CERCA GLI ARTICOLI

31/05/2015: NUOVO CODICE: RATING LEGALITA'

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Verrà, quasi certamente, inserito nel nuovo codice degli appalti, a dicembre 2014 già ne parlammo,  RATING: 3 STELLE ALLE AZIENDE NELLE GARE D'APPALTO ecco anche questo sarà uno dei criteri di valutazione dell'impresa, che verrà inserito come gia detto negli articoli precedenti nei criteri reputazionali.
Oggi le imprese interessate a comparire nell'albo tenuto dal Garante possono presentare domanda.

Danilo Esposito

31/05/2015: RICORSO ANCHE SE CI SONO I PRESUPPOSTI ANCHE CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

La più esperta sezione, la V, del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2568 del  22 maggio scorso ha chiarito che è possibile impugnare l'aggiudicazione provvisoria, fino all'avvenuta aggiudicazione definiva, infatti i giudici cosi confermano:

La controversia riguarda l’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto.
La sentenza di primo grado deve essere condivisa nella parte in cui dichiara ammissibile un’impugnazione di tale oggetto, in applicazione di pacifico orientamento giurisprudenziale (da ultimo C. di S., IV, 7 novembre 2014, n. 5497) che attribuisce ai partecipanti ad una gara pubblica per l’attribuzione di un contratto dell’Amministrazione la facoltà di impugnare anche l’aggiudicazione, appunto, provvisoria.
E’ vero che tale impugnazione diventa improcedibile qualora nelle more del giudizio intervenga l’aggiudicazione definitiva, che deve essere impugnata con motivi aggiunti, ma nel caso che ora occupa non risulta che tale evento si sia verificato.

31/05/2015: TELENOVELA COSTI DELLA SICUREZZA, POSSONO ESSERE INTEGRATI!

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO


Secondo il CdS sez. III con sentenza n. 2388 del 13/05/2015 la mancanza dell'indicazione dei costi della sicurezza aziendali nell'offerta possono essere integrati con il soccorso istruttorio, infatti la sentenza recita: 
l’obbligo di scorporo dei costi di sicurezza dal coacervo dell’offerta economica non emerge dalla specifica disciplina di gara e segnatamente dalla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovendosi in ogni caso privilegiare il favor partecipationis a fronte di clausole ambigue sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione; - detta conclusione è avvalorata dallo jus superveniens di cui all’art. 38 del d.l. n. 90 del 2014 che, anche se non applicabile ratione temporis, tende al superamento di un approccio strettamente formalistico agli oneri adempitivi dei concorrenti ai fini dell’ammissione alle gare per la selezione del contraente.

inoltre continua "Soccorre, invero, al riguardo la giurisprudenza che, in assenza del formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali, riconduce alla fase di verifica della congruità dell’offerta la valutazione dell’idoneità della stessa a soddisfare anche gli oneri non comprimibili indotti dalla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 3484 dell’ 8 luglio 2014; n. 280 del 21 gennaio 2014)."

23/05/2015: UE BLOCCA IL REVERSE CHANGE, BUONE NOTIZIE PER LO SPLIT PAYMENT?

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

La Commissione Ue ha comunicato al Consiglio che si oppone alla richiesta italiana di deroga per estendere la 'reverse charge' dell'Iva alla grande distribuzione, perché non è in linea con l'articolo 395 della direttiva sull'Iva. Lo comunica la stessa Commissione Ue, spiegando che lo 'split payment' è ancora sotto esame. La misura vale 730 milioni circa nel bilancio italiano.

23/05/2015: IACP 470 MILIONI

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Pubblicato in Gazzetta il decreto interministeriale che assegna alle Regioni circa 470 milioni di euro per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Comuni e ex Iacp e stabilisce i criteri per l’attuazione del programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Ora le regioni hanno 4 mesi (120 giorni) per selezionare e verificare gli interventi da finanziare e, infine, inviare la lista al ministero delle Infrastrutture. Porta Pia, sulla base degli elenchi regionali, assegnerà concretamente le risorse agli enti, con decreto. Poi toccherà nuovamente alle Regioni dare l'imput a Comuni e Iacp per appaltare i lavori. 

Danilo Esposito

23/05/2015 AVCPASS: LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL PASSOE NON COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO


da Nord Est Appalti 
A dirlo a chiare lettere è direttamente l’ANAC nella nota illustrativa al <<Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture>> attualmente in consultazione pubblica.

Nel secondo capitolo della nota illustrativa, dedicato alle “Cause di esclusione e soccorso istruttorio”, l’Authority sui contratti pubblici chiarisce i dubbi sulle conseguenze dovute alla mancata presentazione del PASSOE nella busta amministrativa del concorrente.

A pagina 8 della citata Nota, si legge:

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.

Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.


