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Rag. Danilo Esposito

Rag. Danilo Esposito 
Napoli, 08/08/1987
vive a Napoli
rag.daniloesposito@gmail.com
392.2280224 
P.IVA 08728631212 


Esperienza

  • Tender Manager

    Research Consorzio Stabile
     – Presente (6 anni)
  • Blogger/Owner

    Made Appalti
     – Presente (5 anni)Napoli, Italia
    Made Appalti offre consulenza giuridica e strategica alle aziende che fanno parte del mondo degli appalti pubblici.
    www.madeappalti.com
    Pagina MADE APPALTI su Facebook - 13.000 Like
  • Responsabile Ufficio Gare

    Generali Appalti Pubblici
     –  (2 anni 11 mesi)Milano, Italia
    analizzare la natura di un bando di gara e suggerire di conseguenza all'azienda la strategia da seguire. Dopo un attento esame, individuavo, estrapolavo ed organizzavo le attività necessarie per partecipare al bando, garantendo i tempi e le modalità previste, in accordo con le indicazioni dei vertici aziendali e interfacciandosi con il Capo commessa designato.
  • Ufficio Gare

    CONSORZIO IMPRESE EDILI ED INDOTTO C.I.E.I.
     –  (5 mesi)Napoli, Italia
    Ufficio Gare
  • Ragioniere - Ufficio Amministrativo

    Broker Wear
     –  (11 mesi)
    contabilità e la prima nota.
  • Startupper

    bidber possibilities
     –  (1 anno 5 mesi)
    Bidber.com nasce da un’idea di Danilo ESPOSITO e Davide ANNIBALE nel maggio’10.
    Gestivo il settore Finanza

segnalazioni:

"Danilo is a hard worker and well organized. We worked together on many tenders in Lebanon , he respect the deadlines, very honest and committed. Working with him was very comfortable. Moreover, he always work on his self improvement. I really respect him and enjoy working with him." — samah danash, Chief of tenders dpt, Danash Co., 

"Danilo è una persona capace di trasferire la sua passione nel suo lavoro. Credo che questa sia una dote non comune a molte persone. Competenza e passione fanno di lui una preziosa risorsa." — Alessandro Vetrano, Fondatore, Osservatorio Appalti del Friuli Venezia Giulia, 

"Danilo e' un ottimo manager, specializzato in tutto quello che riguarda gli appalti pubblici. Ho avuto l'occasione di conoscerlo di persona e di poter collaborare con questo giovane intelligente uomo pieno di entusiasmo ma di piu' pieno di esperienze e soluzioni per qualsiasi problema che riguarda una gara pubblica. E' un ottimo collaboratore con le capacita' di leadership." — Zuzana Fajferova, Intern at the Permanent Representation of the Slovak Republic to the FAO, IFAD and WFP, The Embassy of the Slovak Republic in Rome


Danilo is an experienced person in tenders preparation, for several Clients. As my experience with bim in preparation tenders for the AFD, the IDB, the World Bank, the Arab Fund, the Italian Protocol, and many several formats of tenders and ITB’s formats. He is productive and active, and in his works he is loyal with time and word. --- Hasan Danash Civil engineer at Danash contracting & trading co. 

"Danilo è un manager. Un uomo in grado di risolvere qualsiasi problematica all'interno dell'azienda. E' un creatore di entusiasmo, è collante per il team di lavoro. Ho portato avanti un progetto molto ambizioso con lui in quasi 4 anni ed insieme abbiamo raggiunto mete ed esperienze che ricorderò con grande orgoglio." — Davide Annibale, Founder & CEO, bidber possibilities

"Danilo Esposito svolge l'attività di Responsabile Ufficio Gare nell'ambito di contratti pubblici di lavori con elevata professionalità ed impegno e con costante attenzione al profilo della qualificazione delle imprese." — Giovanni Vumbaca, Dirigente, Pro Gen Sooc. Coop. p.a., 

Danilo è uno straordinario Responsabile Ufficio Appalti. Appassionato del suo lavoro gestisce con competenza ed immutato slancio ogni tipologia di tender nazionali ed internazionali, coordinando l'espletamento di iter amministrativi anche complessi sin dalla ricerca e verifica del possesso dei requisiti richiesti. " — Ciro Daniele, Head of International Activities, Research Consorzio Stabile, è stato superiore di Danilo presso Research Consorzio Stabile


"It’s a pleasure to provide a reference for Mr Danilo Esposito, with whom I'm working since 2012, in my capacity as project manager in Bonifacio srl (a miritime works company). Mr Esposito is a very committed, highly focused person that pairs good technical skills, with solid human qualities. I was impressed by his skill on public tenders, capability to understand and adapt himself and his work to changing circumstances. He also has a very goal focused professional. I’m sure he will provide a very good contribution wherever he will work." — Fabrizio Pardi, Partner, BONIFACIO S.R.L., era dipendente di un’altra azienda durante la collaborazione con Danilo presso Research Consorzio Stabile


"UN GRANDE PROFESSIONISTA NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI..."
Domenico Rizzo Titolare Concordia Appalti


"Il dr. Esposito è un professionista puntuale serio e preparato. Apprezzo le sue qualità, in particolare la sua capacità di gestione delle dinamiche lavorative. È un piacere lavorare con una personalità di tale calibro." 
Rosamaria Berloco Avvocato | Diritto amministrativo | Appalti pubblici | Energia


Danilo: un professionista altamente qualificato e preparatissimo in materia di Appalti Pubblici, affidabile e dinamico sempre pronto a supportati per qualsiasi necessità...direi di definire Danilo come "l'asso nella manica" sempre utile per raggiungere l'obbiettivo...  
Bruno De Rose - Consulenza Appalti Pubblici: AVVALIMENTI, Preparazione Gare, Prese Visioni (tutta Italia), polizze fideiussioni, etc...

