CERCA GLI ARTICOLI

RESPONSABILE TECNICO: NON SOTTOPOSTO ALL'ART. 38


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 619 del 6 febbraio 2015 ha precisato che "Il requisito della moralità professionale e, dunque, l’obbligo della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, deve essere valutato nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti dispositivi, anche sul piano della direzione tecnica, nonché di coloro che, al di là della qualifica formale, esercitino funzioni sostanziali di tal fatta, con la conseguenza di doversi escludere l’obbligo di dichiarazione per il cd. responsabile tecnico, che dette funzioni certamente non esercita"

Quindi è illegittimo il provvedimento di esclusione disposto perché non è stata resa le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006, nei confronti di un soggetto  responsabile tecnico, ai sensi della l. n. 82/1994;

Danilo Esposito

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: DAL 10% AL 15%

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Un aumento dal 10% al 15% della quota dell'importo totale di un appalto pubblico da corrispondere all'appaltatore come anticipazione del prezzo. E' quanto prevede un emendamento al dl milleproroghe dei relatori , Francesco Paolo Sisto (Fi) e Manlio Marchi (Pd), presentato nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera.
Duarante una conferenza stampa a Montecitorio i relatori hanno spiegato che con l'emendamento si vuole dare un contributo alla liquidità delle imprese, dopo l'inserimento della norma dello split payment nell'ultima legge di Stabilità.


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: IL BANDO NON PUO' PREVEDERE UN ESTENSIONE

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

Secondo il Consiglio di Stato n. 103 del 16 gennaio 2015, nel caso in esame il Collegio ha ritenuto infatti illegittima «la previsione della lex specialis di una gara prevista per l’affidamento del servizio di “elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale”, che ammette alla partecipazione non solo i professionisti espressamente menzionati dall’art. 1 della l. n. 12 del 1979 (e cioè “coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro …. nonché coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali …”), ovvero le società composte unicamente da tali professionisti ai sensi dell’articolo 10 della l. n. 183 del 2011, ma anche le società commerciali diverse, sia pure alla condizione di avere alle proprie dipendenze almeno un professionista abilitato ai sensi della richiamata l. n. 12 del 1979.» L’art. 1 della l. n. 12 del 1979 che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”. 

Danilo Esposito

SPLIT PAYMENT: PARTE LA RACCOLTA FIRME


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha avviato la raccolta firme contro lo spil payment, norma che prevede il pagamento da parte delle P.A. dell'IVA sulle fatture ricevute per forniture di beni e servizi direttamente all'erario e non più alle aziende fornitrici, la petizione on line "no allo split payment può essere firmata direttamente sul sito dell'Ance;

"Dalle parole siamo passati ai fatti - ha dichiarato il Presidente dei costruttori italiani, Paolo Buzzetti - perché non possiamo accettare che per colpire un'azienda che evade vengano punite tutte quelle imprese oneste che al posto dei soldi dovuti si troveranno in cassa solo crediti Iva".

"Ancora una volta - ha continuato Buzzetti - viviamo il paradosso di uno Stato che applica una presunzione di colpevolezza nei confronti di tutte le imprese, quando è il primo a non rispettare le regole". Viene ricordato dall'ANCE che l'Unione europea tiene l'Italia sotto osservazione per i ritardi nei rimborsi dei crediti Iva, che superano i 2 anni, e dei pagamenti della PA, che vanno oltre i 6 mesi di ritardo.

"Lo split payment - afferma l'ANCE - aggrava la vessazione fiscale che ha raggiunto livelli tali da pregiudicare la sopravvivenza stessa delle aziende".

MILLE PROROGHE 2015: centrali di committenza verso il rinvio

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

La norma sulle centrali di committenza viaggia verso l'ennesimo rinvio, dopo la presa di posizione dell'Anci: i Comuni sono usciti allo scoperto e hanno appena chiesto modifiche alle regole del Codice appalti sulle centrali per le piccole amministrazioni. La partita ruota attorno ad alcuni emendamenti al Milleproroghe già depositati in commissione Ambiente a Montecitorio. L'ipotesi è far slittare tutto di sei mesi, portando l'obbligo per i lavori al 2016.

fonte: il sole 24 ore

operazioni complesse giustificano la deroga del principio di concentrazione e continuità della gara

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità della gara per l’eccessiva dilatazione temporale della stessa, in spregio del principio di concentrazione, e ne ha stigmatizzato lo svolgersi attraverso numerose sedute dedicate all’esame delle offerte tecniche per un tempo prolungato.
 