23/05/2015: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER RAGIONI DI URGENZA

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO


CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA DEL 9 MARZO 2015 N. 1159

In caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando, per ragioni di urgenza vi e’ l’obbligo di invitare almeno tre operatori economici a presentare offerte oggetto della negoziazione.

Le società A. S.n.c e B S.r.l., proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto contro il Comune di Cessalto, impugnando il provvedimento (determina n. 235 del 2 settembre 2013) con il quale questo aveva affidato, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l'appalto del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2013/2014 alla C. S.n.c.
Le ricorrenti si riservavano la proposizione di una successiva azione risarcitoria. Le tre società esponevano che il servizio di trasporto interessato era stato oggetto, poco prima, di una gara a procedura aperta per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, con facoltà di ulteriore aggiudicazione al medesimo aggiudicatario per ulteriori due anni, per un valore complessivo indicato per il primo biennio in euro 150.075,00.
Tale gara era andata deserta.
Le società deducenti avevano subito presentato all’Amministrazione altrettante istanze con le quali avevano domandato di essere invitate all’eventuale procedura negoziata che sarebbe stata indetta per l’assegnazione del servizio. Le loro istanze erano però rimaste prive di riscontro. E le istanti poco dopo avevano appreso che il Comune, senza interpellarle, aveva assegnato la commessa a trattativa privata alla controinteressata (che aveva già svolto il servizio negli anni precedenti), aumentando tuttavia il corrispettivo dell’appalto, rispetto al bando finito deserto, ad euro 110.609,90 annue.
Il primo Giudice, pur riconoscendo che la circostanza che la precedente gara fosse andata deserta autorizzava potenzialmente ad utilizzare il sistema di assegnazione indicato dagli artt. 56 e 57 d.lgs. n. 163/2006, ha riscontrato, però, “che la stazione appaltante ha alterato significativamente il dato economico del contratto prevedendo un aumento del corrispettivo del servizio originariamente previsto di circa 35.000 euro annui, inoltre  il Comune avrebbe dovuto estendere la propria trattativa ad almeno tre ditte.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),  Condanna il Comune di Cessalto al rimborso alle appellate costituite delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura complessiva, da dividere tra le seconde in parti uguali, di euro tremilacinquecento oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




23/05/2015: IRREGOLARE OFFRIRE UN RIBASSO ZERO


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO


I Giudici della sez. III del Palazzo Spada con la sentenza del 13/05/2015 n. 2400 hanno dichiarato inammissibile l'offerta presentata dall'impresa per l'esecuzione della progettazione dei lavori, con un prezzo pari a zero, in quanto «l'inutilizzabilità della formula (matematica) indicata nel bando, equivale a mancata offerta economica che, pur in mancanza di preclusione espressa nella lex specialis di gara, in conformità al disposto dell'art. 46, co. 1-bis, del codice dei contratti, realizza il difetto (..) di un elemento essenziale dell'offerta economica.»


Danilo Esposito



clicca qui per la sentenza

23/05/2015: SOCCORSO ISTRUTTORIO ANCHE PER ERRORI INERENTI LA POLIZZA

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Il TAR Campania con sentenza n. 2431 del 29/04/2015 ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara, per non aver versato l'importo esatto della cauzione provvisoria. Invero «il versamento di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quanto prescritto dal disciplinare di gara non integra una legittima causa di esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e, in tale ipotesi, l'impresa concorrente deve essere invitata dalla stazione appaltante ad integrare la cauzione, emendando così l'errore compiuto» infatti continuano i giudici "Dalla diversa formulazione letterale del sesto comma in relazione all’ottavo comma dell’art. 75, deve desumersi quindi l’intento del legislatore di ritenere sanabile o regolarizzabile l’incompleta prestazione della cauzione provvisoria, al contrario di quella definitiva che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto ed il cui mancato versamento giustifica l’esclusione dalla gara."


Danilo Esposito

16/05/2015: ASMEL vs ANAC: NON HA I REQUISITI

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Il consorzio Asmez e la società consortile Asmel non hanno i requisiti previsti dal Codice dei contratti per svolgere il ruolo di soggetti aggregatori degli appalti degli enti locali. Lo ha deciso l’Autorità nazionale anticorruzione che, anche a seguito di un esposto presentato dall’Ance, ha dichiarato che i due organismi non sono legittimati ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici.

fonte: ance

Danilo Esposito

16/05/2015: NUOVO CODICE: PIU' CRITERI REPUTAZIONALI

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO


Nel nuovo codice saranno previsti probabilmente più  criteri reputazionali  cioè oltre al fatturato e ai lavori eseguiti negli ultimi anni, sarà possibile guardare anche altri elementi, collegati alla storia dell'impresa, come il numero di appalti portati a termine nei tempi o le varianti richieste.

