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Avcpass, si parte con il nuovo obbligo del sistema per gli appalti dai 40mila euro in su.

Come funziona l'AVCPass?

Si tratta di un nuovo servizio, che rappresenta un cambiamento epocale nella verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese a procedure pubbliche è una semplificazione della procedura che vede solo tre protagonisti:
Operatore Economico
Stazione Appaltante

Autorità di Vigilanza

4 STEP
1.L’impresa deve iscriversi come operatore Economico all’AVCPass

2.L’OE deve inserire i propri documenti  nella libreria

3.Quando un OE decide di partecipare ad una gara deve generare un PASSOE

4.il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato

clicca sul link sottostante per vedere le slide sul funzionamento dell'AVCPass

http://www.slideshare.net/DaniloEsposito/avcpass-danilo-esposito-madeappalticom

e approfondisci il funzionamento con il video

http://www.youtube.com/watch?v=-XbAjCyNxu0


Danilo ESPOSITO

i 10 migliori articoli del 2013


Non aver firmato tutte le pagine dell'offerta tecnica

Il Consiglio di Stato VI Sez. ha sancito l'illegittimità dell'esclusione del concorrente per la mancata sottoscrizione in ogni pagina dell'offerta tecnica, dato che il difetto di sottoscrizione, come clausola di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, aggiunto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  è superato firmando in calce anche solo l'ultima pagina.
La sottoscrizione in calce garantisce la serietà e la provenienza dell'offerta e inoltre rende insostitubile la stessa. 

P.S. dato l'impossibilità di allegare l'atto, gli utenti interessati ne possono fare richiesta a esposito@madeappalti.com inserendo nell'oggetto "firme offerta tecnica"



Basta inserire almeno una copia fotostatica del documento di identità

Sentenza numero 663 dell’ 8 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Campania, sancisce che è’ fondamentale che vi sia un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore.
La prescrizione della disciplina di gara di allegare la copia a ciascuna dichiarazione sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, comportando un ingiusto aggravamento del procedimento, nonché con l’art. 46, co. 1-bis del d. lgs. n. 163 del 2006 introdotto dall’art. 4 del decreto legge n. 70 del 2011 che prevede la nullità delle clausole contrastanti con la tassatività delle ragioni di esclusione.

Il ritorno delle Categorie Superspecialistiche!


Potrebbe essere sospeso il Dpr 30 ottobre 2013, che permette alle imprese generali che si aggiudicano un appalto di eseguire anche lavorazioni specialistiche. Lo rende noto sul proprio sito web il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Maurizio Lupi.
Un anno di tempo per trovare un assetto definitivo. 
È la soluzione al caos delle specialistiche innescato dal parere del Consiglio di Stato del 26 giugno 2013. La misura è racchiusa all'interno di un emendamento presentato dal senatore Antonio D'Alì (Nuovo centrodestra) al Ddl di conversione del decreto legge 126/2013 sugli enti locali.
Se l’emendamento dovesse essere confermato non si tornerebbe però esattamente alla condizione di partenza. Anche se verrebbe reintrodotto l’obbligo di costituire una Ati verticale con un’impresa in possesso della qualificazione o di subappaltare le lavorazioni, alcune categorie rientrerebbero comunque nelle competenze delle imprese generali

Il provvedimento va trasformato in legge entro il 30 dicembre.


Come funziona l'AVCPass?

Si tratta di un nuovo servizio, che rappresenta un cambiamento epocale nella verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese a procedure pubbliche è una semplificazione della procedura che vede solo tre protagonisti:
Operatore Economico
Stazione Appaltante

