CERCA GLI ARTICOLI

Sub raggruppamento Orizzontale nell'ATI MISTA

Nel sub raggruppamento orizzontale che si va a formare nell'ATI MISTA vige lo stesso orientamento dell'orizzontale principale. 
E dunque lo stesso dato letterale della norma che induce a ritenere che lATI mista non possa costituire un tertium genus ma che essa sia costituit da   un  più   sub-raggruppament orizzontal che   saggiungono allATI verticaleE assolutamente coerente con questo dato normativo che la disciplina delle ATI orizzontali si applichi anche ai sub-raggruppamenti orizzontaleIn questi termini peraltro si è espressa la giurisprudenza prevalente, a proposito dellapplicazione dellart. 95 DPR 554/1999 alle sub- associazion orizzontal (v i particolar TA Campania sent826/2011 che ha, in una fattispecie identica, affermato lapplicazione delle norme dettate per le ATI orizzontali alle sub-associazioni orizzontali componenti della ATI mista).
Il TAR Lazio si è pronunciato in questi termini nella sentenza N. 03853/2012, confermando l'esclusione di un ATI MISTA dove nell'orizzontale le due società hanno diviso la categoria scorporabile 50 e 50.

Determinazione Concordato preventivo e legge fallimentare: chiarimenti dell’Autorità.


L’Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo all’applicazione, nell’ambito della qualificazione, sul concordato preventivo - art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti - a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, così come da ultimo modificato dalla  legge 21 febbraio 2014, n. 9 con l’inserimento di un ulteriore comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale.



Appalti pubblici e frazionamento: cos’è un lotto funzionale? di Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti

di Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti

Il parere trae origine dalla contestazione rivolta ad un’Azienda Sanitaria veneta rea di aver accorpato, all’interno del medesimo lotto, dispositivi del tutto eterogenei. A parere dell’istante, la composizione disomogenea dei lotti determinerebbe l’impossibilità di presentare offerta e darebbe luogo alla violazione dei principi massima partecipazione e tutela della concorrenza.
In tal senso, l’Autorità conferma l’illegittimità di tale accorpamento e, con l’occasione, chiarisce la portata dell’espressione “lotto funzionale”, tenendo altresì in considerazione i recenti interventi legislativi che, nell’intento di favorire l’accesso delle PMI alle commesse pubbliche, hanno dato all’istituto della “suddivisione in lotti” (collocato tra i principi che presiedono l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici), un nuovo impulso.

continua a leggere su Nord Est appalti

02/05/2015 Nuove Categorie SIOS - Decreto del 24/04/2014

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 

Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.
(GU n.96 del 26-4-2014)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, (*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha, tra l'altro, disposto l'annullamento delle disposizioni regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" e, in particolare, l'articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), nel quale è previsto che, al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive delle sopra citate disposizioni regolamentari annullate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione e, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che per quanto attiene le categorie a qualificazione obbligatoria, la riduzione delle categorie specialistiche già individuate dall'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, può essere operata attraverso l'eliminazione di alcune categorie caratterizzate da minore complessità tecnica quali le categorie OS 9, OS 12-B, OS 15, OS 16, OS 31, nonché delle categorie OS 17, OS 19, OS 22, OS 27 e OS 29 in quanto in generale afferenti a settori per i quali il sistema di qualificazione è solo uno dei parametri che regola il funzionamento del mercato e la selezione degli operatori economici, mentre, per quanto concerne le categorie cc.dd. "superspecialistiche", evidenti ragioni di tutela, da un lato, della corretta dinamica concorrenziale fra operatori ed, al contempo, della salvaguardia dell'interesse pubblico posto in capo alle stazioni appaltanti, suggeriscono il mantenimento del possesso di specifici requisiti selettivi per l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'alveo delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25), la sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32), la sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30) ed il ciclo dei rifiuti (OS 14), anche alla luce dei requisiti particolarmente stringenti richiesti dal vigente quadro normativo, per l'esecuzione delle singole realizzazioni cui le citate categorie afferiscono, nonché per il possibile impatto sulla salute pubblica e la pubblica incolumità di talune delle realizzazioni sussumibili nelle categorie in parola;
Considerato il complesso processo di revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie superspecialistiche volto ad una riduzione delle categorie stesse, tale da raggiungere un adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche;
Decreta:
Art. 1 Categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria
1. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.