Comunicazione e Marketing 
Alberto Tiriolo - CEO presso Marketing Production & Innovation srl

04/04/2015 ONERI SICUREZZA AZIENDALI: ANCHE PER I LAVORI L'INDICAZIONE E' OBBLIGATORIA


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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 ha risolto i dubbi riguardanti l’obbligatorietà dell’indicazione in sede di offerta degli oneri della sicurezza aziendali.
«tale indicazione costituisce sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto dagli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.» quindi «stante la natura di obbligo legale rivestita dall'indicazione, è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione.»

L’Adunanza Plenaria conclude affermando il principio che «ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta» per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l'esclusione dalla procedura dell'offerta;

29/03/2015 CAMPANIA ULTERIORI 10 OPERE PER 15 MILIONI €

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"Sono state ammesse a finanziamento undici nuove opere pubbliche per un valore complessivo di oltre 15 milioni. I relativi decreti del direttore generale dei Lavori pubblici sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania", queste le opere:

  1. miglioramento della stabilità del costone tufaceo del centro storico del comune di Ruviano (Caserta). 
  2. valorizzazione del borgo di Atrani, il piccolo comune di grande interesse turistico della Costiera Amalfitana;
  3. completamento, il recupero e la valorizzazione del complesso sportivo di località Monticelli a Olevano sul Tusciano (Sa);
  4. recupero di borgo Serrone nel comune di Sant'Arsenio (Sa);
  5. realizzazione del villaggio ecoturistico di Montenigro nel comune di Torrioni (Av);
  6. lavori di sistemazione e rifacimento delle pavimentazioni e dei relativi sottoservizi del percorso turistico Ossario dei Trecento, casa museo di Joe Petrosino nel comune di Padula (Sa);
  7. lavori di restauro e recupero di palazzo De Simone a Bracigliano (Sa);
  8. restauro dello slargo porta di Lete nel comune di Prata Sannita (Caserta);
  9. valorizzazione della casa albergo per anziani in località Olmo nel comune di Sacco (Sa)
  10. miglioramento dell'area Pip nel comune di Capriati al Volturno a supporto dell'incubatore di impresa. 

29/03/2015 SANZIONE: CANTONE RIBADISCE LA NON OBBLIGATORIETÀ AL PAGAMENTO

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Con il Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015 che ha per oggetto “criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” il Presidente Cantone ha affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione.
Al riguardo la lettura fornita dall’Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.

29/03/2015 ACCESSO AGLI ATTI: NON POSSIBILE SE L'AZIENDA NON HA IMPUGNATO L'ESCLUSIONE

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 24 marzo 2014 ha evidenziato come la disciplina dettata dall’art. 13 codice dei contratti pubblici, essendo destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti medesimi, costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990.  
Nel codice dei contratti l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale.
In definitiva, nell’ambito di tale codice, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici ma è richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.

Ne consegue, conclude il Consiglio di Stato, che nella vicenda in esame erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata successivamente dalla società esclusa dalla gara, una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile, dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse ormai più sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela giuridica.

fonte: il quotidiano della P.A. 

22/03/2015 OFFERTA NON ACCETTABILE SE CON UTILE PARI A ZERO

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il CsA con sentenza n.963 del 26/02/2015 in materia di congruità dell’offerta presentata dalle imprese concorrenti la gara, ha affermato che: “ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante”, precisando inoltre “solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica ed in occasione della verifica in contraddittorio della congruità dell’offerta è consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi costitutivi di quest’ultima, purché l’originaria proposta contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la sua logica complessiva”


Danilo Esposito

22/03/2015 Consiglio di Stato: Dimostrazione dei requisiti anche con progetti non approvati

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Nella sentenza n. 692 depositata il 10 febbraio 2015, i giudici precisano che rispetto a progetti svolti per committenti privati la norma è tstuale nel riconoscere che l’operatore economico possa di regola limitarsi a dichiarare la buona e regolare esecuzione dei servizi da esso prestati, fermo poi il suo onere di fornire, dietro richiesta della Stazione appaltante, la prova dell'avvenuta esecuzione degli stessi servizi attraverso “gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
La possibilità che la prova dell'avvenuta esecuzione dei servizi in questione possa essere raggiunta anche attraverso una semplice “copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”, e nulla più di ciò, impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi “Non rileva … la mancata realizzazione dei lavori … relativi”, dal momento che dell’esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione (che non verrebbe, del resto, nemmeno dalla produzione -pure reputata sufficiente dalla norma- degli “atti autorizzativi o concessori”).

