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10/05/2015: AVVOCATO UE NO A PIU' CONTRIBUTI UNIFICATI PER UN RICORSO
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L'avvocato Ue non è preoccupato dell'importo del contributo unificato richiesto per un ricorso relativo agli appalti dato che un azienda che partecipa ad un gara di 200.000 euro o superiore ha mezzi economici e finanziati per sostenere un tributo giudiziario di 2.000, 4.000 o 6.000 euro, a seconda dei casi, il problema invece riguarda il pagamento del contributo ad ogni mossa aggiuntiva, diventando cosi «un ostacolo al diritto di accesso alla giustizia come stabilito dall'articolo 47 della Carta».
Per l'avvocato questo sistema «può vanificare il ricorso ad un'azione giurisdizionale dal punto di vista economico, anche se persegue effettivamente lo scopo legittimo di coprire i costi dell'amministrazione della giustizia e di scoraggiare le azioni temerarie».
A giorni si attende il provvedimento della Corte Europea, che di solito non è contraria all'orientamento dell'avvocato generale incaricato di istruire la causa.
Danilo Esposito
fonte: il sole 24 ore
10/05/2015 RICORSO: LA NOTIFICA DEVE ESSERE EFFETTUATA ALLA COSTITUENDA ATI
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Se è necessario impugnare un provvedimento amministrativo nei confronti, oltre che dell’Amministrazione che ha bandito una gara, anche di un controinteressato, rappresentato da un’Ati costituenda, il relativo ricorso giurisdizionale a chi va notificato per non incorrere in una causa di inammissibilità dell’azione?
Risolve il quesito il Consiglio di Stato, con sentenza della Sesta Sezione depositata il 4 maggio 2015.
Secondo il Supremo Consesso, nelle controversie in tema di gare pubbliche la notificazione del ricorso alla sola impresa capogruppo e mandataria della costituenda ATI è sufficiente ai fini dell’adempimento delle formalità previste dall’art. 41 c.p.a. (tra varie, Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n.3752), in ragione del vincolo che astringe le imprese raggruppande.
Infatti, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, che la legge ha ammesso a partecipare alle gare, vale il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti vanno riferiti all’impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento.
Da tale principio, che identifica nell’impresa capogruppo il punto di riferimento unitario di una costituenda ATI e dal relativo fondamento giuridico, costituito dall’essere dotata – la stessa capogruppo – di uno speciale potere di rappresentanza conferitole dalle imprese raggruppande attraverso l’impegno a stipulare mandato collettivo speciale (art. 37, comma 8, Codice dei contratti), inteso come preliminare di mandato sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancata realizzazione dell’evento dell’aggiudicazione in favore del costituendo raggruppamento temporaneo, si deduce che la notifica del ricorso all’impresa capogruppo di un’ATI si rivela sufficiente al fine dell’esatta instaurazione del contraddittorio e della valida instaurazione del giudizio.
D’altra parte, anche la giurisprudenza più rigorosa (si veda Cons. Stato, V, 19 giugno 2006, n.3579), ritiene che l’omessa notifica del ricorso a tutte le imprese mandanti di un raggruppamento temporaneo potrebbe integrare al massimo la nullità (non già l’inesistenza) dell’atto introduttivo, considerata la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti di cui la mandataria è investita, con la conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. richiamato per effetto del c.d. rinvio esterno dal cod. proc. amm., per effetto della costituzione in giudizio delle suddette imprese.
Nel caso di specie, pertanto, dove si era appunto verificata, comunque, la costituzione in giudizio della mandante, che si è difesa con memoria diffusa sulla questione di merito, il Collegio ha ritenuto essersi verificata una causa di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
fonte: il quotidiano della pubblica amministrazione
Danilo Esposito
fonte: il quotidiano della pubblica amministrazione
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RICORSO CONTRO ATI COSTITUENDA
10/05/2015 CERT-ING: COS'E'?
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Cert-ing, cos'è? come funziona? A cosa
serve?
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha
ufficialmente comunicato la nascita dell'Agenzia Cert-Ing, ovvero
l'organismo creato per certificare le competenze degli Ingegneri.
L'Agenzia Cert-Ing è stata definita dal
CNI "un organismo unico nel suo genere, dotato di un proprio statuto
nonché di uno specifico regolamento, che si occuperà, a livello nazionale,
della certificazione delle competenze degli ingegneri anche in conformità
all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale".
