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NON E' POSSIBILE AVVALERSI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

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Come introdotto dall'art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014, che ha inserito il comma 1-bis all'art. 49, non è possibile avvalersi dell'iscrizione dell'albo gestori ambientali.

Art. 49. Avvalimento

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(comma introdotto dall'art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014)

Danilo Esposito




ISTITUTO DELLA COOPTAZIONE: ESEMPIO PRATICO! di DANILO ESPOSITO

aggiornato al 19/01/2017
La cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA.


Il soggetto cooptato, pertanto, non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all’appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente ed, infine, non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Inoltre cosa essenziale, la cooptata al massimo può eseguire il 20% dell'appalto, ma solo se le classifiche possedute da quest'ultima coprono l'importo.


un esempio pratico:

  • Requisiti: OG2 V importo appalto 5.000.000,00 €
  • Concorrente X OG2 V
  • Cooptata Y OG3 I
la cooptata possedendo un attestato SOA con una sola categoria con una I classifica, può essere cooptata per un importo non superiore a 256.000 €, quindi prendendo l'esempio in questione, per questa gara d'appalto l'impresa Y può prendere parte per una percentuale massima del 5,12%.


****CON IL NUOVO CODICE 50/2016 LA COOPTAZIONE E' ANCORA IN VIGORE, INFATTI L'ART. 92 comma 5 DEL DPR 207/2010 NON E' STATO ABROGATO!
5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affida


si aggiorna l'articolo con questa ulteriore sentenza che conferma quanto scritto sopra, 19/01/2017: IL TAR BOLZANO SULLE DICHIARAZIONI DA RENDERE DELLA COOPTATA

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DICHIARAZIONE ART. 38 IN NOME E PER CONTO DI TUTTI I SOGGETTI

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Una dichiarazione generica del tipo:
«Il sottoscritto X, rappresentante legale del concorrente Y, dichiara che per tutti i soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, riconducibili a questa impresa, alle imprese Y1, Y2, Y3 mandanti del raggruppamento e all’impresa ausiliaria Z, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui al citato articolo 38»

 è  perfettamente  ammissibile  e,  se  sono individuate le  imprese  citate,  non  è  né  necessario  né  possibile  il  soccorso istruttorio

La Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 31 luglio 2014, n. 16,  afferma in relazione alla normativa previgente:
«a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;

c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio».



LE OPERE SONO INDIFFERIBILI? TRATTATIVA PRIVATA FINO A 5,2 Milioni

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Il presidente della Corte ha condiviso i dubbi dell'ANAC sulle norme contenute nello Sblocca Italia che alzano a 5,2 milioni di euro l'importo degli appalti per i quali non è necessaria una gara: «è un pò preoccupante - ha detto il presidente della Corte - la trattativa privata lascia qualche perplessità».

Praticamente baste che le stazioni appaltanti dichiarino che gli interventi siano indifferibili per utilizzare la procedura negoziata fino a 5,2 milioni.



Danilo Esposito

Sub raggruppamento Orizzontale nell'ATI MISTA

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Nel sub raggruppamento orizzontale che si va a formare nell'ATI MISTA vige lo stesso orientamento dell'orizzontale principale. 

E’ dunque lo stesso dato letteraledella norma che induce a ritenere che l’ATI mista non possacostituire un tertium genus ma che essa sia costituita   da   uno   o   più   sub-raggruppamenti   orizzontali   che  si aggiungono all’ATI verticale.  
E’ assolutamente coerente con questo dato normativo che la disciplina delle ATI orizzontali si applichi anche ai sub-raggruppamenti orizzontale. In questi termini peraltro si è espressa lagiurisprudenza prevalente, a proposito dell’applicazione dell’art. 95 DPR 554/1999 alle sub- associazioni  orizzontali   (v. in   particolare   TAR   Campania,   sent. 826/2011 che ha, in una fattispecie identica, affermato l’applicazione delle norme dettate per le ATI orizzontali alle sub-associazioni orizzontali componenti della ATI mista).
Il TAR Lazio si è pronunciato in questi termini nella sentenza N. 03853/2012, confermando l'esclusione di un ATI MISTA dove nell'orizzontale le due società hanno diviso la categoria scorporabile 50 e 50.

