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02/05/2015: PIANO ANCE 5.000 CANTIERI

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L'Ance, scrive sul proprio sito, ha il sostegno del Governo e del Parlamento al Piano di 5mila cantieri, frutto della ricognizione della stessa Ance su tutto il territorio nazionale, lanciato dal Presidente Paolo Buzzetti nel corso del Building day, organizzato dall’Associazione nazionale costruttori assieme a tutta la filiera del settore, questi in sintesi i numeri;

5.273 opere
9,8 miliardi di euro 
165.000 posti di lavoro
32 miliardi di ricaduta positiva sull'economia generale del Paese

le opere divise per macro-regioni:
  • 18% nel Nord-Ovest;
  • 21% nel Nord-Est;
  • 19% nel Centro;
  • 42% nel Sud

i maggiori settori:
  • 20% per la sicurezza delle scuole
  • 16% per migliorare la qualità della vita nelle città
  • 13% per contrastare il rischio idrogeologico
  • 13% per la manutenzione delle strade
  • 38% altro




02/05/2015: CONCORDATO IN BIANCO: SI DELL'ANAC ALLA QUALIFICAZIONE SOA

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L'Anac con la Determina 5/2015 ha rettificato un suo stesso atto datato 23 aprile 2014 nel quale sanciva che un'azienda in "concordato preventivo in bianco" non potesse qualificarsi per l'attestato SOA stante l’assenza di un piano di continuità aziendale

Emerso che oggi nel 99% dei casi, le aziende ricorrono alla domanda "in bianco" finalizzata ad un concordato preventivo "con continuità aziendale" ex art. 186-bis della legge fallimentare, l'Anac ha determinato che anche le aziende che scelgano il "concordato in bianco" possano qualificarsi per l'Attestato SOA.

questa la Determina dell'Autorità:

"di modificare la determinazione dell’Autorità n. 3/2014, secondo le considerazioni espresse in diritto, al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano."

Danilo Esposito

26/04/2015: L'OMICIDIO COLPOSO NON NECESSARIAMENTE IMPLICA LA MORALITA’ PROFESSIONALE

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Il TAR Sicilia, Palermo, con sentenza n. 3331, del 16 Dicembre 2014, si è resa innovativa per aver sancito la illegittimità della revoca dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante per aver accertato che l’aggiudicatario non aveva dichiarato di esser stato condannato per omicidio colposo. La novità della pronuncia sta nell’affermazione di un principio in apparente controtendenza rispetto alla giurisprudenza amministrativa prevalente: la dichiarazione non veritiera del concorrente circa i propri precedenti penali, anche se idonea a ledere il vincolo fiduciario con il committente pubblico, può rilevare quale fattore ostativo all’affidamento solo se concernente “reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale”.

 E ciò non si rileverebbe nel caso in giudizio poichè, secondo il TAR Sicilia, il reato di omicidio colposo non dichiarato in gara non vulnera un bene giuridico di diretta pertinenza dello Stato o dell’Unione Europea, né incide sulla moralità professionale del concorrente, con la conseguenza che la mancata menzione di tale reato nella domanda di partecipazione è priva di rilievo ai fini dell’esclusione dalla gara ovvero ai fini della revoca dell’aggiudicazione.
Il Tar Sicilia si ricollega, come fonte normativa scaturente la decisione in parola, all’art. 39 del d.l. n. 90/2014, che ha segnato un progressivo allontanamento del legislatore da una dimensione formalistica delle valutazioni che devono essere operate dalle stazioni appaltanti, testimoniando una tendenza decisamente orientata a privilegiare l’esame dell’effettivo contenuto sostanziale delle dichiarazioni dei concorrenti: nella fattispecie, si è ritenuto di poter fare applicazione della norma citata, da un lato osservando che l’entrata in vigore della novella legislativa è sì successiva alla deliberazione e alla pubblicazione nelle forme di legge della procedura di gara, ma anteriore all’atto impugnato; dall’altro lato, affermando che in una materia quale quella degli appalti pubblici le norme sopravvenute fungono da criterio interpretativo anche della legislazione previgente, specie nel caso di gare ancora in corso.
In realtà, la normativa sul punto sembrava essere chiara: ai sensi dell’art. 38, co. 2 del d.lgs. n. 163/2006, il concorrente nella dichiarazione sostitutiva deve indicare tutte le condanne penali riportate, determinandosi così l’esclusione dalla gara in caso di autodichiarazioni non veritiere in ordine alle condanne penali, poiché la verifica circa la gravità dei reati e la loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante (da ultimo CdS n. 1771/2014).
Ai fini dell’esclusione dalla gara non è quindi sufficiente l’accertamento dell’esistenza di una condanna penale, poiché il dettato normativo è volto a richiedere una valutazione concreta, da parte dell’amministrazione, per la verifica, attraverso un apprezzamento discrezionale che deve essere adeguatamente motivato, dell’incidenza di tale condanna sul vincolo fiduciario contrattuale, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto, per implicito, attraverso il semplice richiamo alla fattispecie di reato.

