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NovisPro&MadeAppalti

NovisPro, società leader nella consulenza nel settore degli appalti pubblici e MadeAppalti specializzata nell'informazione nel medesimo settore, hanno stretto una partnership per dare il più ampio ventaglio di servizi alle aziende del comparto dei lavori pubblici.

Se vuoi accedere all'offerta per la preparazione della documentazione della busta amministrativa, al prezzo di 40€, manda una mail a novis.made@gmail.com, scrivendo il CIG  della gara alla quale vuoi partecipare e un contatto telefonico, ti richiamerà lo staff della NovisPro per darti tutte le spiegazioni.

Grazie per la fiducia.

Danilo Esposito

Amministratore MadeAppalti






13/06/2015: RISPOSTE A FAQ: INTERPRETAZIONE AUTENTICA SOLO SE NON CONTRARIA AL BANDO

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Il TAR Lombardia con sentenza 1294 del 04/06/2015 ha chiarito che le risposte alle FAQ «costituiscono una sorta di interpretazione autentica» solo se dette risposte «possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, a rendere chiaro e comprensibile il significato e la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione».

13/06/2015: DURC CON UN CLICK

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Dal 1° luglio si potrà verificare in tempo reale se un’impresa o un lavoratore autonomo è in regola con i contributi e gli adempimenti nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle casse edili (quest’ultima soltanto per le aziende dell’edilizia). A prevedere la novità è stato il dl n. 34/2014 (convertito dalla legge n. 78/2014) attuata dal dm 30 gennaio, pubblicato sulla GU n. 125/2015, in vigore dal prossimo 16 giugno relativamente alle norme degli art. 3, commi 2 e 3 (requisiti di regolarità), art. 5 (procedure concorsuali) e art. 8 (cause ostative alla regolarità).

Il decreto è stato chiaro «sono inoltre sono abrogate tutte le disposizione di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo» dunque niente più obbligo di passare per l'Avcpass. 


Danilo Esposito

13/06/2015: COMMISSIONE UE VIA LIBERA ALLO SPLIT PAYMENT, MA COME FUNZIONA?

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Solo il Consiglio adesso può salvarci, parola dei costruttori, dopo che ieri la Commissione UE, che stava valutando la fattibilità dello split, ha dato il via libera.

In base alla norma dello split payment, che fa parte della legge di Stabilità, le amministrazioni pubbliche pagano al fornitore la somma dovuta ma versano l'Iva direttamente all'erario.

Come funziona lo split payment da un punto di vista contabile

 Supponiamo di dover emettere una fattura di €100.000,00 + IVA 22%, questa dovrà indicare:
  • che l’IVA di €22.000,00 è soggetta a split payment
  • il totale fattura per €122.000,00 (€100.000,00 + €22.000,00); 
  • netto da pagare €100.000,00
l’impresa quindi registrerà il credito verso l’ente pubblico, annotando in contropartita l’IVA e la voce di ricavo come si è sempre fatto.
CONTODAREAVERE
Conto ricavi€100.000,00
IVA Vendite€22.000,00
Cliente PA€122.000,0
A questo punto, per aggiornare il conto IVA a debito (come detto, l’IVA split payment non concorre al debito IVA) ed il credito verso la PA va fatta una registrazione di rettifica specifica. L’importo IVA andrà stornato dal totale del credito verso l’ente pubblico e contestualmente andrà diminuito l’importo del debito registrato nel conto IVA Vendite, come si vede nella registrazione successiva.

CONTODAREAVERE
Cliente PA€22.000,00
IVA Vendite€22.000,00




07/06/2015: OMESSA DICHIARAZIONE, ESCLUSIONE SOLO SE MANCA IL REQUISITO

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Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza 2662 del 26/05/2015 ha ribadito che "ove l’onere di rendere la dichiarazione ex art. 38 non sia contemplato a pena di esclusione dalla lex specialis, l'esclusione può essere disposta non già per l'omissione di siffatta dichiarazione ma soltanto laddove sia effettivamente riscontrabile l'assenza del requisito in questione; conf. altresì Cons. Stato, Ad. plen. n. 21 del 2012 e, sulla scia di queste due ultime decisioni, su fattispecie per certi versi simili a quella odierna, Cons. Stato, sez. VI, nn. 4907/2014 e 5890/2014; cfr. , più di recente, Cons. Stato, Ad. plen. n. 16 del 2014 per una impostazione, e in una prospettiva, “sostanzialistica” del problema e per un’attenuazione dell’obbligo di rendere la dichiarazione ex art. 38 da parte di tutte le persone abilitate ad agire per l’attuazione degli scopi societari. 