Obiettivo dichiarato è quello di
mettere a disposizione uno strumento che consenta “di valorizzare
l’esperienza degli ingegneri, convalidando la competenza da loro acquisita
in specifici settori attraverso l’attività professionale esercitata in
forma societaria, autonoma o subordinata e la formazione successiva
all’iscrizione all’Albo, anche in conformità all’obbligo di
aggiornamento della competenza professionale”.
Come funziona?
La certificazione per ogni singolo
comparto si basa su verifica documentale ed eventuale colloquio,
organizzata su 2 livelli.
Comune a entrambi i livelli di
certificazione è l’assunzione di responsabilità personali nell'esecuzione di attività in collaborazione con altri professionisti (certificazione di
livello 1) o in autonomia (certificazione di
livello 2). L’ingegnere che desidera essere certificato nelle proprie
competenze prepara la documentazione che attesta la propria esperienza. Tale
documentazione viene esaminata, verificata e valutata da un gruppo di
esaminatori, il tutto dopo previo pagamento per copertura costi.
A cosa serve?
Dopo avere ottenuto la certificazione
delle proprie competenze, l’ingegnere potrà usare il marchio Cert-Ing
sulla propria carta intestata, sui biglietti da visita, ecc.
- Ma non avrà alcun beneficio dal punto di
vista fiscale, previdenziale, nella tassa d'iscrizione all'ordine, nel
raggiungimento del punteggio per la formazione continua o nella partecipazione
alle gare pubbliche.
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10/05/2015: AVVALIMENTO ALBO GESTORI AMBIENTALI: IL CdS RIBADISCE IL NO
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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 2191, del 30/04/2015 ha ribadito che «tale iscrizione costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento», pertanto, soprattutto in considerazione della delicatezza dell’oggetto dell’appalto «anche se all’istituto dell’avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l’infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto ed alla sua idoneità a porsi come valido ed affidabile contraente per l’Amministrazione, tra cui l’iscrizione camerale; del pari, anche l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell’impresa, non può ritenersi suscettibile di avvalimento».Quindi un’impresa, che intende partecipare ad una procedura di gara, non può utilizzare lo strumento dell’avvalimento per soddisfare la richiesta di quei requisiti soggettivi, di cui è carente, ritenuti essenziali dalla stazione appaltante ed inseriti nella lex specialis.
Danilo Esposito
07/05/2015 RTP PROFESSIONISTI: NO ART. 38 PER IL GIOVANE
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La sezione IV del CONSIGLIO DI STATO con la Sentenza n. 2048 del 23/04/2015 ha chiarito che Il giovane professionista, dipendente della società capogruppo di un R.T.P., concorrente la gara, non rientra tra i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale, ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 dato che «è agevole notare il differente piano su cui si collocano le due disposizioni contenute, da un lato, nell’art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010 e, dall’altro lato, nell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la prima, è rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione, la seconda, invece, è destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettività. Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilità professionali: egli, nonostante ciò, non può essere equiparato all’operatore economico che sottoscriverà l’appalto e, dunque, non dovrà fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo».
02/05/2015: PIANO ANCE 5.000 CANTIERI
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L'Ance, scrive sul proprio sito, ha il sostegno del Governo e del Parlamento al Piano di 5mila cantieri, frutto della ricognizione della stessa Ance su tutto il territorio nazionale, lanciato dal Presidente Paolo Buzzetti nel corso del Building day, organizzato dall’Associazione nazionale costruttori assieme a tutta la filiera del settore, questi in sintesi i numeri;5.273 opere
9,8 miliardi di euro
165.000 posti di lavoro
32 miliardi di ricaduta positiva sull'economia generale del Paese
le opere divise per macro-regioni:
- 18% nel Nord-Ovest;
- 21% nel Nord-Est;
- 19% nel Centro;
- 42% nel Sud
i maggiori settori:
- 20% per la sicurezza delle scuole
- 16% per migliorare la qualità della vita nelle città
- 13% per contrastare il rischio idrogeologico
- 13% per la manutenzione delle strade
- 38% altro
02/05/2015: CONCORDATO IN BIANCO: SI DELL'ANAC ALLA QUALIFICAZIONE SOA
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L'Anac con la Determina 5/2015 ha rettificato un suo stesso atto datato 23 aprile 2014 nel quale sanciva che un'azienda in "concordato preventivo in bianco" non potesse qualificarsi per l'attestato SOA stante l’assenza di un piano di continuità aziendale
Emerso che oggi nel 99% dei casi, le aziende ricorrono alla domanda "in bianco" finalizzata ad un concordato preventivo "con continuità aziendale" ex art. 186-bis della legge fallimentare, l'Anac ha determinato che anche le aziende che scelgano il "concordato in bianco" possano qualificarsi per l'Attestato SOA.
questa la Determina dell'Autorità:
"di modificare la determinazione dell’Autorità n. 3/2014, secondo le considerazioni espresse in diritto, al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano."