Danilo Esposito

Appalti, sì ai chiarimenti della stazione appaltante se di "interpretazione autentica"

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Sulla valenza dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, lQuarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 14.4.2015 n. 1898 ha chiarito che la giurisprudenza ritiene che tali chiarimenti non possono valere a modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis.
Solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale.

da Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

26/04/2015 AVVALIMENTO: NO ALL'ATI COSTITUENDA

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 L'Avcp (ora ANAC) con il  parere N. 150 del 27/9/2012 ha chiarito che non è possibile che un ATI orizzontale costituenda si avvalga di un unica ausiliaria, nello specifico del parere ".......Al riguardo si richiama la determinazione n. 2 del primo agosto 2012 (Avvalimento nelle procedure di gara) con la quale l’Autorità, a proposito dei raggruppamenti temporanei di imprese, ha specificato che l’art. 49, comma 1 del Codice, che richiama espressamente il “raggruppato”, nell’ambito di coloro che possono utilizzare l’avvalimento, deve essere interpretato nel senso che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono. Ciò significa sostanzialmente che per “concorrente, singolo o consorziato o raggruppato”, ai sensi del comma 1 del cit. art. 49, vada inteso ciascuno dei partecipanti al R.T.I. e non l’R.T.I. nel suo complesso.......... poiché il R.T.I. non è concorrente unitario, ma unione di concorrenti distinti, non è possibile che il raggruppamento si avvalga unitariamente di una sola ausiliaria, dovendo ciascuna impresa partecipante all’ATI, singolarmente intesa, essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando, comprese le attestazioni SOA, per ciascuna quota di lavori di cui si assume l’adempimento."


26/04/2015: AVCPASS: LA PRIMA, INTERESSANTE, GIURISPRUDENZA di A. Vetrano

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di Avv. Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti

E’ ancora molto nebuloso il giudizio sul sistema AVCpass, il sistema che dal primo luglio 2014 (dopo svariati rinvii) avrebbe dovuto “semplificare” la verifica e comprova dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle gare d’appalto.

L’intenzione del presente, breve ed informale, scritto non è quella di indirizzare l’opinione pubblica dei colleghi (operatori della P.A. e, in generale, del diritto) verso la demonizzazione del sistema di cui sopra (che, ad onor del vero, se correttamente utilizzato, può anche risultare utile ed efficiente), ma è quella di offrire qualche “ancora” di salvezza e qualche “colpo” da tenere in canna (rectius nel cassetto) qualora dovessero inciampare qua e là nell’utilizzo di tale strumento.

Utile, al fine pocanzi indicato, è segnalare la sentenza del massimo consesso di giustizia amministrativa della regione Sicilia, sentenza CGA del 26 gennaio 2015, n. 62, con la quale i togati confortano l’operato dei funzionari del Comune di Milazzo rei di aver annullato, in autotutela, gli atti di una procedura nella quale si erano riscontrate difficoltà operative dovute all’anomalo funzionamento del sistema AVCpass.

In sintesi, più di un concorrente alla procedura aperta si era doluto di un anomalo funzionamento del sistema AVCpass e della impossibilità di ottenere il PASSOE, nel silenzio dell’AVCP, che, seppur sollecitata sul punto dalla stazione appaltante, non rese alcun chiarimento. In conseguenza di ciò, la Stazione Appaltante decise di annullare la procedura e rinnovarla, al fine di scongiurare contenziosi dovuti al mancato funzionamento del sistema AVCpass.

