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DICHIARAZIONI MANCANTI: NIENTE ESCLUSIONE, BASTA LA SANZIONE! PRIMI EFFETTI ART. 39 c. 2bis

Nel corso di una gara del Comune di Angri, espletata attraverso la piattaforma ASMECOMM un concorrente ha omesso di far sottoscrivere la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 38 anche ai direttori tecnici, "grazie" al comma 2-bis dell’art. 38 del Codice Appalti, introdotto dall’art. 39, comma 1 della legge n. 114/2014, la Stazioni Appaltanti "non ha potuto far a meno" di non escludere dalla partecipazione alla gara il concorrente la cui documentazione denota una “mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni” quindi è stato possibile disporre la richiesta di integrazione entro 10 giorni e il pagamento della sanzione a valere sulla cauzione provvisoria.

Le modifiche apportate in sede di conversione del DL n. 90/2014 iniziano a sortire i primi effetti sulla procedure di gara in corso. 


l'ANAC modifica l'art. 38 comma 1 lett. B

Il Consiglio dell'Adunanza per garantire maggiore controllo negli appalti pubblici con la Determinazione 2/2014 ha ritenuto che:

1. La verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lett. b), del  Codice dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento  dell’attestato di qualificazione – deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati  dal comma 2-bis dell'art. 85 (Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ) del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità  morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione. 

2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art.  67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) in  relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera – non più sulla base della mera  pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un  provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del  divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.

3. E’ possibile procedere all'emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi  infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di  procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti  censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del Codice antimafia.

Indicazione obbligatoria del subappaltatore - Consiglio di Stato 4405/2014

Consiglio di Stato Sez. II 28/08/2014 n.4405/2014
Necessità di indicazione del subappaltatore in sede di offerta
L'art. 118, comma 2, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui vi sia il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione".
es. se in un appalto fosse presente una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, OG13 in III, e questa sarebbe pari al 20% dell'appalto, oggi con il disposto del c.s. in sede di offerta il concorrente deve obbligatoriamente inserire il nominativo e la documentazione del subappaltatore. Questa nuova disposizione non deve confondersi con la già esistente necessita di partecipare in ATI se l'azienda non possiede una categoria SIOS che supera il 15%, qui non parliamo di SIOS ma di categorie a qualificazione obbligatoria.
si riporta lo schema:
CATEGORIE SIOS (in mancanza, obbligo di ATI se supera il 15%):OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro in mancanza, obbligo di indicare il subappaltatore): OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG11, OG12 , OG13, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35





"ANTIMAFIA PER ATTESTATO SOA" Atto di segnalazione ANAC n. 1 del 2 settembre 2014

19/09/2014


Atto  di segnalazione


Inviato al Governo un Atto di segnalazione in merito alle verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione.


Inviato dall’Autorità nazionale anticorruzione al Governo l’Atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 per suggerire l’opportunità di una revisione della normativa, al fine di statuire in maniera chiara ed espressa l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola comunicazione antimafia. Secondo l’Autorità, inoltre, si rende necessario un intervento di modifica dell’art. 97 del Codice antimafia volto a chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, chiarire con quali modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia.

1. Premessa  

L’Autorità nazionale anticorruzione, avendo assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima, disposta dall’art. 19, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in Legge 11 agosto 2014, n. 114,  nell’esercizio del potere di segnalazione al Governo ed al Parlamento di cui all’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nel prosieguo, “Codice”), intende formulare alcune osservazioni in merito all’applicazione del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b), del Codice con l’art. 78 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nel seguito Regolamento), derivanti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (di seguito Codice antimafia).

Al riguardo si osserva che tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell’attestato di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, è richiesta – ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) dello stesso Codice, richiamato dall’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 – l’assenza della pendenza del procedimento “per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”.
La Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965 n. 575, richiamate dal citato articolo 38, comma 1, lett. b), sono state abrogate per effetto dell’entrata in vigore del Codice antimafia e, pertanto, i richiami normativi contenuti nello stesso art. 38 a tali fonti, devono ritenersi sostituiti con le nuove disposizioni in materia. 

