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12/04/2015 CAUZIONE PROVVISORIA: L'AUTENTICA DEVE ESSERE L'ULTIMA PAGINA

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Il CdS IV sezione con la sentenza n. 1135 ha ribadito che l'autentica notarile deve riguardare tutto il documento della cauzione quindi è irregolare la polizza fideiussoria, presentata dall'impresa concorrente a corredo dell’offerta, se non riporta a “chiusura” del documento, ossia in calce all'ultima pagina del contratto o del suo allegato l'autentica del notaio.

I Giudici hanno sancito la irregolarità del documento e hanno decretato la legittimità dell’ esclusione dalla gara dell’impresa partecipante, precisando che «l’apposizione dell’autentica solo sulla seconda pagina non copre le (successive) condizioni contrattuali che sono parte sostanziale della prestazione (..) e che in tal modo rimangono non validate e ciò oltre ad incidere sulla certezza della provenienza della garanzia può esporre la stazione appaltante a possibili eccezioni da parte del soggetto garante»

12/04/2015 Varianti, quando è possibile?

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la sentenza 1601/2015 da le delucidazioni.

Il fatto:
-La gara – da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - è stata vinta dall’a.t.i. costituita fra la s.r.l. i (capogruppo mandataria) e la s.r.l. e (mandante,); al secondo posto si è classificata l’a.t.i. costituita fra la s.p.a. p (capogruppo mandataria) e la s.r.l c (mandante).

La ditta c ha proposto al T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, un ricorso, corredato da tre autonomi motivi d’annullamento e dalla domanda di risarcimento del danno, avverso l’aggiudicazione definitiva, tra cui: …la ditta i doveva essere esclusa per avere presentato, in contrasto con la legge di gara, una proposta di miglioria condizionata - consistente nella realizzazione di un ascensore nel vecchio porto in località Archi subordinata all’acquisizione del nulla osta paesaggistico - contrastante con gli strumenti di tutela del territorio (PAI, vincolo archeologico e paesaggistico, Put) e integrante una variante non autorizzata al progetto preliminare.

Il TAR: Il motivo è inammissibile e infondato e deve essere respinto, in quanto:
in ogni caso, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo (mentre nel caso di specie era addirittura preliminare), sia consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio;

il CdS condividendo la stessa decisione del TAR ha affermato che: per appalti con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa si possono proporre soluzioni migliorative sulla base delle loro conoscenze tecnologiche purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando.

Le varianti migliorative devono essere sempre motivate garantendo l’efficienza del progetto e la sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione. In caso contrario nelle gare con il criterio del prezzo più basso non è mai consentito la possibilità di presentare varianti.

08/04/2015 CEMENTO ARMATO: GEOMETRI vs INGEGNERI

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Con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015, il Consiglio di Stato (sezione quinta) ha accolto il ricorso proposto in primo grado dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia e ha annullato una delibera della Giunta del Comune di Torri del Benaco.

il fatto:
Con la delibera n. 96 del 9 luglio 2012, la Giunta comunale del Comune di A. forniva “…i necessari indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Edilizia Privata e del responsabile dell’istruttoria, relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia chiarendo che, tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di B., ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli ingegneri di B. e provincia per l’annullamento della predetta delibera. Il TAR ha quindi rilevato che, diversamente da quanto prospettato dall’Ordine ricorrente, la normativa vigente nella materia de qua non escludeva del tutto la competenza del geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, essendo stato abrogato il r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, per effetto del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ed ha infine negato che il provvedimento impugnato fosse viziato per difetto di motivazione, emergendo dalla sua lettura le ragioni che lo avevano giustificato.



