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Lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro: pubblicato il Manuale sulla attività di qualificazione


Pubblicato il Manuale sulla attività di  qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a  150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra  Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni - emanati negli ultimi 15 anni, dal  1999 ad oggi, dall’Autorità. 
Il manuale ha l’obiettivo di offrire agli operatori del mercato strumenti per far fronte alle maggiori criticità del settore, alcune delle quali recentemente emerse anche a seguito di indagini giudiziarie. Con il manuale sono individuati per la prima  volta, criteri rigorosi per l’utilizzo delle cessioni  di rami di azienda ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione,  sono forniti elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori  privati e sono introdotte verifiche più puntuali ai fini dell’accertamento  dell’indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attività. 
Il Manuale diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del  Comunicato del Presidente in Gazzetta Ufficiale, sostituendo gli atti dell’Autorità  citati in calce ai capitoli. Con  successivo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione in Gazzetta.




RITARDI PAGAMENTI: DISEGNO DI LEGGE SU LEGGE EUROPEA 2013-BIS/3


All’articolo 24 del disegno di legge europea 2013-bis prevede una stretta sui ritardi dei pagamenti da parte della PA, viene sottolineato che anche nell’ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE. 
Si colma una lacuna in quanto il decreto non era valido per i lavori pubblici.

Novità per l'Avvalimento arrivano dall'UE!

Novità importante in tema di Avvalimento a seguito della disposizione dell’articolo 21 della Legge europea 2013-bis che a seguito della Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12, modifica il comma 6 dell’art. 49 del Codice dei contratti. 
Viene, di fatto, ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. Il nuovo testo del comma 6 dell’articolo 49 prevede 

l'Art. 26 del Disegno di Legge recita: “È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria”





BANDO TIPO PER APPALTI SUPERIORI A € 150.000

Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso


L'Anac ha pubblicato un bando tipo per l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari per contratti superiori a € 150.000,00 con offerta al prezzo più basso. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario, n. 80 del 22/10/2014, il modello non riguarda gli appalti integrati di progettazione e lavori e quelli da assegnare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, che saranno oggetto di un successivo provvedimento. 
Questi gli allegati:
  1. Nota illustrativa 
  2. Schema di disciplinare di gara 
  3. Relazione AIR 
  4. Scheda n.1 - esempio lista categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori 
  5. Scheda n.2 - esempio dati da acquisire per l'analisi del prezzo


il Sole 24 ore: Contro il dissesto un miliardo l'anno nei prossimi 6 anni


Non solo i 2,3 miliardi previsti per affrontare l'emergenza del dissesto del territorio italiano nel decreto Sblocca Italia ma anche 1 miliardo all'anno per i prossimi 6 anni per portare a compimento i 4 mila interventi necessari ad affrontare immediatamente i rischi esistenti. Così Erasmo D'Angelis, a capo della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenendo al Saie di Bologna, ha spiegato come il Governo intenda muoversi sul fronte della difesa del suolo.

Parlando davanti alla platea di geologi, De Angelis ha ricordato che se ci fosse "un geologo per ogni Comune, avremmo risparmiato l'enorme spesa pubblica utilizzata per affrontare la post emergenza" ovvero "circa 3 miliardi e mezzo all'anno".

Convinto che servano "un Piano nazionale sul dissesto idrogeologico e sulla sicurezza, uno per la riqualificazione degli edifici scolastici e uno solo per le Infrastrutture" è anche il presidente di Ance Paolo Buzzetti che dalla Fiera di Bologna ha lanciato un messaggio a Bruxelles. "Basta - ha detto - con questa austerità imposta dall'UE, l'Italia ha bisogno di spendere per sopperire alla propria arretratezza infrastrutturale e manutentoria".





ANAC sottolinea che l'AVCPASS è obbligatorio dal 1° luglio 2014

Comunicato del Presidente del 22 ottobre 2014

Decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass


L’art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ritenuto che, come descritto nell’art. 2, comma 3, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l’utilizzo del sistema AVCPass ha inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l’acquisizione del CIG da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

TAR LOMBARDIA - NELLA BUSTA TECNICA NESSUN RIFERIMENTO ECONOMICO!

Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione ha l’obbligo di esaminare in primis l’offerta tecnica e poi quella economica.
Va escluso quindi un concorrente che ha presentato la busta che, secondo il bando, avrebbe dovuto contenere l’offerta tecnica, e che invece presentava l’offerta economica, aperta e ben visibile. Tale evenienza, comportando la conoscenza anticipata dell’offerta economica, ha inficiato le concrete modalità di svolgimento della gara violando i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, gli elementi soggetti a valutazione discrezionali (offerta tecnica) non possono essere esaminati dopo aver già conosciuto le offerte economiche e i ribassi offerti dal concorrente. La ratio di tale divieto risiede “nella necessità di evitare che la Commissione possa premiare già in sede di offerta tecnica il concorrente che ha formulato una più conveniente offerta economica. Per questo tutto ciò che è  diverso dall’offerta economica deve essere esaminato in una fase anteriore (e distinta) rispetto a quella concernente l’apertura della relativa busta”

Tar Lombardia, Brescia Sez. II, n. 1080 del 17 Ottobre 2014.

Consiglio di Stato chiarisce sulla formulazione dell'art. 38

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha chiarito la formulazione delle dichiarazioni da rendere ex art. 38 del D.Lgs 163/06
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art.38 d.lgs. n.163 del 2006 può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore; 
b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici; 
c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 0016/2014.

Danil Esposito



Gazzetta Amministrativa.: DURC: il Consiglio di Stato chiarisce la portata del carattere definitivo delle irregolarità e l’invito alla regolarizzazione

Nel giudizio in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l´applicazione effettuata dal TAR delle regole applicabili in materia di DURC e di verifica del requisito di ordine generale di cui lett. i) dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici. Occorre innanzitutto premettere al riguardo che con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha attribuito carattere al DURC carattere vincolante quanto al diverso requisito della gravità dell’irregolarità contributiva: <<la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto>>. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo al sopra riferito requisito del carattere definitivo di dette irregolarità, richiesto in aggiunta a quello della gravità delle stesse. Come già statuito dal TAR, decisivo in questo senso è l’esame degli artt. 5 e 7 del d.m. lavoro e previdenza sociale 24 ottobre 2007 (relativo appunto al documento unico di regolarità contributiva). La prima delle citate disposizioni regolamentari enumera i casi di regolarità contributiva al ricorrere dei quali è consentito il rilascio del documento, mentre la seconda, al comma 3, obbliga l’ente previdenziale ad invitare l’impresa a regolarizzare la propria posizione in caso di <<mancanza dei requisiti di cui all’art. 5>>. L’invito alla regolarizzazione è stato quindi recepito a livello di legislazione primaria, con l’art. 31, comma 8 d.l. n. 69 del 2013 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell´economia”, conv. con l. n. 98/2013). Sebbene non applicabile ratione temporis alla gara qui in contestazione, la norma primaria costituisce la conferma di un preciso indirizzo di politica legislativa volto a favorire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Conforme a questo indirizzo è la pronuncia di annullamento resa dal giudice di primo grado nel caso di specie, essendo evidente il carattere episodico e non volontario dell’inadempienza contributiva segnalata a carico dell’ausiliaria, come confermato dal pronto pagamento della somma dovuta da parte della medesima ausiliaria una volta appreso del DURC negativo. Carattere episodico che in particolare si ricava dalla documentazione agli atti del presente giudizio, consistente nel contraddittorio procedimentale tra il Comune odierno appellante e l´ausiliaria antecedente all’adozione della revoca impugnata. Da tale contraddittorio emerge infatti che la * era iscritta alla CENAI - Cassa edile nazionale artigianato e industria, senza che nell’ambito del rapporto previdenziale così costituito vi fossero al momento della procedura di gara in contestazione segnalazioni di inadempienze ai conseguenti obblighi contributivi (come risulta dalla certificazione inviata via fax al Comune di Andria in data 23 ottobre 2012). Per contro, come ulteriormente precisato dall´ausiliaria, l’iscrizione alla Cassa edile di Massa Carrara era stata disposta su richiesta della stazione appaltante di lavori pubblici svolti in subappalto dalla predetta ausiliaria, in pretesa applicazione di un obbligo di questo contenuto, applicabile per i contratti d’appalto pubblico, con conseguente duplicazione del rapporto previdenziale. Sulla base di questa situazione, la stazione appaltante avrebbe in effetti dovuto procedere ad accertare in via autonoma la sussistenza di una irregolarità definitiva del rapporto previdenziale, e non già limitarsi ad una presa d’atto di irregolarità meramente formali, non conseguenti ad una consapevole volontà della società di sottrarsi al pagamento degli oneri contributivi nei confronti dei propri dipendenti. 