Autorità di Vigilanza

4 STEP
1.L’impresa deve iscriversi come operatore Economico all’AVCPass

2.L’OE deve inserire i propri documenti  nella libreria

3.Quando un OE decide di partecipare ad una gara deve generare un PASSOE

4.il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato

clicca sul link sottostante per vedere le slide sul funzionamento dell'AVCPass

http://www.slideshare.net/DaniloEsposito/avcpass-danilo-esposito-madeappalticom

e approfondisci il funzionamento con il video

http://www.youtube.com/watch?v=-XbAjCyNxu0


Danilo ESPOSITO

Addio categorie Superspecialistiche

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 280) lo scorso 29 novembre del Decreto del Presidente della Repubblica che modifica il Regolamento (DPR 207/2010) di attuazione del Codice degli Appalti “stravolgendo” il sistema di qualificazione negli appalti a tutto danno delle imprese specializzate e altamente tecnologiche. La novità deriva dalla cancellazione degli'articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A al regolamento) e 107 comma 2 , con cui si vieta alle imprese generali di eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria se sprovviste della relativa certificazione Soa. 
Il regolamento prevedeva l'obbligo di subappaltare l'esecuzione dei lavori o dare vita a un Ati verticale con un'impresa specializzata. Tutto questo non accadrà più. L'accoglimento del ricorso presentato dall'Agi apre la strada alle imprese generali che potranno realizzare queste opere anche se prive di qualificazione.
Quindi l'aggiudicatario di un appalto qualificato nella categoria prevalente potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'appalto e non solo quelle per cui non era necessario dimostrare la qualificazione.

Stralcio del Decreto:
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 Decreta: 
 
  I  ricorsi  proposti  da  Astaldi  S.p.A.,  Societa'  Italiana  per
Condotte d'Acqua S.p.A., Grandi  Lavori  Fincosit  S.p.A.,  Impregilo
S.p.A.,  Impresa  S.p.A.,  Itinera  S.p.A.,  Impresa  Costruzioni  G.
Maltauro S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,  Salini  Costruttori
S.p.A., Vianini  Lavori  S.p.A.  sono  dichiarati  inammissibili;  il
ricorso proposto dall'AGI va  parzialmente  accolto  con  riferimento
all'impugnazione  degli  articoli  109,   comma   2   (in   relazione
all'allegato A, e, in  particolare,  alla  «Tabella  sintetica  delle
categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri  2  e  3),
nel  senso  specificato  in  motivazione;  respinto  con  riferimento
all'impugnazione dell'art.  86,  commi  1,  dell'art.  83,  comma  4,
dell'art. 79, commi 17, 19 e 20 e dell'art. 92, comma  2;  dichiarato
improcedibile con riferimento all'impugnazione dell'art.  357,  comma
12, e agli allegati B e B1. Dispone che a cura  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti venga data  pubblicita'  del  presente
decreto nelle medesime forme dell'atto annullato. 
    Roma, addi' 30 ottobre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 

I partecipanti possono provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione

Nel giudizio in esame entrambe le parti appellanti sostengono innanzitutto che l’esclusione per mancata produzione della certificazione SA 8000/2008, prevista dalla legge di gara, si pone in contrasto con il principio di tassatività sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006. Il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza in esame la fondatezza di siffatta censura.

Fonte: Sez. V pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" sabato 23 novembre 2013 07:41 - www.gazzettaamministrativa.it

IL PASSATO CHE INSEGNA


Valutazione della gravità del comportamento colpevole ai fini dell'esclusione dalla gara ex art. 38

Sul tema della gravità per l’esclusione negli appalti pubblici il Consiglio di Stato richiama nella sentenza in esame l’art. 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, alla lettera c), parla di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla “moralità professionale” e alla lettera i) tratta delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, da intendersi per tali quelle “ostative” al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

fonte: sentenza 22.11.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" lunedì 25 novembre 2013 13:39 - www.gazzettaamministrativa.it