Danilo Esposito
26/04/2015: L'OMICIDIO COLPOSO NON NECESSARIAMENTE IMPLICA LA MORALITA’ PROFESSIONALE
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Il
TAR Sicilia, Palermo, con sentenza n. 3331, del 16 Dicembre 2014, si è resa
innovativa per aver sancito la illegittimità della revoca dell’aggiudicazione
disposta dalla stazione appaltante per aver accertato che l’aggiudicatario non
aveva dichiarato di esser stato condannato per omicidio colposo. La novità della pronuncia sta
nell’affermazione di un principio in apparente controtendenza rispetto alla
giurisprudenza amministrativa prevalente: la dichiarazione non veritiera del
concorrente circa i propri precedenti penali, anche se idonea a ledere il
vincolo fiduciario con il committente pubblico, può rilevare quale fattore
ostativo all’affidamento solo se concernente “reati gravi in danno allo
Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
E ciò non si rileverebbe nel caso in giudizio poichè, secondo il TAR
Sicilia, il reato di omicidio colposo non dichiarato in gara non vulnera un
bene giuridico di diretta pertinenza dello Stato o dell’Unione Europea, né
incide sulla moralità professionale del concorrente, con la conseguenza che la mancata
menzione di tale reato nella domanda di partecipazione è priva di rilievo ai
fini dell’esclusione dalla gara ovvero ai fini della revoca dell’aggiudicazione.
Il Tar Sicilia si ricollega, come fonte normativa scaturente la decisione in parola, all’art. 39 del d.l. n. 90/2014, che ha segnato un progressivo allontanamento del legislatore da una dimensione formalistica delle valutazioni che devono essere operate dalle stazioni appaltanti, testimoniando una tendenza decisamente orientata a privilegiare l’esame dell’effettivo contenuto sostanziale delle dichiarazioni dei concorrenti: nella fattispecie, si è ritenuto di poter fare applicazione della norma citata, da un lato osservando che l’entrata in vigore della novella legislativa è sì successiva alla deliberazione e alla pubblicazione nelle forme di legge della procedura di gara, ma anteriore all’atto impugnato; dall’altro lato, affermando che in una materia quale quella degli appalti pubblici le norme sopravvenute fungono da criterio interpretativo anche della legislazione previgente, specie nel caso di gare ancora in corso.
In realtà, la normativa sul punto sembrava essere chiara: ai sensi dell’art. 38, co. 2 del d.lgs. n. 163/2006, il concorrente nella dichiarazione sostitutiva deve indicare tutte le condanne penali riportate, determinandosi così l’esclusione dalla gara in caso di autodichiarazioni non veritiere in ordine alle condanne penali, poiché la verifica circa la gravità dei reati e la loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante (da ultimo CdS n. 1771/2014).
Ai fini dell’esclusione dalla gara non è quindi sufficiente l’accertamento dell’esistenza di una condanna penale, poiché il dettato normativo è volto a richiedere una valutazione concreta, da parte dell’amministrazione, per la verifica, attraverso un apprezzamento discrezionale che deve essere adeguatamente motivato, dell’incidenza di tale condanna sul vincolo fiduciario contrattuale, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto, per implicito, attraverso il semplice richiamo alla fattispecie di reato.
Il Tar Sicilia si ricollega, come fonte normativa scaturente la decisione in parola, all’art. 39 del d.l. n. 90/2014, che ha segnato un progressivo allontanamento del legislatore da una dimensione formalistica delle valutazioni che devono essere operate dalle stazioni appaltanti, testimoniando una tendenza decisamente orientata a privilegiare l’esame dell’effettivo contenuto sostanziale delle dichiarazioni dei concorrenti: nella fattispecie, si è ritenuto di poter fare applicazione della norma citata, da un lato osservando che l’entrata in vigore della novella legislativa è sì successiva alla deliberazione e alla pubblicazione nelle forme di legge della procedura di gara, ma anteriore all’atto impugnato; dall’altro lato, affermando che in una materia quale quella degli appalti pubblici le norme sopravvenute fungono da criterio interpretativo anche della legislazione previgente, specie nel caso di gare ancora in corso.
In realtà, la normativa sul punto sembrava essere chiara: ai sensi dell’art. 38, co. 2 del d.lgs. n. 163/2006, il concorrente nella dichiarazione sostitutiva deve indicare tutte le condanne penali riportate, determinandosi così l’esclusione dalla gara in caso di autodichiarazioni non veritiere in ordine alle condanne penali, poiché la verifica circa la gravità dei reati e la loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante (da ultimo CdS n. 1771/2014).