testo riportata dalla segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.10.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"giovedì 16 ottobre 2014 21:55 - www.gazzettaamministrativa.it

AVVALIMENTO ISO, SI!

CONSIGLIO DI STATO: Sentenza del Consiglio di Stato,sez. IV, n. 4958 del 3 ottobre 2014.

Per l’istituto dell’avvalimento, l’impresa ausiliata può usufruire di tutti i requisiti relativi alla capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, e quindi anche la certificazione di qualità. Come specificato nella sentenza in di cui sopra, tale certificazione avendo lo scopo di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’azienda nel suo complesso, deve essere considerata requisito di idoneità tecnico- organizzativa dell’impresa e quindi elemento utili ad assicurare che l’impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità. 

Tuttavia un’ulteriore conferma della riferibilità dell’avvalimento si rinviene dal Codice degli Appalti ed nella specie all’art. 50, in cui si ammette l’avvalimento nel caso di sistemi di attestazione e sistemi di qualificazione. 


Danil Esposito


ELENCO DELLE DICHIARAZIONI SANABILI CON SANZIONE, SECONDO L'ASMECOMM

Se un  concorrente partecipa ad una gara e commette delle irregolarità che incidono sull’economia  della procedura, comportano cioè una perdita di tempo alla Pubblica Amministrazione, tale  comportamento è passibile di un’ammenda, a prescindere dal fatto che il concorrente invitato a  regolarizzare i propri documenti decida di farlo o meno

ASMEL, sistema di committenza pubblica, ha definito la casistica più ricorrente, con l'individuazione degli elementi e delle dichiarazioni sanabili, per le quali va disposta obbligatoriamente la sanzione prevista dall'art. 38, comma 2-bis a prescindere dalla regolarizzazione da parte della Ditta e le ipotesi di carenza del requisito sostanziale che comporta la non sanabilità. 

CASISTICA OPERATIVA.

Dichiarazione falsa: non sanabile.  
Dichiarazione carente: sanabile.  
Mancata sottoscrizione: sanabile.  
Assenza dichiarazione: sanabile.  
Assenza Attestati SOA:sanabile. 
Assenza Referenze: sanabile. 
Assenza Contributo AVCP: sanabile.  
Assenza PassOE: sanabile.  
Assenza Certificazione Qualità: sanabile.  
Assenza di Garanzia: non sanabile
Insufficienza Garanzia: sanabile
Assenza del Contratto di Avvalimento e delle Dichiarazioni di impegno della Ditta Ausiliaria e Ausiliata: non sanabile
Assenza del Contratto di Avvalimento o delle Dichiarazioni di impegno della Ditta Ausiliaria e Ausiliata: sanabile.  
Genericità dell'oggetto del Contratto di Avvalimento: sanabile
Assenza Offerta Tecnica: non sanabile.  
Assenza Documento dell'Offerta Tecnica:sanabile.  
Assenza Sottoscrizione/i dell'Offerta Tecnica:  sanabile.  
Assenza Offerta Economica: non sanabile.  
Assenza Documento a corredo dell'Offerta Economica, se incide sulla segretezza: non sanabile.     
Assenza Offerta Tempo: non sanabile
Assenza Documento a corredo dell'Offerta Tempo, se incide sulla segretezza: non sanabile.