Art. 2. Categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le lavorazioni, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.

Art. 3. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. I richiami, contenuti negli articoli 108, comma 1, e 109, comma 1, all'articolo 109, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intendono riferiti all'articolo 1 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Roma, 24 aprile 2014
Ministro: Lupi
Danilo ESPOSITO

Inutile eccepire al Consiglio di Stato che i modelli predisposti dalla stazione appaltante hanno indotto in errore

lo stralcio della sentenza
"Da ultimo, non appare condivisibile l’assunto difensivo secondo cui sarebbe stata la modulistica predisposta dalla stazione appaltante ad aver ingenerato l’errore nella dichiarazione da parte del concorrente, posto che l’onere relativo alla completezza delle dichiarazioni da rendere a corredo delle offerte, riguardo ad elementi che solo la stazione appaltante è chiamata a valutare in sede di gara per verificare la ricorrenza dei requisiti partecipativi, discende direttamente dalla legge ( in particolare, dal combinato disposto del citato art. 38, comma 1, lett. c) e dall’art. 46 del Codice dei contratti) e non ammette deroghe o disapplicazioni in relazione a singole procedure di gara, quale che sia la formulazione dei modelli predisposti dalla stazione appaltante.
D’altra parte la singola amministrazione che indice una gara d’appalto, così come non può introdurre nuove ipotesi di esclusione dei concorrenti ( art. 46, comma 1 bis, Codice dei contratti), allo stesso modo non può elidere o neutralizzare quelle che discendono ex lege dalla piana applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Da ultimo, non potrebbe giovare alle ragioni dell’odierna parte appellante la teoria del cosiddetto "falso innocuo" dato che il falso può ritenersi innocuo solo nelle ipotesi, qui per quanto detto non ricorrenti, in cui lo stesso non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati nell’ambito del procedimento selettivo."

pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" giovedì 17 aprile 2014 11:25 - www.gazzettaamministrativa.it


Niente potere di soccorso per sostituzione SOA

La V Sezione del Consiglio di Stato, nella controversia in esame, ha ritenuto priva di fondamento la doglianza concernente la asserita violazione da parte dell’amministrazione del c.d. dovere di soccorso, atteso che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, quest’ultimo è invocabile solo per rimediare ad irregolarità ed incompletezza parziali delle dichiarazioni, che siano state comunque ritualmente presentate in sede di gara, e non già per sostituire con una nuova certificazione in corso di validità quella scaduta presentata all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, come vorrebbe l’appellante, ciò costituendo un’inammissibile violazione del principio della par condicio dei concorrenti, tanto più che la clausola del bando di gara in questione (art. XI) non presenta alcuna macroscopica ambiguità, in equivocità od incertezza sull’obbligo di presentazione della certificazione SOA "…del soggetto che partecipa come consorzio stabile". Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V sentenza 13.3.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 30 marzo 2014 10:00 - www.gazzettaamministrativa.it

LINEE AVCP la prima rivista online dell'AVCP

Linee@vcp è la nuova rivista online dell’Autorità, nata dall’iniziativa del direttore responsabile, il vice presidente Sergio Gallo, e realizzata da un gruppo redazionale interno, che ha raccolto con entusiasmo e determinazione questo nuovo ed ambizioso progetto istituzionale ed è affiancata da autorevoli esperti esterni, invitati ad impreziosire la rivista sia come coordinatori delle sezioni tematiche sia come firme prestigiose.
Linee@vcp intende approfondire le tematiche di attualità del settore dei contratti pubblici, con testi originali e spunti critici che, speriamo, vorranno pervenire da parte dei lettori.