In particolare l’art. 3 della Legge. n. 1423/1956 deve intendersi sostituito dall’art. 6 (tipologia delle misure e loro presupposti)  del Codice antimafia, mentre l’art. 10 della Legge n. 575/1965 deve intendersi sostituito dall’art. 67 (effetti delle misure di prevenzione) dello stesso decreto legislativo.

Al riguardo occorre sottolineare che le disposizioni del Codice antimafia (ed in particolare, per gli aspetti che qui rilevano, quelle del Libro II, entrate in vigore il 13 febbraio 2013 a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 nella G.U. del 13 dicembre 2012) costituiscono ius superveniens rispetto al Codice dei contratti ed alla relativa disciplina attuativa (recata dal Regolamento). Esse, inoltre, non si limitano ad una mera ricognizione del contenuto delle norme che hanno sostituito (art. 3 Legge n. 1423/1956 e art. 10 Legge n. 575/1965) ma lo innovano attraverso l’espressa inclusione degli attestati di qualificazione in seno al citato art. 67.
Deve ritenersi, pertanto, che il Codice antimafia, pur non prevedendo l’abrogazione espressa del citato art. 38, comma 1 lett. b), abbia senz’altro innovato la disciplina dettata da tale disposizione.
Pertanto, al fine di consentire agli operatori del settore di agire nell’ambito di un sistema normativo chiaro ed univoco, appare necessario un intervento di modifica delle disposizioni normative del Codice antimafia e del Codice dei contratti, che armonizzi le disciplina in materia di verifiche antimafia.

2. Verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione  

Alcune criticità sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, con particolare riferimento alla tipologia di documentazione da acquisire per le verifiche antimafia in sede di rilascio dell’attestato di qualificazione da parte delle SOA.

In particolare, posto che l'art. 67 del Codice antimafia ricomprende espressamente l'attestazione di qualificazione tra i provvedimenti il cui rilascio è condizionato dalle verifiche antimafia, occorre chiarire se le SOA siano tenute ad affettuare le verifiche acquisendo soltanto la “comunicazione antimafia” o se le medesime debbano acquisire, altresì, l’“informazione antimafia”.
Al riguardo occorre sottolineare che ai sensi dell’art. 83 del Codice antimafia le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti ivi indicati “(…) devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67”. 

A sua volta, il citato art. 84 stabilisce, al comma 1, che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dalla informazione antimafia. Lo stesso articolo chiarisce, quindi, al comma 2, che “la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67”, mentre al comma 3 chiarisce che “l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”. 
Il generico rinvio operato dal citato art. 83 alla documentazione antimafia di cui all’art. 84, ai fini del rilascio (anche) degli attestati di qualificazione – quali provvedimenti indicati nell’art. 67 – non consente di individuare con chiarezza se le SOA ai fine del rilascio dei predetti attestati sono tenute ad acquisire l’informazione antimafia o la comunicazione antimafia, entrambe previste nello stesso art. 84.

Invero, la disamina delle disposizioni del Codice Antimafia in materia di informazione antimafia contenute in particolare negli articoli 84, comma 3, e 90 e segg., conduce a ritenere come tassativo l’elenco dei rapporti sottoposti a tale verifica, il quale non include la categoria dei provvedimenti amministrativi nella quale vanno ricondotte le attestazioni di qualificazione (iscrizioni ed abilitazioni) (in tale senso la nota n. 13315/1(5) del 22 luglio 2014 del Ministero dell’Interno).
Da quanto sopra, pertanto, sembrerebbe derivare che ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione – quale provvedimento contemplato nell’art. 67, richiamato dall’art. 83 – sia necessaria l’acquisizione della sola comunicazione antimafia.
Tale obbligo per le SOA, tuttavia, dovrebbe essere esplicitato con maggiore chiarezza nelle disposizioni di riferimento.
A ciò si aggiunga che, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il Codice antimafia prevede agli articoli 96 e seguenti, l’istituzione della “banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”. L’accesso a tale banca dati è limitato ai soggetti di cui all’art. 97 dello stesso decreto legislativo, come di seguito elencati:

a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2; 
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
c) gli ordini professionali;
c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Fino all’attivazione della predetta Banca dati, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, acquisiscono la documentazione antimafia direttamente dalle Prefetture competenti ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 2 e dell’art. 90, commi 1 e 2 del Codice antimafia; per il rilascio di tale documentazione devono osservarsi i termini di cui agli articoli 88 e 92 dello stesso decreto legislativo (art. 99, comma 2-bis).

Al riguardo (come pure affermato dal Ministero dell’Interno, nella citata nota n. 13315/1(5) del 22 luglio 2014), le SOA non sono espressamente indicate in tale elenco e, dunque, non sarebbero abilitate a consultare il sistema informativo istituito dall’art. 96 del Codice antimafia. Sistema informativo che, peraltro, al momento non è ancora attivo.
Sussiste, quindi, anche in relazione a tale aspetto, la necessità di un intervento di modifica delle fonti di riferimento, posto che da un lato, si prevede, ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione (quale provvedimento contemplato nell’art. 67 richiamato dall’art. 83), la necessità che venga acquisita la comunicazione antimafia, dall’altro che tale acquisizione avvenga attraverso un sistema informativo al quale possono accedere esclusivamente i soggetti indicati  nell’art 97 del Codice antimafia, tra i quali non sono espressamente incluse le SOA.
3. Conclusioni  

Alla luce delle considerazioni esposte, l’Autorità suggerisce l’opportunità di una revisione delle disposizioni sopra richiamate, al fine di statuire in maniera chiara ed espressa l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola comunicazione antimafia. 
Si rende, altresì, necessario un intervento di modifica dell’art. 97 del Codice antimafia volto a chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, chiarire con quali modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia.

Approvato dal Consiglio nell’adunanza del 2 settembre 2014.
Il Presidente  Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio 17 settembre 2014

Il Segretario: Maria Esposito


Sulla G.U. il Decreto Sblocca Italia

Ieri è stato promulgato il Decreto Legge 133/2014, cosiddetto "SBLOCCA ITALIA"  composto da 45 articoli suddivisi nei seguenti Capitoli:
  • Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri
  • Capo II - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni
  • Capo III - Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico
  • Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica
  • Capo V - Misure per il rilancio dell'edilizia
  • Capo VI - Misure urgenti in materia di porti e aeroporti
  • Capo VII - Misure urgenti per le imprese
  • Capo VIII - Misure urgenti in materia ambientale
  • Capo IX - Misure urgenti in materia di energia
  • Capo X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali

Il capo I è quello ci ci interessa maggiormenteper quanto riguarda le opere infrastrutturali si sono seguiti quattro criteri: semplificazione burocratica, cantierabilità delle opere, aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali e semplificazione edilizia. Le opere riguardano le ferrovie, le strade, le opere nelle grandi aree urbane (Torino - passante ferroviario e metropolitana, Firenze - tramvia, Roma - metropolitana, Napoli - metropolitana), gli aeroporti di Malpensa, Venezia, Genova, Firenze, Fiumicino, Salerno

Elenco opere decreto Sblocca Italia

Opere sbloccate con norme di semplificazione
  1. Alta velocità / Alta capacità Napoli-Bari
  2. Linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina
  3. Interventi infrastrutturali negli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Genova, Firenze, Salerno
  4. Autostrada Orte-Mestre


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 31 dicembre 2014

  1. Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino
  2. Completamento sistema idrico Basento-Bradano, settore G
  3. Asse autostradale Trieste-Venezia, terza corsia
  4. Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna-Lecce
  5. Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 30 giugno 2015