Sul punto il CGA Sicilia ha confermato che

il Collegio non ritiene pretestuosa la motivazione dell’atto impugnato in prime cure, laddove àncora uno dei motivi dell’esercizio del potere di ritiro in autotutela alle difficoltà operative dovute al malfunzionamento della banca dati in parola. Condivisibile è anche la prognosi, spiegata nella ridetta motivazione, circa la possibilità che detto malfunzionamento potesse essere foriero di contenziosi, da cui l’esigenza, in vista del conseguimento dell’interesse pubblico, al rapido affidamento dell’appalto, di rinnovare la gara
Si segnala, poi, la sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, che con la pronuncia n.663 del 23 marzo 2015, conferma la legittimità dell’esclusione di un concorrente per la mancata presentazione del PASSOE sull’assunto che il bando prevedeva espressamente la comminatoria di esclusione per tale carenza e per il fatto che, non trattandosi di dichiarazioni, non era neppure applicabile l’istituto del neo soccorso istruttorio “a pagamento” (art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/06).

Chi scrive, è dell’opinione che tale seconda pronuncia vada solo citata al mero fine conoscitivo e divulgativo, ma la ritiene non condivisibile. Infatti, il soccorso istruttorio “rafforzato” prevede la possibilità di regolarizzare dichiarazioni ed elementi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (art. 46, comma 1-ter, D.Lgs. 163/06).

Inoltre, è doveroso sottolineare come anche l’ANAC imponga la richiesta (rectius, regolarizzazione) del PASSOE non presentato, ed inviti, tra le righe, ad escludere il concorrente solamente qualora, in esito alla persistente mancata presentazione del PASS, non sia possibile verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCpass (come imposto dall’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06).

Alessandro Vetrano

19/04/2015 NUOVO CODICE: STOP MASSIMO RIBASSO

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Prosegue in Senato l’iter del disegno di legge di riforma del Codice degli appalti pubblici e anche in virtù delle ultime catastrofi infrastrutturali il nuovo codice degli appalti  probabilmente prevederà l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio standard, mentre saranno regolati espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso «al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta»


Danilo Esposito

12/04/2015 CAUZIONE PROVVISORIA: L'AUTENTICA DEVE ESSERE L'ULTIMA PAGINA

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Il CdS IV sezione con la sentenza n. 1135 ha ribadito che l'autentica notarile deve riguardare tutto il documento della cauzione quindi è irregolare la polizza fideiussoria, presentata dall'impresa concorrente a corredo dell’offerta, se non riporta a “chiusura” del documento, ossia in calce all'ultima pagina del contratto o del suo allegato l'autentica del notaio.

I Giudici hanno sancito la irregolarità del documento e hanno decretato la legittimità dell’ esclusione dalla gara dell’impresa partecipante, precisando che «l’apposizione dell’autentica solo sulla seconda pagina non copre le (successive) condizioni contrattuali che sono parte sostanziale della prestazione (..) e che in tal modo rimangono non validate e ciò oltre ad incidere sulla certezza della provenienza della garanzia può esporre la stazione appaltante a possibili eccezioni da parte del soggetto garante»

12/04/2015 Varianti, quando è possibile?

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la sentenza 1601/2015 da le delucidazioni.

Il fatto:
-La gara – da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - è stata vinta dall’a.t.i. costituita fra la s.r.l. i (capogruppo mandataria) e la s.r.l. e (mandante,); al secondo posto si è classificata l’a.t.i. costituita fra la s.p.a. p (capogruppo mandataria) e la s.r.l c (mandante).

La ditta c ha proposto al T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, un ricorso, corredato da tre autonomi motivi d’annullamento e dalla domanda di risarcimento del danno, avverso l’aggiudicazione definitiva, tra cui: …la ditta i doveva essere esclusa per avere presentato, in contrasto con la legge di gara, una proposta di miglioria condizionata - consistente nella realizzazione di un ascensore nel vecchio porto in località Archi subordinata all’acquisizione del nulla osta paesaggistico - contrastante con gli strumenti di tutela del territorio (PAI, vincolo archeologico e paesaggistico, Put) e integrante una variante non autorizzata al progetto preliminare.

Il TAR: Il motivo è inammissibile e infondato e deve essere respinto, in quanto:
in ogni caso, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo (mentre nel caso di specie era addirittura preliminare), sia consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio;

il CdS condividendo la stessa decisione del TAR ha affermato che: per appalti con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa si possono proporre soluzioni migliorative sulla base delle loro conoscenze tecnologiche purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando.

Le varianti migliorative devono essere sempre motivate garantendo l’efficienza del progetto e la sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione. In caso contrario nelle gare con il criterio del prezzo più basso non è mai consentito la possibilità di presentare varianti.