Nella sentenza depositata il 6 febbraio 2015 il Consiglio di Stato, infatti, ha precisato che la complessità delle valutazioni richieste alla Commissione in riferimento ad offerte particolarmente elaborate e in relazione ai numerosi sottocriteri contemplati dal disciplinare, giustifica la lunghezza della procedura e, per quanto prolungata, non eccessivamente anomala rispetto all’ordinario svolgersi di gare uguali o consimili, senza ovviamente tener conto del suo lungo trascinarsi, tra alterne vicende, sia per la valutazione dell’anomalia della prima classificata, poi esclusa per tale ragione, e poi per effetto del contenzioso instaurato contro i suoi esiti avanti al T.A.R. abruzzese da parte di ben quattro concorrenti.
 Costituisce consolidato insegnamento che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è solo tendenziale e suscettibile di deroga in presenza di ragioni oggettive, tra le quali rientra l’ipotesi di complessità delle operazioni di valutazione delle offerte (v., ex pluribus, Cons. St., sez. IV, 22.11.2013, n. 5542), e nel caso di specie non risulta nemmeno allegato, ancor prima che provato, che lo svolgersi della gara in numerose sedute abbia ingenerato anomalie, irregolarità o violazioni della par condicio da parte della Commissione.
Il principio di concentrazione, conclude il Consiglio di Stato, non può dunque, e non doveva essere assunto dal primo giudice, ad assioma valido in sé e per sé, risultando essere una petitio principii senza il conforto, quantomeno indiziario, di elementi che lasciassero presumere, dal protrarsi della gara per un tempo prolungato e all’asseritamente eccessiva distanza temporale tra una seduta e l’altra, una pur minima e apprezzabile mancanza di imparzialità o di trasparenza da parte della stazione appaltante.

fonte: il quotidiano della P.A.

ONERI SICUREZZA AZIENDALI SOLO PER SERVIZI E FORNITURE

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

Lo ha affermato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4964 del 9 ottobre 2013, riformando la sentenza del TAR, ritenendoche il quadro normativo di riferimento conduce ad escludere che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale. , ribadendo che, con specifico riguardo alle modalità di verifica dell'adeguatezza di detti oneri - operazione che ovviamente va effettuata per tutti i contratti pubblici ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis - occorre distinguere:
  • i lavori da una parte
  • ed i servizi e forniture dall'altra.
Solo per questi ultimi l'art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, impone infatti uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori si deve invece fare riferimento alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante

WHITE LIST: ANAC CHIEDE L'OBBLIGATORIETA'

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

con l'Atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015 inviata al Governo, l'ANAC chiede espressamente che l'iscrizione alla White List dovrà essere obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto, chiedendo una modifica della legge n. 114/2014.

"L'Autorità Anti Corruzione ................. intende formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 52 della legge  6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014."

Danilo Esposito

SANZIONE: DETERMINA ANAC "SECONDO APPROFONDIMENTO"

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

La Determinazione n. 1, dell’8 gennaio 2015 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che dovrebbe chiarire i criteri interpretative della nuova sanzione, a a pagina 8 capitolo 1. recita

"La sanzione individuata negli atti di gara sarà  comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso  istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità  riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva."

Sottolineando l'arma letale che il legislatore ha dato ad ogni ente, l'Anac almeno ha sottolineato la non obbligatorietà della sanzione, un minimo di sollievo.

Danilo Esposito

TAR LAZIO: ERRORE PROFESSIONALE LETT. F DELL'ART. 38

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

"E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che, in sede di domanda di partecipazione alla gara stessa, ha omesso di dichiarare di essere stata destinataria di un provvedimento di decadenza, ex art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163 del 2006, adottato in precedenza da un’altra P.A.."

il TAR Lazio, con sentenza n. 165/2015 che ha precisato come la disposizione dell’art. 38 «demanda alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto, in modo da accertarne l’affidabilità professionale mediante un apprezzamento necessariamente discrezionale; l’impresa partecipante alla gara deve pertanto presentare una dichiarazione esauriente, che permetta alla stazione appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità, salva la possibilità per l’impresa stessa di impugnare l’eventuale esclusione che ritenga ingiustificata.» 

Danilo Esposito

APPALTI PUBBLICI: 2014 DA RECORD

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

Nel corso del 2014 sono state 15.755 le gare bandite pari ad un importo complessivo di quasi 20 miliardi di euro secondo i dati Ance. 

Rispetto al 2013 sono circa 3.700 bandi in più pari al +30%, per un aumento di 3 miliardi di euro pari a 18% in più.

A livello territoriale il maggiore aumento c'è stato al Sud e nel Centro, mentre al Nord si registra ancora una riduzione nell’importo. 

Danilo Esposito

SANZIONE: PRIMA DETERMINA DELL'ANAC

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

In una Determinazione i criteri interpretativi dei nuovi commi 2-bis e 1-ter, rispettivamente degli artt. 38 e 46 del Codice dei contratti.



Pubblicata la Determinazione n. 1 del 2015 con cui si forniscono, in tema di soccorso istruttorio, i criteri interpretativi delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 38, comma 2-bis del Codice) e sui documenti e le informazioni complementari da produrre a corredo dell’offerta (art. 46, comma 1-ter del medesimo Codice).