Giovanni Pignatiello

Giovanni Pignatiello
08/01/1992 |
Vive a Lacedonia (AV)
348 592 7551
giovannipignatiello@yahoo.it

(da 2011- ad oggi) Studente presso l’Universita del Sannio – falcoltà di Ingegneria Civile


Rag. Danilo Esposito

Rag. Danilo Esposito 
Napoli, 08/08/1987
vive a Napoli
rag.daniloesposito@gmail.com
392.2280224 
P.IVA 08728631212 


Esperienza

  • Tender Manager

    Research Consorzio Stabile
     – Presente (6 anni)
  • Blogger/Owner

    Made Appalti
     – Presente (5 anni)Napoli, Italia
    Made Appalti offre consulenza giuridica e strategica alle aziende che fanno parte del mondo degli appalti pubblici.
    www.madeappalti.com
    Pagina MADE APPALTI su Facebook - 13.000 Like
  • Responsabile Ufficio Gare

    Generali Appalti Pubblici
     –  (2 anni 11 mesi)Milano, Italia
    analizzare la natura di un bando di gara e suggerire di conseguenza all'azienda la strategia da seguire. Dopo un attento esame, individuavo, estrapolavo ed organizzavo le attività necessarie per partecipare al bando, garantendo i tempi e le modalità previste, in accordo con le indicazioni dei vertici aziendali e interfacciandosi con il Capo commessa designato.
  • Ufficio Gare

    CONSORZIO IMPRESE EDILI ED INDOTTO C.I.E.I.
     –  (5 mesi)Napoli, Italia
    Ufficio Gare
  • Ragioniere - Ufficio Amministrativo

    Broker Wear
     –  (11 mesi)
    contabilità e la prima nota.
  • Startupper

    bidber possibilities
     –  (1 anno 5 mesi)
    Bidber.com nasce da un’idea di Danilo ESPOSITO e Davide ANNIBALE nel maggio’10.
    Gestivo il settore Finanza

segnalazioni:

"Danilo is a hard worker and well organized. We worked together on many tenders in Lebanon , he respect the deadlines, very honest and committed. Working with him was very comfortable. Moreover, he always work on his self improvement. I really respect him and enjoy working with him." — samah danash, Chief of tenders dpt, Danash Co., 

"Danilo è una persona capace di trasferire la sua passione nel suo lavoro. Credo che questa sia una dote non comune a molte persone. Competenza e passione fanno di lui una preziosa risorsa." — Alessandro Vetrano, Fondatore, Osservatorio Appalti del Friuli Venezia Giulia, 

"Danilo e' un ottimo manager, specializzato in tutto quello che riguarda gli appalti pubblici. Ho avuto l'occasione di conoscerlo di persona e di poter collaborare con questo giovane intelligente uomo pieno di entusiasmo ma di piu' pieno di esperienze e soluzioni per qualsiasi problema che riguarda una gara pubblica. E' un ottimo collaboratore con le capacita' di leadership." — Zuzana Fajferova, Intern at the Permanent Representation of the Slovak Republic to the FAO, IFAD and WFP, The Embassy of the Slovak Republic in Rome


Danilo is an experienced person in tenders preparation, for several Clients. As my experience with bim in preparation tenders for the AFD, the IDB, the World Bank, the Arab Fund, the Italian Protocol, and many several formats of tenders and ITB’s formats. He is productive and active, and in his works he is loyal with time and word. --- Hasan Danash Civil engineer at Danash contracting & trading co. 

"Danilo è un manager. Un uomo in grado di risolvere qualsiasi problematica all'interno dell'azienda. E' un creatore di entusiasmo, è collante per il team di lavoro. Ho portato avanti un progetto molto ambizioso con lui in quasi 4 anni ed insieme abbiamo raggiunto mete ed esperienze che ricorderò con grande orgoglio." — Davide Annibale, Founder & CEO, bidber possibilities

"Danilo Esposito svolge l'attività di Responsabile Ufficio Gare nell'ambito di contratti pubblici di lavori con elevata professionalità ed impegno e con costante attenzione al profilo della qualificazione delle imprese." — Giovanni Vumbaca, Dirigente, Pro Gen Sooc. Coop. p.a., 

Danilo è uno straordinario Responsabile Ufficio Appalti. Appassionato del suo lavoro gestisce con competenza ed immutato slancio ogni tipologia di tender nazionali ed internazionali, coordinando l'espletamento di iter amministrativi anche complessi sin dalla ricerca e verifica del possesso dei requisiti richiesti. " — Ciro Daniele, Head of International Activities, Research Consorzio Stabile, è stato superiore di Danilo presso Research Consorzio Stabile