1 anno di Made Appalti :)

7 ottobre 2013 - 7 ottobre 2014 

è passato un anno dalla prima pubblicazione, in questi mesi ho cercato di informarvi quanto più possibile, perché il mondo degli appalti è sempre in continua evoluzione ed il nostro lavoro è sempre più complicato.

Il mio obiettivo è quello di darvi informazioni pratiche e veloci, utilizzando anche i sistemi più moderni con le liste broadcast di whatsapp, la mailing list è obsoleta :)

Lavorare in un ufficio gare è molto entusiasmante, un mix di stress, lavoro di squadra e soddisfazioni, un lavoro dove l'errore non è permesso, soprattutto oggi con l'entrate in vigore del comma 2 bis dell'art. 38.

Spero di essere sempre all'altezza delle aspettative e di dare sempre il massimo, nel frattempo vi informerò sempre sulle novità e su come essere più informati per una maggiore tutela.

Grazie.








Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 4595 del 10/9/2014 - OFFERTA TECNICA: ERRORE SCUSABILE, SE MANCA UNA FIRMA

L'incompletezza della sottoscrizione dell'offerta tecnica  (differente dalla precedente pubblicazione che trattava di dichiarazione previste dall'Art. 38) non è - ex se - causa di esclusione. A definire in maniera puntuale tale principio è il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 4595 del 10/9/2014. Come evidenzia il Collegio «uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nelle offerte tempo e tecnica non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici. Non v'è dubbio, pertanto, come la mancata sottoscrizione "in calce" agli elaborati anzidetti non sia, nella specie, automaticamente riconducibile ad alcuna specifica e testuale causa di esclusione» né risulti «oggettivamente riconducibile ad una delle cause di esclusione previste in via generale dall'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici.» In conclusione il "difetto di sottoscrizione" «per comportare la necessaria ed automatica esclusione del concorrente, deve determinare "l'incertezza assoluta.sulla provenienza dell'offerta", risolvendosi altrimenti in una mancanza di natura formale inidonea a produrre l'effetto sanzionatorio disposto dalla norma.» Del resto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011, «l'articolo 46, comma 1 bis, del Codice dispone espressamente che "i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. 

Danil ESPOSITO

DICHIARAZIONI MANCANTI: NIENTE ESCLUSIONE, BASTA LA SANZIONE! PRIMI EFFETTI ART. 39 c. 2bis

Nel corso di una gara del Comune di Angri, espletata attraverso la piattaforma ASMECOMM un concorrente ha omesso di far sottoscrivere la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 38 anche ai direttori tecnici, "grazie" al comma 2-bis dell’art. 38 del Codice Appalti, introdotto dall’art. 39, comma 1 della legge n. 114/2014, la Stazioni Appaltanti "non ha potuto far a meno" di non escludere dalla partecipazione alla gara il concorrente la cui documentazione denota una “mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni” quindi è stato possibile disporre la richiesta di integrazione entro 10 giorni e il pagamento della sanzione a valere sulla cauzione provvisoria.

Le modifiche apportate in sede di conversione del DL n. 90/2014 iniziano a sortire i primi effetti sulla procedure di gara in corso. 


l'ANAC modifica l'art. 38 comma 1 lett. B

Il Consiglio dell'Adunanza per garantire maggiore controllo negli appalti pubblici con la Determinazione 2/2014 ha ritenuto che:

1. La verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lett. b), del  Codice dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento  dell’attestato di qualificazione – deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati  dal comma 2-bis dell'art. 85 (Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ) del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità  morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione. 

2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art.  67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) in  relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera – non più sulla base della mera  pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un  provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del  divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.

3. E’ possibile procedere all'emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi  infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di  procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti  censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del Codice antimafia.