Sport: 1000 cantieri per il rilancio impianti sportivi di base

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Nell’ambito della XXXI assemblea annuale dell’Anci il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Graziano Delrio, il commissario dell’Istituto per il Credito Sportivo Paolo D’Alessio e il delegato dell’Anci allo sport, Roberto Pella, hanno presentato il progetto «1000 Cantieri per lo Sport». Si tratta di un piano per incentivare gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o costruzione ex-novo di impianti sportivi di base. Mutui a tasso zero, per un totale di 150 milioni di euro più 44 milioni per l’abbattimento degli interessi, destinati a 500 spazi sportivi scolastici e 500 impianti sportivi di base pubblici e privati.
“Dopo le misure per l’edilizia scolastica e per i cantieri da concludere inseriti nello Sblocca Italia – dichiara il sottosegretario Delrio - ora la Presidenza del Consiglio e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno attivato la possibilità per gli enti pubblici e privati di accendere mutui a tasso zero per impianti sportivi nelle scuole e di base. Un’altra risposta per essere vicini alle famiglie e ai giovani”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO: SOLO PER LE GARE PUBBLICATE DOPO IL DL 66/2014

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La Corte di Giustizia europea (Causa C-42/13) si è pronunciata in merito alla legittimità dell'esclusione di una ditta atteso che, prima dell'entrata in vigore del novellato art. 38, comma 2-bis, l'assenza di una dichiarazione essenziale era stata regolarizzata mediante soccorso istruttorio. 

Un'estensione del soccorso istruttorio prima dell'entrata in vigore del Decreto su decisione discrezionale della Commissione di Gara sarebbe, invece, un comportamento lesivo del principio comunitario di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza. Pertanto prima dell'entrata in vigore del DL 66/2014 tali principi «non osta(va)no all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che tale operatore non ha rispettato l'obbligo, previsto dai documenti dell'appalto, di allegare alla propria offerta, sotto pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi della quale la persona indicata in tale offerta come suo direttore tecnico non è oggetto di procedimenti o di condanne penali, anche qualora, a una data successiva alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comunicata all'amministrazione aggiudicatrice o sia dimostrato che la qualità di direttore tecnico è stata erroneamente attribuita a tale persona.» 

Dopo l'entrata in vigore del Decreto, mutatis mutandis, l'ammissibilità del soccorso istruttorio a tutti gli elementi essenziali per tutti i concorrenti conferma l'applicazione generale del principio di parità di trattamento sebbene con effetti sostanzialmente diversi nell'economia di gara. 


Danil Esposito

TAR LAZIO: MANCA LA POLIZZA? SE GIÀ STIPULATA L'ASSENZA E' RITENUTA SANABILE!

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Con  sentenza n. 11141 del 6 novembre 2014 il TAR LAZIO, ha sancito sanabile l’assenza della cauzione provvisoria se la stessa, sebbene non prodotta, era stata comunque già stipulata al momento della presentazione dell’offerta. 

Nel caso tratto dal TAR l'azienda aveva inserito nel plico una polizza relativa ad un'altra gara, tuttavia tale errore sostanziale è da considerarsi scusabile, se:

a) la presentazione della cauzione corretta, in sostituzione di quella erroneamente prodotta, sia avvenuta in pochissime ore dalla richiesta della stazione appaltante (a dimostrazione che la società era già in possesso della cauzione); 

b) la cauzione relativa alla gara nel corso della quale è stato adottato il provvedimento di esclusione sia stata rilasciata (dalla medesima compagnia di assicurazioni che aveva rilasciato la fideiussione per l’altra gara) da diverso tempo prima della scadenza del termine per presentare le offerte». 


Danil Esposito

le Aziende italiane all'Estero, bilancio nettamente positivo!

Continua a crescere a ritmi sostenuti l'attività all'estero delle imprese italiane di costruzione. 
Nel 2013 il fatturato fuori confine è cresciuto di un altro 8,6%, arrivando a 9,5 miliardi di euro, in nove anni, dal 2004 al 2013, i ricavi esteri dei costruttori italiani sono triplicati, da 3 a 9,5 miliardi, salendo dal 30% al 60% del fatturato totale. 
I dati dell'ultimo Rapporto estero dell'Ance, presentati al ministero degli Affari esteri, fotografano la mutazione avvenuta da parte delle grandi imprese italiane di costruzione, e di alcune medie imprese con buona specializzazione, nell'ultimo decennio: mentre il mercato italiano dell'edilizia e delle infrastrutture crollava, queste imprese hanno scommesso, vincendo, sulla crescita mondiale del mercato delle costruzioni.
Nell'ultimo anno monitorato (2013) le imprese hanno acquisito 319 nuove commesse per complessivi 17 miliardi di euro, di cui 11 miliardi di quota italiana (il 44% in più rispetto alle commesse 2012), e il portafoglio complessivo è salito a 39 miliardi. 
Interessante notare nel corso degli ultimi anni un riposizionamento dei mercati di riferimento per le imprese italiane di costruzione: mentre in passato erano tradizionalmente forti nei paesi deboli, soprattutto i paesi emergenti, progressivamente la presenza delle imprese italiane si è rafforzata in Europa, Nord America e comunque su mercati più stabili, meno esposti al rischio politico ma naturalmente più competitivi. 
Tra le zone di maggior presenza dei costruttori italiani (in termini di valore delle commesse):
  1. Sud America (in calo però dal 28 al 24,7%) 
  2. Medio Oriente (che sale dal 10 al 16,3%)
  3. Africa sub sahariana all'11,6%
  4. Nord Africa al 10,8%
  5. Europa extra Ue al 10,5%
  6. Ue al 9%
  7. Nord America al 6%, 
  8. Centro America al 5,7%.