"It’s a pleasure to provide a reference for Mr Danilo Esposito, with whom I'm working since 2012, in my capacity as project manager in Bonifacio srl (a miritime works company). Mr Esposito is a very committed, highly focused person that pairs good technical skills, with solid human qualities. I was impressed by his skill on public tenders, capability to understand and adapt himself and his work to changing circumstances. He also has a very goal focused professional. I’m sure he will provide a very good contribution wherever he will work." — Fabrizio Pardi, Partner, BONIFACIO S.R.L., era dipendente di un’altra azienda durante la collaborazione con Danilo presso Research Consorzio Stabile


"UN GRANDE PROFESSIONISTA NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI..."
Domenico Rizzo Titolare Concordia Appalti


"Il dr. Esposito è un professionista puntuale serio e preparato. Apprezzo le sue qualità, in particolare la sua capacità di gestione delle dinamiche lavorative. È un piacere lavorare con una personalità di tale calibro." 
Rosamaria Berloco Avvocato | Diritto amministrativo | Appalti pubblici | Energia


Danilo: un professionista altamente qualificato e preparatissimo in materia di Appalti Pubblici, affidabile e dinamico sempre pronto a supportati per qualsiasi necessità...direi di definire Danilo come "l'asso nella manica" sempre utile per raggiungere l'obbiettivo...  
Bruno De Rose - Consulenza Appalti Pubblici: AVVALIMENTI, Preparazione Gare, Prese Visioni (tutta Italia), polizze fideiussioni, etc...

Comunicazione e Marketing 
Alberto Tiriolo - CEO presso Marketing Production & Innovation srl

04/04/2015 ONERI SICUREZZA AZIENDALI: ANCHE PER I LAVORI L'INDICAZIONE E' OBBLIGATORIA


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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 ha risolto i dubbi riguardanti l’obbligatorietà dell’indicazione in sede di offerta degli oneri della sicurezza aziendali.
«tale indicazione costituisce sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto dagli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.» quindi «stante la natura di obbligo legale rivestita dall'indicazione, è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione.»

L’Adunanza Plenaria conclude affermando il principio che «ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta» per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l'esclusione dalla procedura dell'offerta;

29/03/2015 CAMPANIA ULTERIORI 10 OPERE PER 15 MILIONI €

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"Sono state ammesse a finanziamento undici nuove opere pubbliche per un valore complessivo di oltre 15 milioni. I relativi decreti del direttore generale dei Lavori pubblici sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania", queste le opere:

  1. miglioramento della stabilità del costone tufaceo del centro storico del comune di Ruviano (Caserta). 
  2. valorizzazione del borgo di Atrani, il piccolo comune di grande interesse turistico della Costiera Amalfitana;
  3. completamento, il recupero e la valorizzazione del complesso sportivo di località Monticelli a Olevano sul Tusciano (Sa);
  4. recupero di borgo Serrone nel comune di Sant'Arsenio (Sa);
  5. realizzazione del villaggio ecoturistico di Montenigro nel comune di Torrioni (Av);
  6. lavori di sistemazione e rifacimento delle pavimentazioni e dei relativi sottoservizi del percorso turistico Ossario dei Trecento, casa museo di Joe Petrosino nel comune di Padula (Sa);
  7. lavori di restauro e recupero di palazzo De Simone a Bracigliano (Sa);
  8. restauro dello slargo porta di Lete nel comune di Prata Sannita (Caserta);
  9. valorizzazione della casa albergo per anziani in località Olmo nel comune di Sacco (Sa)
  10. miglioramento dell'area Pip nel comune di Capriati al Volturno a supporto dell'incubatore di impresa. 

29/03/2015 SANZIONE: CANTONE RIBADISCE LA NON OBBLIGATORIETÀ AL PAGAMENTO

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Con il Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015 che ha per oggetto “criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” il Presidente Cantone ha affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione.
Al riguardo la lettura fornita dall’Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.