  1. Un lotto costruttivo della AV/AC Verona-Padova
  2. Completamento asse viario Lecco-Bergamo
  3. Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia
  4. Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1
  5. Terzo Valico dei Giovi dell'Alta velocità Milano-Genova
  6. Continuità degli interventi per il Nuovo Tunnel del Brennero
  7. Quadrilatero autostradale Umbria-Marche
  8. Completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli
  9. Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna
  10. Rifinanziamento dell’art.1 comma 70 della legge 147/2014 (manutenzione straordinaria Anas per ponti, viadotti e gallerie)


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 31 agosto 2015

  1. Metropolitana di Torino
  2. Tramvia di Firenze
  3. Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno-Reggio dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia
  4. Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello
  5. Adeguamento della statale 372 “Telesina” tra Caianello e Benevento
  6. Completamento della statale 291 in Sardegna
  7. Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”;
  8. Collegamento stradale Masserano-Ghemme
  9. Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR
  10. Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo
  11. Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina
  12. Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia
  13. Aeroporti di Firenze e Salerno
  14. Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo


Parola d’ordine: semplificazione (Adunanza Plenaria del 30 Luglio 2014, n.16) di Alessandro Vetrano

Con la sentenza in oggetto, il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa, segna un punto di flesso che potrebbe aprire uno spiraglio, concreto, verso la semplificazione della documentazione per la partecipazione alle gare d’appalto.
I fatti agitati nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2014, muovono dall’ordinanza di rimessione della III sezione del Consiglio di Stato del 29 aprile 2014, n. 2214, nella quale si richiedeva un chiarimento definitivo relativo alla “necessità (o meno) dell’indicazione nominativa, nella dichiarazione sostitutiva depositata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di tutte le persone munite della rappresentanza legale della società che devono possedere i requisiti morali prescritti dalla predetta disposizione“.
Nel fornire la soluzione che appresso indicheremo, si evidenzia che la Plenaria ha ritenuto opportuno vagliare anche un’altra questione di diritto fondamentale, ovverosia la “tenuta” della mera dichiarazione di assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice (e, cioè, senza l’indicazione delle singole cause ostative).
Riassumendo, la Plenaria in commento ha fornito delle indicazioni circa:
  1. - la genericità della dichiarazione relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice;
  2. - la mancata indicazione nominativa dei legali rappresentanti ai quali si riferiscono i requisiti di moralità personali.
Quanto alla prima questione, il massimo consesso chiarisce che <<Un’interpretazione delle dichiarazioni de quibus coerente con i principi di ragionevolezza, di buona fede e di conservazione degli effetti giuridici, impone, infatti, di riferire, di volta in volta, il contenuto delle stesse alla persona giuridica concorrente o alle persone fisiche munite, nell’ambito della compagine societaria, di poteri rappresentativi, a seconda del referente soggettivo all’uopo preso in considerazione nelle varie fattispecie di cui al paradigma normativo citato.>>
Quanto, invece, alla seconda questione, l’Adunanza ha ritenuto che <<mentre deve escludersi l’ammissibilità di dichiarazioni riferite a persone non identificate e non identificabili, deve, al contrario, giudicarsi consentita, anche in applicazione dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni riferite a persone (ancorchè non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.
Aggiunge inoltre che <<In ordine, invece, alla configurabilità della responsabilità penale in capo al soggetto che dichiari falsamente qualità personali, stati o fatti di altri soggetti (che costituisce il più forte ed efficace presidio dell’affidabilità del sistema delle dichiarazioni sostitutive), ancorchè non menzionati nominativamente nella dichiarazione, basti rilevare che la già riscontrata agevole identificabilità (mediante l’accesso al registro delle imprese) delle persone a cui si riferisce la dichiarazione e (soprattutto) la logicamente presupposta loro conoscenza da parte del dichiarante implicano la sicura individuazione nella fattispecie considerata degli estremi (soggettivi ed oggettivi) del reato di falso>>.
Concludendo la Plenaria ci indica, con un lodevole sforzo ermeneutico,  la strada maestra verso la semplificazione delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, avendo considerato altresì l’imminente conversione in legge del D.L. 90, il cui art. 39 viene identificato quale “procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio” nonché come vero e proprio cambio di rotta nell’utilizzo di tale strumento e delle cause di esclusione in quanto, in seguito alla definitiva approvazione del Decreto legge 90, l’esclusione dalla procedura sarà inevitabilmente configurabile come <<sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie)>>.
Si riportano i principi di diritto affermati:
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