Ai fini dell’esclusione dalla gara non è quindi sufficiente l’accertamento dell’esistenza di una condanna penale, poiché il dettato normativo è volto a richiedere una valutazione concreta, da parte dell’amministrazione, per la verifica, attraverso un apprezzamento discrezionale che deve essere adeguatamente motivato, dell’incidenza di tale condanna sul vincolo fiduciario contrattuale, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto, per implicito, attraverso il semplice richiamo alla fattispecie di reato.
Danilo Esposito
Appalti, sì ai chiarimenti della stazione appaltante se di "interpretazione autentica"
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Sulla valenza dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 14.4.2015 n. 1898 ha chiarito che la giurisprudenza ritiene che tali chiarimenti non possono valere a modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis.
Solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale.
da Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione
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Solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale.
da Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione
26/04/2015 AVVALIMENTO: NO ALL'ATI COSTITUENDA
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L'Avcp (ora ANAC) con il parere N. 150 del 27/9/2012 ha chiarito che non è possibile che un ATI orizzontale costituenda si avvalga di un unica ausiliaria, nello specifico del parere ".......Al riguardo si richiama la determinazione n. 2 del primo agosto 2012 (Avvalimento nelle procedure di gara) con la quale l’Autorità, a proposito dei raggruppamenti temporanei di imprese, ha specificato che l’art. 49, comma 1 del Codice, che richiama espressamente il “raggruppato”, nell’ambito di coloro che possono utilizzare l’avvalimento, deve essere interpretato nel senso che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono. Ciò significa sostanzialmente che per “concorrente, singolo o consorziato o raggruppato”, ai sensi del comma 1 del cit. art. 49, vada inteso ciascuno dei partecipanti al R.T.I. e non l’R.T.I. nel suo complesso.......... poiché il R.T.I. non è concorrente unitario, ma unione di concorrenti distinti, non è possibile che il raggruppamento si avvalga unitariamente di una sola ausiliaria, dovendo ciascuna impresa partecipante all’ATI, singolarmente intesa, essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando, comprese le attestazioni SOA, per ciascuna quota di lavori di cui si assume l’adempimento."
26/04/2015: AVCPASS: LA PRIMA, INTERESSANTE, GIURISPRUDENZA di A. Vetrano
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di Avv. Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti
E’ ancora molto nebuloso il giudizio sul sistema AVCpass, il sistema che dal primo luglio 2014 (dopo svariati rinvii) avrebbe dovuto “semplificare” la verifica e comprova dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle gare d’appalto.
L’intenzione del presente, breve ed informale, scritto non è quella di indirizzare l’opinione pubblica dei colleghi (operatori della P.A. e, in generale, del diritto) verso la demonizzazione del sistema di cui sopra (che, ad onor del vero, se correttamente utilizzato, può anche risultare utile ed efficiente), ma è quella di offrire qualche “ancora” di salvezza e qualche “colpo” da tenere in canna (rectius nel cassetto) qualora dovessero inciampare qua e là nell’utilizzo di tale strumento.
Utile, al fine pocanzi indicato, è segnalare la sentenza del massimo consesso di giustizia amministrativa della regione Sicilia, sentenza CGA del 26 gennaio 2015, n. 62, con la quale i togati confortano l’operato dei funzionari del Comune di Milazzo rei di aver annullato, in autotutela, gli atti di una procedura nella quale si erano riscontrate difficoltà operative dovute all’anomalo funzionamento del sistema AVCpass.
In sintesi, più di un concorrente alla procedura aperta si era doluto di un anomalo funzionamento del sistema AVCpass e della impossibilità di ottenere il PASSOE, nel silenzio dell’AVCP, che, seppur sollecitata sul punto dalla stazione appaltante, non rese alcun chiarimento. In conseguenza di ciò, la Stazione Appaltante decise di annullare la procedura e rinnovarla, al fine di scongiurare contenziosi dovuti al mancato funzionamento del sistema AVCpass.
