro, contenuta nell’art. 82, comma 3-bis del Codice.
Presa di posizione netta inoltre, su quella parte della dottrina che ipotizzava un’interpretazione estensiva della norma che, nonostante la sua collocazione, propendeva per la sua applicazione anche nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa.
Ebbene, se in claris non fit interpretatio, l’AVCP ha sgomberato il campo da ogni avversa interpretazione:
<<…la diversa collocazione della stessa all’interno dell’art. 82, rubricato “Criterio del prezzo più basso” (in luogo dell’art. 81) ne limita l’applicazione alle sole gare al prezzo più basso escludendo, pertanto, le gare realizzate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; d’altronde la stessa formulazione della norma, da questo punto di vista, non pone dubbi applicativi: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese …”>>.
Anche a modesto avviso di chi scrive, una simile impostazione potrebbe ritenersi coerente, peraltro, con il maggiore rischio di “stress” competitivo cui potrebbe, verosimilmente, essere esposto il costo del personale nelle gare da aggiudicarsi al prezzo più basso.
Le conclusioni a cui addiviene l’AVCP propendono, come da titolo del presente scritto, per l’inapplicabilità della disposizione in parola, senza incorrere nelle criticità prospettate dalla stessa nell’atto di segnalazione (fra cui, impossibilità per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale; inapplicabilità della norma a tutti quei servizi e quelle forniture non riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera; etc.) e senza ingenerare gli effetti distorsivi del mercato pocanzi rappresentati.
fonte: NORD EST APPALTI di Alessandro Vetrano
https://www.linkedin.com/pub/danilo-esposito/46/2a7/4ba
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Eliminato l’obbligo di verifica del DURC tramite il sistema AVCPass
Alessandro Vetrano sul NORD EST APPALTI
www.nordestappalti.it
Le modifiche non saranno immediate ma, entro il 20 maggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dovrà definire con un Decreto Ministeriale i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione di cui al comma 1.
Ed è proprio il comma 3 dell’art. 4 del D.l. 34 del 20/03/2014 che preve che <<L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanzasui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltreabrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.>>
Il sistema AVCPass perde “pezzi” ancor prima di partire ufficialmente! Ma si sà, ed ormai è palese, il differimento a Luglio è stato atto dovuto al fine di mascherare un sistema che ad oggi, fa acqua da tutte le parti!
Provincia di Bari, gestione strade
La Provincia di Bari ha bandito 1 gara divisa in 2 lotti identici per la manutenzione, gestione e pronto intervento di complessivi 1.700 KM (850 per lotto) per 16.000.000 di €, queste le categorie OG3 V - OS10 III - OS12 A III - OS24 III.
Attenzione trattasi di procedura aperta, quindi le aziende interessate devono affrettarsi perché la gara scade il 29/04/2014
Offerta Economicamente più vantaggiosa.
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Decreto Casa Superspecialistiche - il Legno entra di diritto
Con il Decreto Casa si è stravolta ancora una volta la materia delle supercialistiche (SIOS) cioè quelle categorie che se l'azienda non è qualificata e se superano il 15% dell'appalto è imposto il divieto di subappaltato, con obbligo di ATI, grazie al confronto tra FederlegnoArredo, ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stata accolta la proposta di inserire tra le opere specialistiche la categoria OS32, che entra di diritto all’interno dell’art. 107 del Decreto 207/10,
Non saranno poi considerate appartenenti alle categorie specialistiche le categorie Og 12 (opere di bonifica) Os 3 (impianti idrico-sanitari), Os 5 (impianti antiintrusione), Os 8 (impermeabilizzazioni), Os 20-A (rilevamenti topografici) e Os 20-b (indagini geognostiche), Os22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 29 (armamento ferroviario) e Os 34 (sistemi antirumore).
Questo il nuovo assetto:
DPR 207/2010, Art. 107, comma 2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:
a) OG 11 - impianti tecnologici;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
s) OS 21 – opere strutturali speciali;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS32 - strutture in legno;
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AVCP bando tipo per servizi
Bando – tipo n. 1 del 26 febbraio 2014
Affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari
L’articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.
Con il presente atto l’Autorità intende dare attuazione all’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto i servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, corredato da una nota illustrativa e n. 3 allegati, che ne costituiscono parte integrante.
Il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati.
La documentazione elaborata è stata sottoposta a consultazione nel periodo 28 luglio – 15 ottobre 2013, ed è stato acquisito il prescritto parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso in data 7 febbraio 2014.
fonte: AVCP
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Risarcimento del danno
Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello dell’amministrazione con riferimento al motivo con il quale si impugna la sentenza nella parte in cui condanna l’amministrazione al risarcimento del danno. Secondo l’amministrazione, nel caso di specie avrebbe comunque influito sulla (presunta) illegittimità delle determinazioni della P.A. "l’equivocità e/o ambiguità della normativa applicabile, la novità delle questioni, le oscillazioni giurisprudenziali nella materia".