Oltre all'editoriale, la rivista è organizzata in apposite sezioni, alle note e commenti, all’analisi normativa ed alle note a sentenza. Nel menù principale  trovano spazio anche un focus sugli atti dell’Avcp, all’interno del quale saranno pubblicati commenti ed approfondimenti sui vari atti istituzionali,  una sezione eBook ed una News.


Danilo ESPOSITO

L'esiguo utile non è indice di anomalia dell'offerta

Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato dapprima interviene a risolvere la questione afferente allo scostamento dalle tabelle ministeriali sui costi medi della manodopera, per poi analizzare anche la problematica dell´incidenza dell´esiguità dell´utile nella valutazione dell´anomalia dell´offerta. Con riferimento al primo aspetto dello scostamento dalle tabelle ministeriali, il Collegio rileva che il Consiglio di Stato ha già chiarito (da ultimo: Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314 e sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633) "che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori, secondo quanto previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. g), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 2, D.M. 8 luglio 2009. Infatti, la previsione di inderogabilità riguarda il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva e non anche il costo globale sostenuto dall’impresa in ordine al medesimo costo." Quanto all’esiguità dell’utile, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, si deve ribadire che non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206), tenuto anche conto che non sono emersi elementi che suggeriscono l’insufficienza dell’utile ad assicurare, per l’esiguità di ulteriori fonti di reddito, il mantenimento delle due società aggiudicatarie e che l’adeguatezza di un’offerta deve essere comunque valutata nella sua globalità, non potendo essere desunta da tale singolo elemento. Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 13.3.2014 - sentenza 13.3.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana lunedì 31 marzo 2014 17:49 - www.gazzettaamministrativa.it


Danilo ESPOSITO



Potere sanzionatorio - Pubblicato il nuovo regolamento


Pubblicato Il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.




Abrogazione divieto Avvalimento plurimo

Con il COMUNICATO DEL PRESIDENTE dell'Avcp "Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12" è stato sostanzialmente modificato l'Istituto giuridico dell'Avvalimento, ecco uno stralcio


COMUNICA
Che le stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti relativi all’esecuzione di lavori o opere, sono richiamate ad osservare le seguenti indicazioni:
1) Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese;
2) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria;

3) Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici;
4) La legittimazione riconosciuta all’amministrazione aggiudicatrice di esigere un livello minimo di capacità, di cui al punto 3), trova fondamento anche negli indeclinabili principi contenuti nell’art.2, comma 1 del Codice dei Contratti la cui applicazione si pone a garanzia, per la stazione appaltante, di ricevere la migliore prestazione. Tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara. 
5) Nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara;
6) Il punto 4 della determinazione 1° agosto 2012, n. 2, si intende modificato nella parte concernente la disciplina dettata dall’art. 49, comma 6, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e secondo le indicazioni contenute nel presente Comunicato.


Inapplicabile la disposizione in materia di costo del lavoro

Alessandro Vetrano su nordestappalti.it

A statuirlo è l’AVCP, che in questi giorni, evidentemente scossa dalle affermazioni del Ministro Lupi, è attiva come non mai.
Nell’<<Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014>>, è proprio l’Autority sui contratti pubblici che partendo da un excursus della norma, analizza gli effetti della (ri)esumata norma in materia di costo del lavoro, contenuta nell’art. 82, comma 3-bis del Codice.
Presa di posizione netta inoltre, su quella parte della dottrina che ipotizzava un’interpretazione estensiva della norma che, nonostante la sua collocazione, propendeva per la sua applicazione anche nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa.
Ebbene, se in claris non fit interpretatio, l’AVCP ha sgomberato il campo da ogni avversa interpretazione:
<<…la diversa collocazione della stessa all’interno dell’art. 82, rubricato “Criterio del prezzo più basso” (in luogo dell’art. 81) ne limita l’applicazione alle sole gare al prezzo più basso escludendo, pertanto, le gare realizzate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; d’altronde la stessa formulazione della norma, da questo punto di vista, non pone dubbi applicativi: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese …”>>.
Anche a modesto avviso di chi scrive, una simile impostazione potrebbe ritenersi coerente, peraltro, con il maggiore rischio di “stress” competitivo cui potrebbe, verosimilmente, essere esposto il costo del personale nelle gare da aggiudicarsi al prezzo più basso.
Le conclusioni a cui addiviene l’AVCP propendono, come da titolo del presente scritto, per l’inapplicabilità della disposizione in parola, senza incorrere nelle criticità prospettate dalla stessa nell’atto di segnalazione (fra cui, impossibilità per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale; inapplicabilità della norma a tutti quei servizi e quelle forniture non riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera; etc.) e senza ingenerare gli effetti distorsivi del mercato pocanzi rappresentati.


https://www.linkedin.com/pub/danilo-esposito/46/2a7/4ba

Eliminato l’obbligo di verifica del DURC tramite il sistema AVCPass

Alessandro Vetrano sul NORD EST APPALTI
www.nordestappalti.it
Le modifiche non saranno immediate ma, entro il 20 maggio, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze  e,  per  i profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione, dovrà definire con un Decreto Ministeriale i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione  di  cui al comma 1.
Ed è proprio il comma 3 dell’art. 4 del D.l. 34 del 20/03/2014 che preve che <<L’interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve all’obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanzasui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Dalla  data  di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  2,  sono  inoltreabrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.>>
Il sistema AVCPass perde “pezzi” ancor prima di partire ufficialmente! Ma si sà, ed ormai è palese, il differimento a Luglio è stato atto dovuto al fine di mascherare un sistema che ad oggi, fa acqua da tutte le parti!

Provincia di Bari, gestione strade

La Provincia di Bari ha bandito 1 gara divisa in 2 lotti identici per la manutenzione, gestione e pronto intervento di complessivi 1.700 KM (850 per lotto) per 16.000.000 di €, queste le categorie OG3 V - OS10 III - OS12 A III - OS24 III.
Attenzione trattasi di procedura aperta, quindi le aziende interessate devono affrettarsi perché la gara scade il 29/04/2014
Offerta Economicamente più vantaggiosa.

"SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E TERRITORIO - BANDO DI GARA: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BARI - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO INFORMATIZZATO DELLE STRADE E DELLE RELATIVE PERTINENZE, SUDDIVISO IN DUE LOTTI FUNZIONALI: "LOTTO A": AREA NORD E "LOTTO B": AREA SUD. SEGUONO ALLEGATI."





Decreto Casa Superspecialistiche - il Legno entra di diritto

Con il Decreto Casa si è stravolta ancora una volta la materia delle supercialistiche (SIOS) cioè quelle categorie che se l'azienda non è qualificata e se superano il 15% dell'appalto è imposto il divieto di subappaltato, con obbligo di ATI, grazie al confronto tra FederlegnoArredo, ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stata accolta la proposta di inserire tra le opere specialistiche la categoria OS32, che entra di diritto all’interno dell’art. 107 del Decreto 207/10, 

Non saranno poi considerate appartenenti alle categorie specialistiche le categorie Og 12 (opere di bonifica) Os 3 (impianti idrico-sanitari), Os 5 (impianti antiintrusione), Os 8 (impermeabilizzazioni), Os 20-A (rilevamenti topografici) e Os 20-b (indagini geognostiche), Os22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 29 (armamento ferroviario) e Os 34 (sistemi antirumore).

Questo il nuovo assetto:

DPR 207/2010, Art. 107, comma 2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 - impianti tecnologici;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
s) OS 21 – opere strutturali speciali;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS32 - strutture in legno;



AVCP bando tipo per servizi

Bando – tipo n. 1 del 26 febbraio 2014

Affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari


L’articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. 

Con il presente atto l’Autorità intende dare attuazione all’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto i servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, corredato da una nota illustrativa e n. 3 allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati. 

La documentazione elaborata è stata sottoposta a consultazione nel periodo 28 luglio – 15 ottobre 2013, ed è stato acquisito il prescritto parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso in data 7 febbraio 2014.

fonte: AVCP