Danilo Esposito

07/06/2015: NUOVO CODICE: MANODOPERA LOCALE

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Nel DDL al Senato, che sta gettando le basi per il nuovo  codice degli appalti, che grosso modo dovrà entrare in vigore a metà 2016, conterrà anche dei criteri premiali per le imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale.






Danilo Esposito

31/05/2015: NUOVO CODICE: RATING LEGALITA'

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Verrà, quasi certamente, inserito nel nuovo codice degli appalti, a dicembre 2014 già ne parlammo,  RATING: 3 STELLE ALLE AZIENDE NELLE GARE D'APPALTO ecco anche questo sarà uno dei criteri di valutazione dell'impresa, che verrà inserito come gia detto negli articoli precedenti nei criteri reputazionali.
Oggi le imprese interessate a comparire nell'albo tenuto dal Garante possono presentare domanda.

Danilo Esposito

31/05/2015: RICORSO ANCHE SE CI SONO I PRESUPPOSTI ANCHE CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

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La più esperta sezione, la V, del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2568 del  22 maggio scorso ha chiarito che è possibile impugnare l'aggiudicazione provvisoria, fino all'avvenuta aggiudicazione definiva, infatti i giudici cosi confermano:

La controversia riguarda l’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto.
La sentenza di primo grado deve essere condivisa nella parte in cui dichiara ammissibile un’impugnazione di tale oggetto, in applicazione di pacifico orientamento giurisprudenziale (da ultimo C. di S., IV, 7 novembre 2014, n. 5497) che attribuisce ai partecipanti ad una gara pubblica per l’attribuzione di un contratto dell’Amministrazione la facoltà di impugnare anche l’aggiudicazione, appunto, provvisoria.
E’ vero che tale impugnazione diventa improcedibile qualora nelle more del giudizio intervenga l’aggiudicazione definitiva, che deve essere impugnata con motivi aggiunti, ma nel caso che ora occupa non risulta che tale evento si sia verificato.

31/05/2015: TELENOVELA COSTI DELLA SICUREZZA, POSSONO ESSERE INTEGRATI!

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Secondo il CdS sez. III con sentenza n. 2388 del 13/05/2015 la mancanza dell'indicazione dei costi della sicurezza aziendali nell'offerta possono essere integrati con il soccorso istruttorio, infatti la sentenza recita: 
l’obbligo di scorporo dei costi di sicurezza dal coacervo dell’offerta economica non emerge dalla specifica disciplina di gara e segnatamente dalla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovendosi in ogni caso privilegiare il favor partecipationis a fronte di clausole ambigue sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione; - detta conclusione è avvalorata dallo jus superveniens di cui all’art. 38 del d.l. n. 90 del 2014 che, anche se non applicabile ratione temporis, tende al superamento di un approccio strettamente formalistico agli oneri adempitivi dei concorrenti ai fini dell’ammissione alle gare per la selezione del contraente.

inoltre continua "Soccorre, invero, al riguardo la giurisprudenza che, in assenza del formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali, riconduce alla fase di verifica della congruità dell’offerta la valutazione dell’idoneità della stessa a soddisfare anche gli oneri non comprimibili indotti dalla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 3484 dell’ 8 luglio 2014; n. 280 del 21 gennaio 2014)."

23/05/2015: UE BLOCCA IL REVERSE CHANGE, BUONE NOTIZIE PER LO SPLIT PAYMENT?

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La Commissione Ue ha comunicato al Consiglio che si oppone alla richiesta italiana di deroga per estendere la 'reverse charge' dell'Iva alla grande distribuzione, perché non è in linea con l'articolo 395 della direttiva sull'Iva. Lo comunica la stessa Commissione Ue, spiegando che lo 'split payment' è ancora sotto esame. La misura vale 730 milioni circa nel bilancio italiano.

23/05/2015: IACP 470 MILIONI

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Pubblicato in Gazzetta il decreto interministeriale che assegna alle Regioni circa 470 milioni di euro per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Comuni e ex Iacp e stabilisce i criteri per l’attuazione del programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Ora le regioni hanno 4 mesi (120 giorni) per selezionare e verificare gli interventi da finanziare e, infine, inviare la lista al ministero delle Infrastrutture. Porta Pia, sulla base degli elenchi regionali, assegnerà concretamente le risorse agli enti, con decreto. Poi toccherà nuovamente alle Regioni dare l'imput a Comuni e Iacp per appaltare i lavori. 