Fonte: 17.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 23 febbraio 2014 09:50 - www.gazzettaamministrativa.it - segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 17.2.2014
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Danilo ESPOSITO
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risarcimento del danno
Eslusione per mancanza di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella vicenda in esame il Consiglio di Stato relativamente alla questione inerente alla rilevanza della omessa domanda di partecipazione, ha evidenziato come occorre innanzi tutto verificare la funzione svolta dalla stessa, in ragione del contenu to che per essa è prescritto dal bando. Ed infatti, da un lato, nella sua formulazione più semplice ed immediata, la domanda di partecipazione costituisce solo la manifestazione della volontà del soggetto di voler partecipare alla gara e della certa attribuibilità al medesimo soggetto della documentazione a tal fine presentata. In altre ipotesi, invece, con l’atto contenente la domanda di partecipazione, si richiedono talora al concorrente dichiarazioni ulteriori, autocertificazioni, assunzioni unilaterali di obbligazioni.
fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 17.2.2014 - 17.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 23 febbraio 2014 09:07 - www.gazzettaamministrativa.it
fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 17.2.2014 - 17.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 23 febbraio 2014 09:07 - www.gazzettaamministrativa.it
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esclusione
CONSIGLIO DI STATO: Appalti immediata impugnazione
In relazione a quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, il Consiglio di Stato nella sentenza attenzionata rileva che "tra le ipotesi in cui è ammessa l’immediata impugnazione degli atti che indicono una gara vi è anche quella in cui si contesti l’impossibilità stessa che una procedura di evidenza pubblica possa essere attivata a quelle condizioni e tale ipotesi ricorre nella fattispecie, così come è stato affermato anche dalla successiva giurisprudenza di questo Consiglio (sez, V, 29 febbraio 2012, n. 1187 e sez. V, 23 ottobre 2013 n. 5131)". Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
fonte: 20.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" mercoledì 26 febbraio 2014 17:22 - www.gazzettaamministrativa.it - segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 20.2.2014
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Danilo ESPOSITO
fonte: 20.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" mercoledì 26 febbraio 2014 17:22 - www.gazzettaamministrativa.it - segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 20.2.2014
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Quando può essere utilizzata la trattativa privata
Costituisce principio pacifico che in ogni caso di appalti di lavori o di servizi, di concessioni di pubblici servizi, ma in linea generale per ogni contratto, il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto in limiti ristretti e coincidenti con l´impossibilità, per la p.a., di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell´estrema urgenza nel provvedere ovvero in relazione alla sussistenza di presupposti d´ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale (tra tante, Cons. Stato, V, 12 settembre 2012, n. 4842)."
fonte: 20.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" mercoledì 26 febbraio 2014 16:45 - www.gazzettaamministrativa.it - segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 20.2.2014
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Danilo ESPOSITO
fonte: 20.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" mercoledì 26 febbraio 2014 16:45 - www.gazzettaamministrativa.it - segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 20.2.2014
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TRATTATIVA PRIVATA
AVCP NUOVO REGOLAMENTO PRECONTENSIOSO
E’ stato approvato il 24 febbraio scorso dal Consiglio dell’Avcp il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – del 24 febbraio 2014. L’atto è in attesa di pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale.
Le principali novità introdotte riguardano:
- - L’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati).
- La possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva.
- La possibilità - su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto - di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto.
- La possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale.
- Previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni;
- Disciplina tesa a garantire l’effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie.
fonte:AVCP
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PROROGA AVCPass: ufficiale il differimento al 01/07/2014
Contributo di Alessandro Vetrano su www.nordestappalti.it
Approvata al Senato la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Arriva nella giornata odierna l’ufficialità del differimento dell’obbligo di utilizzo del sistema AVCPass, contenuta nel nuovo comma 15-ter aggiunto all’art. 7 del d.l. convertito.
La legge di conversione incassa 135 voti favorevoli, 20 contrari e 78 astenuti (fonte:http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-Milleproroghe-legge-il-testo-approvato-al-Senato-fb46ab54-bc7b-4601-af1b-24b3a5e0253b.html#sthash.cftzt8FD.dpuf)
Questo il testo ultimo dell’emendamento approvato:
<<15-ter. Il termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.>>
Fonte: Alessandro Vetrano http://www.nordestappalti.it/archives/1287
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Legge 21 febbraio 2014, n. 9
Ecco tutte le modifiche apportate al codice dei contratti dalla L. 9/2014
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria(artt. 7, 8, 56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)
3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)
Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 134.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 207.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)
Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali(art. 16, dir. 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)
Danilo ESPOSITO
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria(artt. 7, 8, 56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)
a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
b) 207.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)
3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)
Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 134.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 207.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)
Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali(art. 16, dir. 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)
a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Danilo ESPOSITO
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LEGGE 9/2014
Legge 21 febbraio 2014, n. 9
Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono in vigore, le ultime modifiche al Codice dei contratti, in giornata un focus.
Danilo ESPOSITO
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