08/04/2015 CEMENTO ARMATO: GEOMETRI vs INGEGNERI

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Con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015, il Consiglio di Stato (sezione quinta) ha accolto il ricorso proposto in primo grado dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia e ha annullato una delibera della Giunta del Comune di Torri del Benaco.

il fatto:
Con la delibera n. 96 del 9 luglio 2012, la Giunta comunale del Comune di A. forniva “…i necessari indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Edilizia Privata e del responsabile dell’istruttoria, relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia chiarendo che, tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di B., ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli ingegneri di B. e provincia per l’annullamento della predetta delibera. Il TAR ha quindi rilevato che, diversamente da quanto prospettato dall’Ordine ricorrente, la normativa vigente nella materia de qua non escludeva del tutto la competenza del geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, essendo stato abrogato il r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, per effetto del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ed ha infine negato che il provvedimento impugnato fosse viziato per difetto di motivazione, emergendo dalla sua lettura le ragioni che lo avevano giustificato.



Giovanni Pignatiello

Giovanni Pignatiello
08/01/1992 |
Vive a Lacedonia (AV)
348 592 7551
giovannipignatiello@yahoo.it

(da 2011- ad oggi) Studente presso l’Universita del Sannio – falcoltà di Ingegneria Civile


Rag. Danilo Esposito

Rag. Danilo Esposito 
Napoli, 08/08/1987
vive a Napoli
rag.daniloesposito@gmail.com
392.2280224 
P.IVA 08728631212 


Esperienza

  • Tender Manager

    Research Consorzio Stabile
     – Presente (6 anni)
  • Blogger/Owner

    Made Appalti
     – Presente (5 anni)Napoli, Italia
    Made Appalti offre consulenza giuridica e strategica alle aziende che fanno parte del mondo degli appalti pubblici.
    www.madeappalti.com
    Pagina MADE APPALTI su Facebook - 13.000 Like
  • Responsabile Ufficio Gare

    Generali Appalti Pubblici
     –  (2 anni 11 mesi)Milano, Italia
    analizzare la natura di un bando di gara e suggerire di conseguenza all'azienda la strategia da seguire. Dopo un attento esame, individuavo, estrapolavo ed organizzavo le attività necessarie per partecipare al bando, garantendo i tempi e le modalità previste, in accordo con le indicazioni dei vertici aziendali e interfacciandosi con il Capo commessa designato.
  • Ufficio Gare

    CONSORZIO IMPRESE EDILI ED INDOTTO C.I.E.I.
     –  (5 mesi)Napoli, Italia
    Ufficio Gare
  • Ragioniere - Ufficio Amministrativo

    Broker Wear
     –  (11 mesi)
    contabilità e la prima nota.
  • Startupper

    bidber possibilities
     –  (1 anno 5 mesi)
    Bidber.com nasce da un’idea di Danilo ESPOSITO e Davide ANNIBALE nel maggio’10.
    Gestivo il settore Finanza

segnalazioni:

"Danilo is a hard worker and well organized. We worked together on many tenders in Lebanon , he respect the deadlines, very honest and committed. Working with him was very comfortable. Moreover, he always work on his self improvement. I really respect him and enjoy working with him." — samah danash, Chief of tenders dpt, Danash Co., 

"Danilo è una persona capace di trasferire la sua passione nel suo lavoro. Credo che questa sia una dote non comune a molte persone. Competenza e passione fanno di lui una preziosa risorsa." — Alessandro Vetrano, Fondatore, Osservatorio Appalti del Friuli Venezia Giulia, 

"Danilo e' un ottimo manager, specializzato in tutto quello che riguarda gli appalti pubblici. Ho avuto l'occasione di conoscerlo di persona e di poter collaborare con questo giovane intelligente uomo pieno di entusiasmo ma di piu' pieno di esperienze e soluzioni per qualsiasi problema che riguarda una gara pubblica. E' un ottimo collaboratore con le capacita' di leadership." — Zuzana Fajferova, Intern at the Permanent Representation of the Slovak Republic to the FAO, IFAD and WFP, The Embassy of the Slovak Republic in Rome


Danilo is an experienced person in tenders preparation, for several Clients. As my experience with bim in preparation tenders for the AFD, the IDB, the World Bank, the Arab Fund, the Italian Protocol, and many several formats of tenders and ITB’s formats. He is productive and active, and in his works he is loyal with time and word. --- Hasan Danash Civil engineer at Danash contracting & trading co. 