ATI SOVRABBONDANTI - Comunicato Presidente ANAC

Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014

Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti”.
Al fine di chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti contenute nella Determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012 BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” si osserva quanto segue.
Nella citata determinazione si è rilevato come la costituzione di un raggruppamento che presenti connotazioni “macroscopicamente” anticoncorrenziali si porrebbe in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, al pari dell’art. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. Nel medesimo atto si è inoltre evidenziato che la possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento “sovrabbondante”.

Le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono, quindi, essere intese nel senso che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che l’esclusione non potrà mai essere automatica. Infatti, qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento ha l’onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l’opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del contratto. Nell’ambito della valutazione di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potrà essere disposta l’esclusione dalla gara.
                                                                                               
Raffaele Cantone

Lettera al Presidente del Consiglio

Napoli, 02/09/2014


Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo RENZI
e p.c.
Ill.mo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio LUPI
Ill.mo Presidente dell'A.N.A.C. Raffaele Cantone


Oggetto: chiarimenti in merito al co. 2 bis dell'Art. 38 del D.Lgs. 163/06 (Codice degli Appalti)


Ill.mo Presidente Renzi,
le scrivo perché credo fortemente che lei possa cambiare le sorti di questo paese.
In merito alle modifiche che stiamo assistendo al Codice degli Appalti, legittimi in questo momento storico perché il settore equivale a circa il 15% del PIL, c'è una modifica all'art. 38 del Codice, pilastro di tutto il settore, dove viene aggiunto il co. 2 bis, che recita testualmente:

"2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte."

Oltre alla difficile interpretazione, il comma aggiunto praticamente sanziona le aziende con una multa laddove prima c'era solo l'esclusione, questa è semplificazione o aiuto alle aziende? è come se un cittadino andando in Comune per richiedere un certificato non alleghi alla richiesta la carta di identità e gli venga fatta una multa...
Parlo con cognizione di causa perché il mio lavoro è pepare la documentazione amministrativa per partecipare alle gare d'appalto, sembrava una chimera l'art. 46 in riferimento ai motivi di esclusione, e adesso "cambiate" tutto mettendo oltre all'esclusione anche la multa!
Spero di aver fatto il mio dovere da buon italiano, forse fra le troppe cose che sta facendo in questo periodo le sarà sfuggito quest'articolo che potrebbe creare grossi ma grossi problemi alle aziende.
Grazie per l'attenzione, se l'avesse ritenuta opportuna.












Bozza Decreto Sblocca Italia…caro AVCpass, ci vediamo a Gennaio! di Alessandro Vetrano


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***questo articolo è antecedente alla pubblicazione del decreto, nel quale non è prevista nessuna posticipazione***

Bozza Decreto Sblocca Italia…caro AVCpass, ci vediamo a Gennaio! 

Al varo del CdM il testo del Decreto denominato “Sblocca Italia”.
Nella bozza del decreto, ennesimo che interviene pesantemente sull’ormai martoriato Codice “De Lise”, oltre all’art. 18 rubricato “Sblocca cantieri minori” nel quale si introduce una presunta nuova procedura sperimentale per l’affidamento di appalti di lavori compresi far 200.000 € e 1.000.000 €, vi segnalo:
ART. 16 (Differimento AVCpass)
1. All’articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “1° luglio 2014″ sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015“. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.”