29/03/2015 ACCESSO AGLI ATTI: NON POSSIBILE SE L'AZIENDA NON HA IMPUGNATO L'ESCLUSIONE

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 24 marzo 2014 ha evidenziato come la disciplina dettata dall’art. 13 codice dei contratti pubblici, essendo destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti medesimi, costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990.  
Nel codice dei contratti l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale.
In definitiva, nell’ambito di tale codice, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici ma è richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.

Ne consegue, conclude il Consiglio di Stato, che nella vicenda in esame erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata successivamente dalla società esclusa dalla gara, una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile, dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse ormai più sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela giuridica.

fonte: il quotidiano della P.A. 

22/03/2015 OFFERTA NON ACCETTABILE SE CON UTILE PARI A ZERO

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il CsA con sentenza n.963 del 26/02/2015 in materia di congruità dell’offerta presentata dalle imprese concorrenti la gara, ha affermato che: “ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante”, precisando inoltre “solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica ed in occasione della verifica in contraddittorio della congruità dell’offerta è consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi costitutivi di quest’ultima, purché l’originaria proposta contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la sua logica complessiva”


Danilo Esposito

22/03/2015 Consiglio di Stato: Dimostrazione dei requisiti anche con progetti non approvati

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Nella sentenza n. 692 depositata il 10 febbraio 2015, i giudici precisano che rispetto a progetti svolti per committenti privati la norma è tstuale nel riconoscere che l’operatore economico possa di regola limitarsi a dichiarare la buona e regolare esecuzione dei servizi da esso prestati, fermo poi il suo onere di fornire, dietro richiesta della Stazione appaltante, la prova dell'avvenuta esecuzione degli stessi servizi attraverso “gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
La possibilità che la prova dell'avvenuta esecuzione dei servizi in questione possa essere raggiunta anche attraverso una semplice “copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”, e nulla più di ciò, impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi “Non rileva … la mancata realizzazione dei lavori … relativi”, dal momento che dell’esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione (che non verrebbe, del resto, nemmeno dalla produzione -pure reputata sufficiente dalla norma- degli “atti autorizzativi o concessori”).

Danilo Esposito

22/03/2015 DISSESTO IDROGEOLOGICO: STANZIATI ALTRI 50 MILIONI DI EURO

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Questo l’oggetto del decreto firmato lo scorso 17 marzo 2015 dall'ormai ex Ministro Maurizio Lupi.
 
Dei 50 milioni destinati agli interventi urgenti, il 34% (18 milioni di euro) sono destinati a interventi nelle regioni del Sud e l'8% (4 milioni di euro) al comune di Cesenaticodevastato un mese fa da un'alluvione.
 
Le risorse saranno ripartite tra i Provveditorati regionali per le Opere Pubbliche che dovranno coordinarsi con la Struttura tecnica di missione #italiasicura insediata presso la Presidenza del Consiglio.

22/03/2015 VARIANTI: COSA TRASMETTERE ALL'ANAC

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Varianti in corso d’opera In un comunicato i chiarimenti sulle informazioni e la documentazione da trasmettere all’Autorità.
 
Pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015: Art. 37, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). Riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera.
 
Il Comunicato fornisce dei chiarimenti sulla qualità degli accertamenti del Responsabile del procedimento in tema di varianti. Al comunicato è allegato un modulo per assicurare la chiarezza e la coerenza delle informazioni e degli atti da trasmettere.


clicca qui per il comunicato

Danilo Esposito

14/03/2015 SOGGETTI AGGREGATORI: DETERMINA ANAC N. 3

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L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in data 9.3.2015 la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 con la quale si affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA). Più in particolare è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture. 

Danilo Esposito

ATI: IN CASO DI FALLIMENTO IN PARTNER PUO' ESSERE CAMBIATO

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Il Consiglio di Stato con sentenza n.986 del 2/03/2015 in caso di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione, non si applica l’art. 37 comma 9 del d.lsg. 163/06, che introduce il principio di non modificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare, dato la necessità  per la stazione appaltante di essere «tempestivamente ed adeguatamente edotta delle vicende che colpiscano le imprese facenti parte di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo d’impresa, onde, (…) stabilire se proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge, purchè abbia i requisiti di qualificazione ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire ovvero in caso negativo se recedere dall’appalto

Danilo Esposito