Danilo Esposito

23/05/2015 AVCPASS: LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL PASSOE NON COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE

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da Nord Est Appalti 
A dirlo a chiare lettere è direttamente l’ANAC nella nota illustrativa al <<Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture>> attualmente in consultazione pubblica.

Nel secondo capitolo della nota illustrativa, dedicato alle “Cause di esclusione e soccorso istruttorio”, l’Authority sui contratti pubblici chiarisce i dubbi sulle conseguenze dovute alla mancata presentazione del PASSOE nella busta amministrativa del concorrente.

A pagina 8 della citata Nota, si legge:

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.

Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.


23/05/2015: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER RAGIONI DI URGENZA

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CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA DEL 9 MARZO 2015 N. 1159

In caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando, per ragioni di urgenza vi e’ l’obbligo di invitare almeno tre operatori economici a presentare offerte oggetto della negoziazione.

Le società A. S.n.c e B S.r.l., proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto contro il Comune di Cessalto, impugnando il provvedimento (determina n. 235 del 2 settembre 2013) con il quale questo aveva affidato, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l'appalto del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2013/2014 alla C. S.n.c.
Le ricorrenti si riservavano la proposizione di una successiva azione risarcitoria. Le tre società esponevano che il servizio di trasporto interessato era stato oggetto, poco prima, di una gara a procedura aperta per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, con facoltà di ulteriore aggiudicazione al medesimo aggiudicatario per ulteriori due anni, per un valore complessivo indicato per il primo biennio in euro 150.075,00.
Tale gara era andata deserta.
Le società deducenti avevano subito presentato all’Amministrazione altrettante istanze con le quali avevano domandato di essere invitate all’eventuale procedura negoziata che sarebbe stata indetta per l’assegnazione del servizio. Le loro istanze erano però rimaste prive di riscontro. E le istanti poco dopo avevano appreso che il Comune, senza interpellarle, aveva assegnato la commessa a trattativa privata alla controinteressata (che aveva già svolto il servizio negli anni precedenti), aumentando tuttavia il corrispettivo dell’appalto, rispetto al bando finito deserto, ad euro 110.609,90 annue.
Il primo Giudice, pur riconoscendo che la circostanza che la precedente gara fosse andata deserta autorizzava potenzialmente ad utilizzare il sistema di assegnazione indicato dagli artt. 56 e 57 d.lgs. n. 163/2006, ha riscontrato, però, “che la stazione appaltante ha alterato significativamente il dato economico del contratto prevedendo un aumento del corrispettivo del servizio originariamente previsto di circa 35.000 euro annui, inoltre  il Comune avrebbe dovuto estendere la propria trattativa ad almeno tre ditte.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),  Condanna il Comune di Cessalto al rimborso alle appellate costituite delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura complessiva, da dividere tra le seconde in parti uguali, di euro tremilacinquecento oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




23/05/2015: IRREGOLARE OFFRIRE UN RIBASSO ZERO


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I Giudici della sez. III del Palazzo Spada con la sentenza del 13/05/2015 n. 2400 hanno dichiarato inammissibile l'offerta presentata dall'impresa per l'esecuzione della progettazione dei lavori, con un prezzo pari a zero, in quanto «l'inutilizzabilità della formula (matematica) indicata nel bando, equivale a mancata offerta economica che, pur in mancanza di preclusione espressa nella lex specialis di gara, in conformità al disposto dell'art. 46, co. 1-bis, del codice dei contratti, realizza il difetto (..) di un elemento essenziale dell'offerta economica.»


Danilo Esposito



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23/05/2015: SOCCORSO ISTRUTTORIO ANCHE PER ERRORI INERENTI LA POLIZZA

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Il TAR Campania con sentenza n. 2431 del 29/04/2015 ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara, per non aver versato l'importo esatto della cauzione provvisoria. Invero «il versamento di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quanto prescritto dal disciplinare di gara non integra una legittima causa di esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e, in tale ipotesi, l'impresa concorrente deve essere invitata dalla stazione appaltante ad integrare la cauzione, emendando così l'errore compiuto» infatti continuano i giudici "Dalla diversa formulazione letterale del sesto comma in relazione all’ottavo comma dell’art. 75, deve desumersi quindi l’intento del legislatore di ritenere sanabile o regolarizzabile l’incompleta prestazione della cauzione provvisoria, al contrario di quella definitiva che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto ed il cui mancato versamento giustifica l’esclusione dalla gara."


Danilo Esposito