Le grandi imprese non nascondono anche un certo fastidio per le sanzioni internazionali contro la Russia. L'impresa italiana più attiva è Astaldi: «Le sanzioni colpiscono soprattutto il credito, e le banche europee sono costrette ad applicare le più' severe sanzioni americane, per non incorrere a loro volta in sanzioni Usa. Noi per ora stiamo andando avanti con l'aeroporto di San Pietroburgo e la tangenziale, ma sulle molte nuove commesse a cui stavamo puntando c'è preoccupazione».
Danil Esposito

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CONSIGLIO DI STATO SU ERRORE FACILMENTE RICONOSCIBILE DEL CONCORRENTE

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 5297 del 27 ottobre 2014 ha confermato un orientamento consolidato della giurisprudenziale, pronunciandosi in merito alla impossibilità di escludere dalla gara una società perchè l’offerta presentata conteneva un errore facilmente riconoscibile, avente natura di refuso o error calami. 
Inoltre, come già affermato dalla stessa Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 del 25/02/2014 «a fronte del chiaro ed inequivoco tenore della dichiarazione resa dalla ditta interessata» è corretto che la commissione di gara possa ritenere non necessario nemmeno «chiedere integrazioni o chiarimenti sul punto, attesa la evidente natura di refuso o error calami.» 

Danil Esposito

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Sanzione - Potere Istruttorio: ANAC PROMUOVE LA CONSULATAZIONE PUBBLICA

Entro il 19/11/2014 alle ore 14.00 è possibile inviare osservazioni all'ANAC in merito ai “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

l'ANAC dopo la consultazione procederà alla determinazione ufficiale dell’Autorità. 


Qui per la Bozza di determinazione e il modello per le osservazioni.




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CONSORTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI


L'ipotesi è disciplinata dall'articolo 93 del D.P.R. 207/10. 

La spiegazione è offerta dallo stesso art. 93 giacché è ivi previsto che dopo l'aggiudicazione la consortile può essere costituita tra i concorrenti riuniti o consorziati per l'esecuzione parziale o totale dei lavori.


L'ampiezza della previsione dell'art. 93 è tale da consentire senz'altro la costituzione della consortile tra il consorziato designato per l'esecuzione dei lavori e la mandante stante, oltretutto, la finalità della volta alla esecuzione unitaria dei lavori che vanno eseguiti esattamente dal consorziato designato e dalla mandante.



Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati

(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8.


Danil Esposito

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Lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro: pubblicato il Manuale sulla attività di qualificazione


Pubblicato il Manuale sulla attività di  qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a  150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra  Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni - emanati negli ultimi 15 anni, dal  1999 ad oggi, dall’Autorità. 
Il manuale ha l’obiettivo di offrire agli operatori del mercato strumenti per far fronte alle maggiori criticità del settore, alcune delle quali recentemente emerse anche a seguito di indagini giudiziarie. Con il manuale sono individuati per la prima  volta, criteri rigorosi per l’utilizzo delle cessioni  di rami di azienda ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione,  sono forniti elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori  privati e sono introdotte verifiche più puntuali ai fini dell’accertamento  dell’indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attività. 
Il Manuale diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del  Comunicato del Presidente in Gazzetta Ufficiale, sostituendo gli atti dell’Autorità  citati in calce ai capitoli. Con  successivo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione in Gazzetta.




RITARDI PAGAMENTI: DISEGNO DI LEGGE SU LEGGE EUROPEA 2013-BIS/3


All’articolo 24 del disegno di legge europea 2013-bis prevede una stretta sui ritardi dei pagamenti da parte della PA, viene sottolineato che anche nell’ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE. 
Si colma una lacuna in quanto il decreto non era valido per i lavori pubblici.

Novità per l'Avvalimento arrivano dall'UE!

Novità importante in tema di Avvalimento a seguito della disposizione dell’articolo 21 della Legge europea 2013-bis che a seguito della Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12, modifica il comma 6 dell’art. 49 del Codice dei contratti. 
Viene, di fatto, ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. Il nuovo testo del comma 6 dell’articolo 49 prevede 

l'Art. 26 del Disegno di Legge recita: “È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria”