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13/07/2015: COMUNICATO ANAC SU INTERMEDIARI FINANZIARI!

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Con il Comunicato del 1 luglio 2015, Cantone ha voluto chiarire di nuovo gli aspetti e i limiti dell'utilizzo degli intermediari finanziari per l'emissioni delle polizze per la partecipazione alle gare d'appalto.

Oggetto del Comunicato: Indicazioni alle stazioni

13/07/2015: CdS I LIMITI MINISTERIALI DEL COSTO DEL LAVORO NON SONO INDEROGABILI PER VALUTARE L'OFFERTA ANOMALA

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Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 3 luglio 2015, n. 3329, si è sancito che i limiti salariali indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro, non sono inderogabili, infatti si legge:

«nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,

13/07/2015: DISSESTO IDROGEOLOGICO, ASSEGNATI I 600 MILIONI DEL CIPE

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Ecco la lista delle aree dove sonos tati assegnati i 600 milioni del CIPE ( ma il valore dei lavori è superiore - 760 milioni - grazie a risorse già esistenti o messe da Comuni e Regioni), progetti immediatamente cantierabili


1) Genova: quattro interventi per 275 milioni di euro di finanziamento e 315 di valore totale.

2) Area di Milano, fondi per 85 milioni su 115,6 di valore. 


3) Area di Firenze, fondi

13/07/2015: NUOVO CODICE: UN PRINCIPIO DI STOP ALL'ABUSO DELL'AVVALIMENTO



Il servizio studi della Camera ha depositato le «Schede di lettura» sul Ddl delega appalti, in discussione presso la commissione Ambiente, in particolare gli esperti si soffermano sull'avvalimento, scrivendo:

Articolo 1, comma 1, lettera oo) (Revisione della disciplina in materia di avvalimento) 

La lettera oo) prevede la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento:

-  nel rispetto dei princìpi dell'UE e di quelli

06/07/2015: TAR LAZIO SU COLLEGAMENTO SOSTANZIALE

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Secondo il Tar Lazio con sentenza del 19/06/2015 n. 8511, è legittimo il provvedimento di esclusione reso dalla Stazione Appaltante nei confronti di due o più imprese, laddove si riscontri un "collegamento sostanziale" tra le stesse che possa pregiudicare il corretto espletamento della gara. A riguardo, è sempre necessario, però, avere la concreta prova della sussistenza di «elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti nel rispetto del principio di libertà di impresa (...) ossia a postulare una somiglianza del contenuto sostanziale delle offerte, o una loro differenza voluta e studiata per turbare la gara».


Danilo Esposito

06/07/2015: RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 30.06.2015 n. 3249 ha ribadito i principi per valutare la richiesta di risarcimento per la "perdita di chance" infatti per la questione in oggetto, la sentenza recita "il ricorrente non ha addotto alcun oggettivo e specifico elemento di prova (non potendosi annettere decisiva importanza all’elemento del ‘prestigio commerciale’ della medesima azienda), da cui poter inferire l’esistenza di una significativa chance di successo, in termini di rilevante probabilità di aggiudicazione dell’appalto e, tantomeno, nella misura del 50 per cento; tanto in considerazione del numero non ristretto di ditte che hanno effettivamente manifestato interesse alla partecipazione alla gara (pari a 8, ovvero le due che hanno effettivamente preso parte alla procedura e le 6 che hanno chiesto alla stazione appaltante un congruo lasso temporale per elaborare le offerte), e della ulteriore circostanza che, se fosse stato disposto il richiesto differimento, avrebbero verosimilmente presentato le proprie offerte;"

Danilo Esposito

06/07/2015: LEGITTIMA ESCLUSIONE SE L'OFFERTA TECNICA E' DIFFORME


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La Sentenza n. 3275 del Consiglio di Stato, sez. III, del 01.07.2015 ha dichiarato che "le difformità essenziali nell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara, legittimano l’esclusione dell’impresa dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, determinando la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5604 del 26 novembre 2013)“.


28/06/2015 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO – ERRORE DI CONTEGGIO



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Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economica piu' vantaggiosa, l’errata indicazione del ribasso in termini percentuali per evidente errore di calcolo, non è causa di esclusione dalla procedura di gara, nel caso in cui l’offerta economica appaia comunque completa degli elementi costitutivi:prezzo offerto e oneri per la sicurezza. Non si tratta di risolvere un’insanabile ambiguità delle offerte economiche presentate, quanto, piuttosto, di individuare in concreto la reale volontà espressa dalle concorrenti, con la conseguenza che l’esatto ammontare del ribasso offerto in termini percentuali era agevolmente ricavabile dalle singolevoci riportate in ciascuna offerta economica, risultando il “reale” ribasso in termini percentuali, al di là di refusi alfanumerici esistenti, dal semplice raffronto tra l’importo a base d’asta e l’offerta economica finale. In tal senso , vedasi la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 1487 del 27 marzo 2014 laddove ritiene che «Ed invero, va confermato il principio di massima (più volte affermato anche da questa Sezione) che le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; con la conseguenza, fra l’altro, che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di evidenti errori di scritturazione e di calcolo).



Giovanni Pignatiello

27/06/2015 NUOVO CODICE: POSSIBILE ADDIO 2% PROGETTISTI



L’idea, che potrebbe trovare spazio durante il passaggio alla Camera del disegno di legge sulla riforma degli appalti, si sposa bene con le osservazioni della Rete delle professioni tecniche (Rpt) dopo l’approvazione del provvedimento da parte del Senato.

Come riferito dal coordinatore Armando Zambrano, anche se il testo recepisce le richieste per la riduzione degli appalti integrati, meno efficienti in termini di innalzamento dei costi e di rispetto dei tempi rispetto agli appalti di sola esecuzione, nulla è stato fatto sulla progettazione interna alle Pubbliche Amministrazioni che, secondo una ricerca condotta dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), è meno efficiente perché determina un maggior incremento dei costi rispetto a quelli definiti in fase di aggiudicazione attraverso un numero spropositato di varianti.




27/06/2015 Comunicato di Cantone sull'interdittiva



Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015, in conseguenza di un informativa antimafia è possibile
"L’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tuttavia, consente, al sussistere di determinate condizioni, di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo e, quindi, permette, anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva, il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto ciò garantisce la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la tutela dei livelli occupazionali o la salvaguardia dell'integrità dei bilanci pubblici.Peraltro, in linea generale, sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell’ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l’unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l.")



27/06/2015: CdS sulla firma dell'offerta

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Il consiglio di stato sez. V con sentenza n. 2954 del 15 giugno 2015 ha dichiarato nulle tutte le clausole dei bandi che prevedono l'obbligo di firmare l'offerta in tutte le pagine "in applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n.163/06, deve  essere dichiarata nulla la contraria disposizione di lex specialis, che impone la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell'offerta, e la conseguente illegittimità dell'esclusione della gara disposta in virtù della stessa»"

Danilo Esposito




23/06/2015: COOPERATIVE & CONSORZI - REALTA' ECCELLENTI

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Sul Sole 24 ore di ieri, nell'inserto "NORME&TRIBUTI" c'è lo speciale dedicato ai consorzi stabili e alle cooperative, l'articolo ha raccontato 5 realtà eccellenti: il Consorzio ReseArch (dove sono dipendente), il Consorzio EBG, il Consorzio Cooperativo Finanziario, il Consorzio Pedron e CCC.

Danilo Esposito

22/06/2015: TAR LAZIO ERRORE MATERIALE

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Il Tar Lazio con sentenza n. 7935 del 05/06/2015 ha ribadito che l'errore materiale nell'offerta economica non è causa di esclusione, la sentenza recita "In accoglimento delle tesi difensive di quest’ultima, invece, va ritenuto che la discrasia rilevata è frutto di un mero errore materiale nella compilazione del modello (circostanza che peraltro giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, nei termini che saranno indicati oltre), che era facilmente rilevabile.



Danilo Esposito

22/06/2015: COMUNICATO ANAC SU COSTI DELLA SICUREZZA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

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L’Autorità, in data 2 settembre 2014, ha adottato il bando-tipo n. 2 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”. 
Al riguardo, in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, in attesa dell’adeguamento da parte dell’Autorità del bando-tipo n. 2, con il presente Comunicato si forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.

1) In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell’art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice e all’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente, l’Autorità ha espresso l’avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità. 
Sulla questione è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi di sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. L’Adunanza Plenaria ha precisato, dunque, che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014).
Pertanto, al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l’opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase:

«La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».

Anche nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando le stazioni appaltanti dovranno prevedere espressamente l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice.
Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si suggerisce alle stazioni appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.

2) In tema di soccorso istruttorio, le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante. 
Per le clausole del bando relative all’esercizio del potere di soccorso istruttorio, da formulare in osservanza di quanto indicato dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015 e per le quali potranno essere prese a riferimento le clausole contenute nel “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” posto in consultazione pubblica in data 18 maggio 2015, non sarà necessario motivare la deroga al bando-tipo n. 2 nella determina a contrarre.

NovisPro&MadeAppalti

NovisPro, società leader nella consulenza nel settore degli appalti pubblici e MadeAppalti specializzata nell'informazione nel medesimo settore, hanno stretto una partnership per dare il più ampio ventaglio di servizi alle aziende del comparto dei lavori pubblici.

Se vuoi accedere all'offerta per la preparazione della documentazione della busta amministrativa, al prezzo di 40€, manda una mail a novis.made@gmail.com, scrivendo il CIG  della gara alla quale vuoi partecipare e un contatto telefonico, ti richiamerà lo staff della NovisPro per darti tutte le spiegazioni.

Grazie per la fiducia.

Danilo Esposito

Amministratore MadeAppalti