Danilo Esposito

16/05/2015: NUOVO CODICE: STOP APPALTI INTEGRATI

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Nel nuovo Codice 2016, in discussione al Senato, arriva una frenata per gli appalti integrati, infatti la norma sarà quella di bandire le gare sulla base del progetto esecutivo e solo in casi in cui l'appalto o la concessione prevedano l'esecuzione di lavori «caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per quelle cento dell'importo totale dei lavori» sarà possibile ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione e lavori.


Danilo Esposito

16/05/2015: SOCCORSO ISTRUTTORIO: LA MANCANZA DEL SUBAPPALTATORE PUO' ESSERE SANATA

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO


Il Tar Sicilia con la sentenza 1040 del 29/04/2015 ha sancito che anche la mancanza del nominativo del del subappaltare può essere sanata con il soccorso istruttorio, come ritiene il TAR 
"Ciò premesso ritiene il Collegio, confermando sul punto quanto indicato in sede cautelare, anche dal giudice d’appello, che la disposizione in parola trovi applicazione anche per il caso di omessa indicazione del nominativo del subappaltatore, proprio in virtù del richiamo, di tenore ampliativo, effettuato dall’articolo 46, comma 1 ter, cit., che consente di utilizzare il soccorso istruttorio anche nell’ipotesi di carenze diverse da quelle afferenti i requisiti di ordine generale."

Danilo Esposito

10/05/2015: AVVOCATO UE NO A PIU' CONTRIBUTI UNIFICATI PER UN RICORSO

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

L'avvocato Ue non è preoccupato dell'importo del contributo unificato richiesto per un ricorso relativo agli appalti dato che un azienda che partecipa ad un gara di 200.000 euro o superiore ha mezzi economici e finanziati per sostenere un tributo giudiziario di  2.000, 4.000 o 6.000 euro, a seconda dei casi, il problema invece riguarda il pagamento del contributo ad ogni mossa aggiuntiva, diventando cosi «un ostacolo al diritto di accesso alla giustizia come stabilito dall'articolo 47 della Carta». 

Per l'avvocato questo sistema «può vanificare il ricorso ad un'azione giurisdizionale dal punto di vista economico, anche se persegue effettivamente lo scopo legittimo di coprire i costi dell'amministrazione della giustizia e di scoraggiare le azioni temerarie». 

A giorni si attende il provvedimento della Corte Europea, che di solito non è contraria all'orientamento dell'avvocato generale incaricato di istruire la causa.

Danilo Esposito

fonte: il sole 24 ore

10/05/2015 RICORSO: LA NOTIFICA DEVE ESSERE EFFETTUATA ALLA COSTITUENDA ATI

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Se è necessario impugnare un provvedimento amministrativo nei confronti, oltre che dell’Amministrazione che ha bandito una gara, anche di un controinteressato, rappresentato da un’Ati costituenda, il relativo ricorso giurisdizionale a chi va notificato per non incorrere in una causa di inammissibilità dell’azione?
Risolve il quesito il Consiglio di Stato, con sentenza della Sesta Sezione depositata il 4 maggio 2015.
Secondo il Supremo Consesso, nelle controversie in tema di gare pubbliche la notificazione del ricorso alla sola impresa capogruppo e mandataria della costituenda ATI è sufficiente ai fini dell’adempimento delle formalità previste dall’art. 41 c.p.a. (tra varie, Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n.3752), in ragione del vincolo che astringe le imprese raggruppande.
Infatti, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, che la legge ha ammesso a partecipare alle gare, vale il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti vanno riferiti all’impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento. 
Da tale principio, che identifica nell’impresa capogruppo il punto di riferimento unitario di una costituenda ATI e dal relativo fondamento giuridico, costituito dall’essere dotata – la stessa capogruppo – di uno speciale potere di rappresentanza conferitole dalle imprese raggruppande attraverso l’impegno a stipulare mandato collettivo speciale (art. 37, comma 8, Codice dei contratti), inteso come preliminare di mandato sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancata realizzazione dell’evento dell’aggiudicazione in favore del costituendo raggruppamento temporaneo, si deduce che la notifica del ricorso all’impresa capogruppo di un’ATI si rivela sufficiente al fine dell’esatta instaurazione del contraddittorio e della valida instaurazione del giudizio.
D’altra parte, anche la giurisprudenza più rigorosa (si veda Cons. Stato, V, 19 giugno 2006, n.3579), ritiene che l’omessa notifica del ricorso a tutte le imprese mandanti di un raggruppamento temporaneo potrebbe integrare al massimo la nullità (non già l’inesistenza) dell’atto introduttivo, considerata la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti di cui la mandataria è investita, con la conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. richiamato per effetto del c.d. rinvio esterno dal cod. proc. amm., per effetto della costituzione in giudizio delle suddette imprese.
Nel caso di specie, pertanto, dove si era appunto verificata, comunque, la costituzione in giudizio della mandante, che si è difesa con memoria diffusa sulla questione di merito, il Collegio ha ritenuto essersi verificata una  causa di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Danilo Esposito


fonte: il quotidiano della pubblica amministrazione