ART. 38: SOLO DIRETTORE TECNICO PREPOSTO PER IL SETTORE DELL'APPALTO

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

La dichiarazione del direttore tecnico è obbligatoria per i soli soggetti preposti al settore operativo nel quale la commessa si iscrive. 
Sul punto si segnala la recente sentenza n. 35 del Consiglio di Stato, Sez. V, del 12 gennaio 2015 con la quale il Collegio ha precisato non solo che «i direttori tecnici tenuti a rilasciare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 sono solo quelli che rivestono tale posizione rispetto al settore operativo nel quale la commessa si iscrive e non anche tutti i preposti tecnici a settori di attività in qualsiasi modo implicate nell'attività esecutiva dell'appalto» ma anche che «tale principio opera non solo nel caso di appalti di lavori pubblici, ma anche nel caso di appalti di servizi, atteso che anche in materia di servizi la posizione di direttore tecnico può trovare applicazione, nei congrui casi, ai fini della soggezione agli obblighi previsti dall'art. 38». 

LEGGE DI STABILITA' 2015: SPLIT PAYMENT=MENO LIQUIDITA' PER LE AZIENDE

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Lo "split payment" inserito nella Legge di Stabilità per il 2015  prevede che le Amministrazioni non paghino più alle aziende l'IVA sulle fatture ricevute per forniture di beni e servizi, ma che la versino direttamente all'erario. La conseguenza sarà che le aziende avranno seri problemi di liquidità.

L'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge di Stabilità modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo prima dell'art. 18 il seguente:

Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".


Sul sito del M5S viene riportato il seguente esempio.
Un'azienda fattura alla P.A. un imponibile di 10 milioni di euro.
Supponiamo che la stessa azienda abbia un'IVA a credito di 1 milione di euro. Prima dello split payment, come previsto dal D.P.R. n. 633/1972, l'azienda avrebbe dovuto versare 1 milione e 200 mila euro da versare all'erario (2 milioni e 200 mila euro - 1 milione di euro).
Con lo split payment l'azienda dovrà versare comunque l'IVA di 1 milione di euro ai suoi fornitori, ma non incasserà più i 2 milioni e 200 mila euro, con la conseguenza che sarà esposta finanziariamente per 3 milioni e 200 mila euro. La conseguenza sarà che con i tempi biblici, la burocrazia e l'assenza dei decreti attuativi per sapere come avere in compensazione o avere in rimborso i 2 milioni e 200 mila euro.



Danilo Esposito



COSTI DEL PERSONALE, ATTO TERZO: L’ULTIMA INTERPRETAZIONE. di Alessandro Vetrano

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

da NordEstAppalti
Con la sentenza n. 32 del 12 Gennaio 2015, la Quinta sezione del Consiglio di Stato torna sulla vexata quaestio afferente l’applicabilità (rectius, #applicazione) della norma sul costo del personale.
I fatti agitati nella sentenza in commento muovo dalla prima versione della sfortunata previsione normativa di cui all’art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotta per effetto dell’art. 4, comma 2, lett. i-bis) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 e susseguentemente abrogata per effetto dell’art.44, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (norma, attualmente, riprodotta nell’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) e si incentrano sull’asserita violazione, da parte delle imprese concorrenti alla procedura, dell’obbligo di indicazione del ribasso al netto delle spese di cui all’anzidetta previsione (spese relative al costo del personale).
L’appellante contesta alla Stazione Appaltante la mancata corretta applicazione della disposizione in sede di valutazione dell’offerta economica, per non aver escluso dalla gara i concorrenti che avevano omesso tale deduzione.
A tal riguardo il massimo consesso della giustizia amministrativa, muovendo dalla sentenza di primo grado (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 150 del 25/01/2012), ha osservato che
Qualora si prediliga, come ritiene opportuno il Collegio, una lettura sostanziale della norma, la stessa deve considerarsi meramente impositiva dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera. Conseguentemente il ribasso offerto può essere giustificato, in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, da una organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo ma tutelando al contempo il costo del personale
Il Collegio di Palazzo Spada evidenzia come l’interpretazione del giudice di prima istanza è identica nella sostanza a quella fornita dall’AVCP nel proprio Documento di Consultazione “Prime indicazioni: tassatività delle clausole di esclusione e costo del lavoro”, e ribadisce che tale indirizzo è persuasivo e condivisibile. Inoltre, osserva come la novella introduttiva della disposizione sul costo del personale non abbia modificato la disciplina contenuta nell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006, la quale, solo con riferimento ai costi relativi alla sicurezza, espressamente dispone che gli stessi “devono essere specificamente indicati nell’offerta”.
L’assenza di una consimile previsione di tal tipo anche con riferimento ai costi del lavoro è circostanza che non può essere pretermessa nello scrutinio di legittimità degli atti impugnati, posto che “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” e che nella specie il legislatore ha – per l’appunto – taciuto.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, dalla sentenza in commento si possono ricavare i seguenti indirizzi operativi:
  • la normativa in questione NON impone l’indicazione separata, nel bando di gara, dei costi afferenti il personale;
  • la Stazione Appaltante, invero, può prevedere che tali costi siano indicati dal concorrente nella propria offerta economica;
  • il controllo può essere svolto durante il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
  • in tale fase la Stazione Appaltante valuta che l’offerta presentata non nasconda eventuali ribassi sui costi del personale, i cui parametri di riferimento sono “i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.