"Danilo è un manager. Un uomo in grado di risolvere qualsiasi problematica all'interno dell'azienda. E' un creatore di entusiasmo, è collante per il team di lavoro. Ho portato avanti un progetto molto ambizioso con lui in quasi 4 anni ed insieme abbiamo raggiunto mete ed esperienze che ricorderò con grande orgoglio." — Davide Annibale, Founder & CEO, bidber possibilities

"Danilo Esposito svolge l'attività di Responsabile Ufficio Gare nell'ambito di contratti pubblici di lavori con elevata professionalità ed impegno e con costante attenzione al profilo della qualificazione delle imprese." — Giovanni Vumbaca, Dirigente, Pro Gen Sooc. Coop. p.a., 

Danilo è uno straordinario Responsabile Ufficio Appalti. Appassionato del suo lavoro gestisce con competenza ed immutato slancio ogni tipologia di tender nazionali ed internazionali, coordinando l'espletamento di iter amministrativi anche complessi sin dalla ricerca e verifica del possesso dei requisiti richiesti. " — Ciro Daniele, Head of International Activities, Research Consorzio Stabile, è stato superiore di Danilo presso Research Consorzio Stabile


"It’s a pleasure to provide a reference for Mr Danilo Esposito, with whom I'm working since 2012, in my capacity as project manager in Bonifacio srl (a miritime works company). Mr Esposito is a very committed, highly focused person that pairs good technical skills, with solid human qualities. I was impressed by his skill on public tenders, capability to understand and adapt himself and his work to changing circumstances. He also has a very goal focused professional. I’m sure he will provide a very good contribution wherever he will work." — Fabrizio Pardi, Partner, BONIFACIO S.R.L., era dipendente di un’altra azienda durante la collaborazione con Danilo presso Research Consorzio Stabile


"UN GRANDE PROFESSIONISTA NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI..."
Domenico Rizzo Titolare Concordia Appalti


"Il dr. Esposito è un professionista puntuale serio e preparato. Apprezzo le sue qualità, in particolare la sua capacità di gestione delle dinamiche lavorative. È un piacere lavorare con una personalità di tale calibro." 
Rosamaria Berloco Avvocato | Diritto amministrativo | Appalti pubblici | Energia


Danilo: un professionista altamente qualificato e preparatissimo in materia di Appalti Pubblici, affidabile e dinamico sempre pronto a supportati per qualsiasi necessità...direi di definire Danilo come "l'asso nella manica" sempre utile per raggiungere l'obbiettivo...  
Bruno De Rose - Consulenza Appalti Pubblici: AVVALIMENTI, Preparazione Gare, Prese Visioni (tutta Italia), polizze fideiussioni, etc...

Comunicazione e Marketing 
Alberto Tiriolo - CEO presso Marketing Production & Innovation srl

04/04/2015 ONERI SICUREZZA AZIENDALI: ANCHE PER I LAVORI L'INDICAZIONE E' OBBLIGATORIA


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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 ha risolto i dubbi riguardanti l’obbligatorietà dell’indicazione in sede di offerta degli oneri della sicurezza aziendali.
«tale indicazione costituisce sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto dagli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.» quindi «stante la natura di obbligo legale rivestita dall'indicazione, è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione.»

L’Adunanza Plenaria conclude affermando il principio che «ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta» per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l'esclusione dalla procedura dell'offerta;

29/03/2015 CAMPANIA ULTERIORI 10 OPERE PER 15 MILIONI €

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"Sono state ammesse a finanziamento undici nuove opere pubbliche per un valore complessivo di oltre 15 milioni. I relativi decreti del direttore generale dei Lavori pubblici sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania", queste le opere:

  1. miglioramento della stabilità del costone tufaceo del centro storico del comune di Ruviano (Caserta). 
  2. valorizzazione del borgo di Atrani, il piccolo comune di grande interesse turistico della Costiera Amalfitana;
  3. completamento, il recupero e la valorizzazione del complesso sportivo di località Monticelli a Olevano sul Tusciano (Sa);
  4. recupero di borgo Serrone nel comune di Sant'Arsenio (Sa);
  5. realizzazione del villaggio ecoturistico di Montenigro nel comune di Torrioni (Av);
  6. lavori di sistemazione e rifacimento delle pavimentazioni e dei relativi sottoservizi del percorso turistico Ossario dei Trecento, casa museo di Joe Petrosino nel comune di Padula (Sa);
  7. lavori di restauro e recupero di palazzo De Simone a Bracigliano (Sa);
  8. restauro dello slargo porta di Lete nel comune di Prata Sannita (Caserta);
  9. valorizzazione della casa albergo per anziani in località Olmo nel comune di Sacco (Sa)
  10. miglioramento dell'area Pip nel comune di Capriati al Volturno a supporto dell'incubatore di impresa.