ART. 8 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)
1. OMISSIS.
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
di Alessandro Vetrano fonte: Nord Est Appalti

Passo dopo Passo le slide del Governo - Appalti

Il C.M. odierno ha affrontato soprattutto la questione appalti, con la promessa degli investimenti e un aggiornamento della normativa che si allineerà a quella Europea.
Questo il link per le slide Passo dopo Passo

Danilo ESPOSITO

Sblocca-Italia: 10 miliardi in un anno per gli appali

Con il dl «sblocchiamo 4,6 miliardi per cinque investimenti aeroportuali» e «3,8 miliardi per opere cantierabili da subito», ha detto il premier: «Nei prossimi 12 mesi dieci miliardi saranno destinati a sbloccare le opere». 
Tra le misure nel provvedimento, i commissari straordinari con poteri sostitutivi del premier per aggirare blocchi e rallentamenti su grandi opere come le ferrovie Brescia-Padova e Napoli-Bari e i finanziamenti mirati per alcune infrastrutture, come il terzo valico Milano-Genova. Oltre al «piano autostrade», con lo sblocco di opere in gran parte a finanziamento tariffario e privato. Resta anche un robusto pacchetto semplificazioni a costo zero per l'edilizia (come il regolamento edilizio standard per tutti i comuni)

fonte il SOLE 24 ORE


Condotta sottomarina in Libano, contratto firmato con il Consorzio Research!

Il Consorzio Research il 18 agosto 2014 ha firmato il contratto d'appalto con il C.D.R. Lebanon per la costruzione di una condotta sottomarina in Libano, appalto da 11,547,975.00 € finanziato in parte da fondi europei.
"Project No. 1345 – Sour coastal area wastewater project – Design and Construction of Sour Wastewater Treatment Plant Sea Outfall - Contract No. 2211"
Un buon risultato per un azienda nostrana.

Danilo ESPOSITO

"SCUOLE SICURE" primi 1.639 interventi!

Grazie ai 400 milioni della delibera Cipe dello scorso 30/06/2014 saranno coperti 1.639 interventi  "scuole sicure", le aggiudicazioni avverranno con velocità per favorire una rapida partenza delle opere che hanno un valore medio di 160.000 euro.

Danilo ESPOSITO



Centrale Unica di Committenza posticipato a gennaio 2015

L'accordo sottoscritto dal Ministro dell'Interno e l'ANCI è stato precisato che l'applicazione della norma è senza la necessaria preparazione, dato che i soggetti aggregatori non sono né organizzati, né operativi e la Consip e le altre centrali di acquisto non coprono tutte le esigenze degli enti locali;

Dunque nasce l'esigenza di un intervento legislativo che posticipi l'entrata in vigore della norma all'1 gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi ed all'1 luglio 2015 per i lavori pubblici.



Appalti Centrale Unica per tutti I comuni non capoluogo di provincia


Dal primo luglio tutti i comuni non capoluogo di provincia dovranno acquisire lavori, beni e servizi attraverso soggetti aggregatori della domanda (centrali di committenza nazionali o regionali), o tramite unioni di comuni, o accordi consortili.

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dalle nuove regole è stato previsto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (che dovrebbe confluire, stando alla bozza di decreto-legge sulla p.a., nell'Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone) non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (Cig).

Con ciò diverrebbe quindi impossibile bandire una gara io un avviso relativo a contratti di acquisto di beni e servizi.

Per quel che riguarda i soggetti aggregatori della domanda, che non potranno essere in numero superiore a 35, dovranno essere iscritti all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), e saranno: la Consip, una centrale di committenza per ogni regione (da costituire entro fine 2014 se già non si è provveduto, ma la regione potrà affidarsi alla Consip) e altri soggetti che svolgono funzioni di centrale di committenza.