Sul punto il CGA Sicilia ha confermato che
il Collegio non ritiene pretestuosa la motivazione dell’atto impugnato in prime cure, laddove àncora uno dei motivi dell’esercizio del potere di ritiro in autotutela alle difficoltà operative dovute al malfunzionamento della banca dati in parola. Condivisibile è anche la prognosi, spiegata nella ridetta motivazione, circa la possibilità che detto malfunzionamento potesse essere foriero di contenziosi, da cui l’esigenza, in vista del conseguimento dell’interesse pubblico, al rapido affidamento dell’appalto, di rinnovare la gara
Si segnala, poi, la sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, che con la pronuncia n.663 del 23 marzo 2015, conferma la legittimità dell’esclusione di un concorrente per la mancata presentazione del PASSOE sull’assunto che il bando prevedeva espressamente la comminatoria di esclusione per tale carenza e per il fatto che, non trattandosi di dichiarazioni, non era neppure applicabile l’istituto del neo soccorso istruttorio “a pagamento” (art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/06).
Chi scrive, è dell’opinione che tale seconda pronuncia vada solo citata al mero fine conoscitivo e divulgativo, ma la ritiene non condivisibile. Infatti, il soccorso istruttorio “rafforzato” prevede la possibilità di regolarizzare dichiarazioni ed elementi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (art. 46, comma 1-ter, D.Lgs. 163/06).
Inoltre, è doveroso sottolineare come anche l’ANAC imponga la richiesta (rectius, regolarizzazione) del PASSOE non presentato, ed inviti, tra le righe, ad escludere il concorrente solamente qualora, in esito alla persistente mancata presentazione del PASS, non sia possibile verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCpass (come imposto dall’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06).
Alessandro Vetrano
19/04/2015 NUOVO CODICE: STOP MASSIMO RIBASSO
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Prosegue in Senato l’iter del disegno di legge di riforma del Codice degli appalti pubblici e anche in virtù delle ultime catastrofi infrastrutturali il nuovo codice degli appalti probabilmente prevederà l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio standard, mentre saranno regolati espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso «al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta»
Danilo Esposito
12/04/2015 CAUZIONE PROVVISORIA: L'AUTENTICA DEVE ESSERE L'ULTIMA PAGINA
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Il CdS IV sezione con la sentenza n. 1135 ha ribadito che l'autentica notarile deve riguardare tutto il documento della cauzione quindi è irregolare la polizza fideiussoria, presentata dall'impresa concorrente a corredo dell’offerta, se non riporta a “chiusura” del documento, ossia in calce all'ultima pagina del contratto o del suo allegato l'autentica del notaio.
I Giudici hanno sancito la irregolarità del documento e hanno decretato la legittimità dell’
esclusione dalla gara dell’impresa partecipante, precisando che «l’apposizione
dell’autentica solo sulla seconda pagina non copre le (successive) condizioni
contrattuali che sono parte sostanziale della prestazione (..) e che in tal
modo rimangono non validate e ciò oltre ad incidere sulla certezza della
provenienza della garanzia può esporre la stazione appaltante a possibili
eccezioni da parte del soggetto garante»
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12/04/2015 Varianti, quando è possibile?
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Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la sentenza 1601/2015
da le delucidazioni.
Il fatto:
-La gara – da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - è
stata vinta dall’a.t.i. costituita fra la s.r.l. i (capogruppo mandataria) e la s.r.l. e (mandante,); al secondo posto si è classificata l’a.t.i.
costituita fra la s.p.a. p
(capogruppo mandataria) e la s.r.l c
(mandante).
La ditta c ha proposto al T.a.r. per la Puglia,
sede staccata di Lecce, un ricorso, corredato da tre autonomi motivi
d’annullamento e dalla domanda di risarcimento del danno, avverso
l’aggiudicazione definitiva, tra cui: …la ditta i doveva essere esclusa per avere presentato, in contrasto con la
legge di gara, una proposta di miglioria condizionata - consistente nella
realizzazione di un ascensore nel vecchio porto in località Archi subordinata
all’acquisizione del nulla osta paesaggistico - contrastante con gli strumenti
di tutela del territorio (PAI, vincolo archeologico e paesaggistico, Put) e
integrante una variante non autorizzata al progetto preliminare.
Il TAR: Il
motivo è inammissibile e infondato e deve essere respinto, in quanto:
in ogni caso, a
prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando,
deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di
gara sia definitivo (mentre nel caso di specie era addirittura preliminare),
sia consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese
possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si
alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis
onde non ledere la par condicio;
il CdS
condividendo la stessa decisione del TAR ha affermato che: per appalti con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
si possono proporre soluzioni migliorative sulla base delle loro conoscenze
tecnologiche purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni
richieste dal bando.
Le varianti migliorative devono essere sempre
motivate garantendo l’efficienza del progetto e la sua rispondenza alle
esigenze dell’Amministrazione. In caso contrario nelle gare con il criterio del
prezzo più basso non è mai
consentito la possibilità di presentare varianti.
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