Danilo Esposito

22/03/2015 DISSESTO IDROGEOLOGICO: STANZIATI ALTRI 50 MILIONI DI EURO

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Questo l’oggetto del decreto firmato lo scorso 17 marzo 2015 dall'ormai ex Ministro Maurizio Lupi.
 
Dei 50 milioni destinati agli interventi urgenti, il 34% (18 milioni di euro) sono destinati a interventi nelle regioni del Sud e l'8% (4 milioni di euro) al comune di Cesenaticodevastato un mese fa da un'alluvione.
 
Le risorse saranno ripartite tra i Provveditorati regionali per le Opere Pubbliche che dovranno coordinarsi con la Struttura tecnica di missione #italiasicura insediata presso la Presidenza del Consiglio.

22/03/2015 VARIANTI: COSA TRASMETTERE ALL'ANAC

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Varianti in corso d’opera In un comunicato i chiarimenti sulle informazioni e la documentazione da trasmettere all’Autorità.
 
Pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015: Art. 37, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). Riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera.
 
Il Comunicato fornisce dei chiarimenti sulla qualità degli accertamenti del Responsabile del procedimento in tema di varianti. Al comunicato è allegato un modulo per assicurare la chiarezza e la coerenza delle informazioni e degli atti da trasmettere.


clicca qui per il comunicato

Danilo Esposito

14/03/2015 SOGGETTI AGGREGATORI: DETERMINA ANAC N. 3

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L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in data 9.3.2015 la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 con la quale si affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA). Più in particolare è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture. 

Danilo Esposito

ATI: IN CASO DI FALLIMENTO IN PARTNER PUO' ESSERE CAMBIATO

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Il Consiglio di Stato con sentenza n.986 del 2/03/2015 in caso di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione, non si applica l’art. 37 comma 9 del d.lsg. 163/06, che introduce il principio di non modificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare, dato la necessità  per la stazione appaltante di essere «tempestivamente ed adeguatamente edotta delle vicende che colpiscano le imprese facenti parte di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo d’impresa, onde, (…) stabilire se proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge, purchè abbia i requisiti di qualificazione ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire ovvero in caso negativo se recedere dall’appalto

Danilo Esposito

14/03/2015 SANZIONE: CORTE DEI CONTI "LA SANZIONE DEVE ESSERE PAGATA ANCHE SE SI VUOLE REGOLARIZZARE"

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14/03/2015

L'ANAC con la determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” intendeva interpretare la comminazione della sanzione solo ai casi «in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio»

diversamente il Procuratore generale della Corte dei Conti Salvatore Nottola ha chiarito che il concorrente che in una gara di appalto non si avvale del “soccorso istruttorio” e rinuncia alla gara senza rispondere alla richiesta di regolarizzazione avanzata dalla stazione appaltante deve comunque pagare la sanzione perché «il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile».


Diversamente da un concorrente che che decida ex post di non avvalersi dell'istruttoria, una soluzione, avvalorata anche dall'ASMEL, potrebbe essere quella che vede il concorrente già in sede di gara, nella compilazione dell'istanza di dichiarare "la non intenzione di utilizzare il soccorso istruttorio" cosi facendo la S.A. non inizierà l'iter di integrazione e procederà all'esclusione diretta.


Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici: #RETI D'IMPRESA

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ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera e-bis) posso partecipare alle gare d'appalto "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37"
Si parla di reti di imprese quando “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
 La determinazione AVCP n. 3/2013
A seguito della novella legislativa, rimaneva in capo all’Authority il compito di chiarire quali fossero in concreto i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole per RTI e consorzi e le specificità tipiche del contratto di rete. In tal senso si colloca la determinazione AVCP n. 3 del 2013.
In particolare, oggetto di chiarimento della determina sono stati: il contratto di rete e le sue caratteristiche, la facoltà di costituire un organo e/o un patrimonio comune, le modalità ed i requisiti di partecipazione alla gara, la questione della responsabilità solidale delle reti di imprese e le ipotesi di recesso ed estromissione.

Il contratto di rete e le sue caratteristiche
Secondo l’Autorità, dal momento che il contratto di rete non è in genere finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione di diversi operatori economici, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune. Tale contratto, annoverabile tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo, deve avere una durata “commisurata al raggiungimento degli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto”. Il contratto, da redigere “per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”, deve indicare: la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune, se previsto il fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo e, da ultimo, le regole di gestione del fondo medesimo.

Cosa devono produrre le Reti d'Impresa in sede di gara:

ISTANZA
a)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché` da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c)     se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

CONTRATTO
a)     se la rete e S dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
ii.            dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 
iii.            dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 
b)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi  dell’art. 25 del CAD;

c)                 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e S sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune e S privo dei requisiti di qualificazione richiesti : 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 
ii.            ovvero copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
d)     a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
e)     l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
f)      la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché` l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.