TAR Campania Possibile Sostituire In Corsa La Società Ausiliaria Fallita

Il TAR Campania, con sentenza n. 5042 dell’11.11.2013 ha deciso che in caso di fallimento dell’impresa ausiliaria (il cui fatturato è stato l’oggetto dell’avvalimento) la Stazione Appaltante deve accettare un sostituto, per analogia alle norme sulle associazioni temporanee di impresa

stralcio della sentenza:
"Né a diverse conclusioni pare possa condurre il fatto che l’insolvenza della società  ausiliaria (gennaio 2011) e il suo stesso fallimento (sentenza di fallimento del 17  novembre 2011) siano stati anteriori alla stipula del contratto di appalto in data 24  ottobre 2011, posto che è pacifico in atti che il servizio era stato già affidato, sotto riserva di legge, in data 7 novembre 2010 e che l’aggiudicazione definitiva era  avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1364 del 4 ottobre 2010, ossia anteriormente allo stato di crisi dell’impresa ausiliaria. 18. Deve conseguentemente e conclusivamente essere disposto l’annullamento del  diniego di sostituzione opposto dal Comune intimato alla richiesta formulata dall’impresa ricorrente e, per l’effetto, l’annullamento della risoluzione, siccome  fondata esclusivamente sull’illegittimo diniego di ammissione alla sostituzione  dell’impresa ausiliaria fallita"

È Illegittima l’esclusione dalla gara per utilizzando un modulo prestampato

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5155 del 24.10.2013 ha stabilito che è illegittima l’esclusione dalla gara di un concorrente che abbia presentato la propria offerta utilizzando un modulo prestampato predisposto dall’Ente Appaltante ai fini della formulazione della stessa, anche se i contenuti di tale modulo e quindi quelli dell’offerta presentata non siano conformi ad alcune previsioni del capitolato speciale relative proprio alla formulazione dell’offerta.

Stralcio della sentenza:
"Tanto premesso in fatto, si osserva, in diritto, che la giurisprudenza di questo  Consiglio di Stato è costante nel valorizzare la buona fede e l’affidamento delle  imprese nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara al fine di negare  che ciò possa risolversi in un danno per le stesse, attraverso la loro espulsione dalla  procedura (solo per citare le più recenti pronunce, si veda Sez. III, 14 gennaio  2013 n. 145 e Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510, citate dall’appellante principale,  relative all’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza; Sez. V, 22 maggio  2012, n. 2973, relativa alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale; Sez. V, 10  gennaio 2012 n. 31, anch’essa citata dall’appellante principale, concernente le dichiarazioni inerenti il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili; Sez. V, 5  luglio 2011, n. 4029, citata dall’appellante, concernente le dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti di qualificazione). 
Le pronunce sono infatti pertinenti al caso di specie, visto che anche qui si discute  dell’omessa indicazione di elementi facenti parte dell’offerta da presentare in sede  di gara. Dai precedenti in questione è ricavabile una regola di carattere generale,  volta ad annettere preminenza alle esigenze di massima partecipazione alle gare,  allorché vi siano contrasti tra prescrizioni per essa predisposte dall’amministrazione aggiudicatrice (in particolare la sentenza n. 4510/2012)."

Una cauzione di durata inferiore puo' essere regolarizzata ex post

La  presentazione di una cauzione con termine di validità di 180 giorni inferiore a quello di 240 giorni pari alla durata dell’offerta non è legittima causa di esclusione. 
La giurisprudenza s’è infatti incaricata di chiarire, in modo convincente, che l’amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione d’importo inferiore a quello richiesto. In applicazione dell’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero permettere l’integrazione della cauzione insufficiente (cfr., Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012 n. 493; Tar Venezia, sez. I, 13 settembre 2011 n. 1376)

Danilo ESPOSITO

La dichiarazione di avvalimento non può consistere in una mera dichiarazione formale e riproduttiva della disposizione di legge

Malgrado l’ampia formulazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 e la funzione propria dell’istituto dell’avvalimento, cioé di consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo - consentendo di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese, non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento da cui non emerga un serio impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse per tutta la durata dell’appalto. Conclude, quindi, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato che la dichiarazione di avvalimento non può consistere in una dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i mezzi dei quali la ditta ausiliata è carente

Fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V Sez. V pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana martedì 19 novembre 2013 07:06 - www.gazzettaamministrativa.it

scarica la sentenza


Danilo ESPOSITO 

In caso di crediti certi pari agli oneri contributi - DURC REGOLARE

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Lo ha chiarito l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con la circolare 11 novembre 2013, n. 53 recante "Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013".


Danilo ESPOSITO