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R.G. Consulenza Impresa

R.G. Consulenza Impresa si occupa del rilascio delle attestazioni SOA, ISO 9001/14001/18000 e formazione per la sicurezza 81/2008

Attraverso un team di professionisti competenti e specializzati, la R.G. mette a disposizione delle imprese servizi di consulenza in materia di ATTESTAZIONE SOA, SICUREZZA 81/2008,  Sistema di Gestione della Qualità CERTIFICAZIONI ISO 9001/14001/18000.

ATTESTAZIONE SOA

Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di attestazione di diritto privato, con il quale collabora, appositamente autorizzati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed hanno come oggetto esclusivo l’attività di qualificazione.
L’attestazione SOA è necessaria per le imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto ed all’esecuzione di lavori pubblici per importi superiori a euro 150.000,00.
L’attestazione ha una durata di cinque anni, con verifica di mantenimento dei requisiti al terzo anno.
L’attività di attestazione è disciplinata dall’art. 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) del codice degli appalti D.Lgs. 163/2006
Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici: Codice degli appalti
Le principali fasi sono le seguenti:
• sottoscrizione del contratto di consulenza tra l’impresa e il Geom. Raffaele Gargiulo  in cui vengono richieste le categorie e classifiche desiderate;
• consegna di tutti di documenti richiesti necessari  per ottenere la qualificazione; per facilitare l'operazione dell’impresa è stato predisposto un elenco dettagliato della documentazione da presentare;
Visualizza l’elenco documenti
• verifica di tutta la documentazione;
• chiusura dell’istruttoria con la comunicazione all’impresa delle categorie e relative classifiche che possiamo indicare sull’attestato SOA;
• pagamento del corrispettivo come concordato in fase contrattuale;
• rilascio dell’attestato SOA all’impresa.

Durante tutto l’iter di attestazione il Geom. Gargiulo è in continuo contatto con le imprese clienti e a disposizione per qualunque chiarimento.
Il corrispettivo per le attività di attestazione è determinato applicando la tariffa minima consentita per legge. 

ci contatti ai numeri 081.19317700 e 3384092847 o alla mail di direzione.raffaelegargiulo@gmail.com, senza nessun impegno da parte Vostra, a completa disposizione per qualunque tipo di informazione.



CONSIGLIO DI STATO: CONSERVAZIONE DEI PLICHI DI GARA

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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5060/2014 in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, ha chiarito , che la mancata indicazione nel verbale delle modalità di conservazione dei plichi tra una seduta e l’altra della gara, non comporta l’annullamento della gara, respingendo il ricorso presentato dalla seconda aggiudicataria, la quale aveva sostenuto che non erano state indicate le cautele per la custodia dei plichi ed il verbale delle operazioni di gara non faceva alcun riferimento alle cautele osservata dalla Commissione esaminatrice per la conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche, tale vizio invalidante deve essere provato, o vi devono essere seri indizi che la documentazione di gara è stata manipolata negli intervalli tra un’operazione e l’altra.

TAR LOMBARDIA: FATTURATO SPECIFICO

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La Stazione appaltante può richiedere, tramite disposizione della lex specialis, la presentazione di elementi sul fatturato specifico di altri appalti purchè siano riferiti a servizi quantomeno analoghi. 

Nella Sentenza n.2617/2014 si legge, infatti, che “quando in una gara pubblica l’Amministrazione chiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto dell’appalto, lo fa per accertare la loro specifica attitudine concorrente a realizzare le prestazioni oggetto della gara”. 

Come ha poi aggiunto il giudice la ratio di tale richiesta è quella di acquisire conoscenza della precedente attività dell’impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano significativi indici della sua capacità di eseguire la prestazione oggetto dell’appalto. Tuttavia deve trattarsi di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l’esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara.

Danilo Esposito

ANAC: Autorità Indipendente

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COMUNICATO ANAC DEL 4/12/2014
Attività europea
L’Anac ha ottenuto il riconoscimento formale di Autorità indipendente ai sensi dell’art. 6, co. 3, della “United Nation Convention Against Corruption” (UNCAC)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto a notificare al Segretariato dello “United Nations Office on Drugs and Crime” (UNODC), per il tramite della Rappresentanza permanente italiana a Vienna, il nuovo assetto conseguente alla soppressione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e del trasferimento ad essa dei compiti e delle funzioni ai sensi dell’art. 19 della legge 11 agosto 2014, n°114.
L’Anac ha avuto il riconoscimento formale di Autorità indipendente ai sensi dell’art. 6, co. 3, della “United Nation Convention Against Corruption” (UNCAC) e risulta dunque presente nella directory UNODC delle Autorità nazionali competenti per l’attuazione della Convenzione UNCAC.

#italiasicura le proposte delle Regioni contro il dissesto

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Il 4 dicembre le Regioni hanno presentato al governo l'elenco degli interventi da inserire nel maxi-piano anti-dissesto idrogeologico da sette miliardi di euro da definire all'inizio del 2015 e realizzare nei prossimi sette anni.

Gli interventi proposti sono 4.512, per un costo di 14,7 miliardi di euro, oltre il doppio delle risorse previste.


LE OPERE PRINCIPALI:

NAPOLI - progetto "grande Sarno" le opere divise in cinque lotti, hanno un valore di 217.5 milioni di euro, interamente finanziati. 

ROMA - 3 interventi immediatamente cantierabili per un valore di 5.2 milioni di euro.

TORINO - Per la riduzione del rischio idrogeologico è stato individuato un intervento del valore di 60 milioni di euro, e verrà finanziata la progettazione definitiva dell'opera.

MILANO - Il progetto Seveso si compone di 10 interventi per un valore di 145.3 milioni di euro. 


VENEZIA -intervento del valore di 61.86 milioni di euro. 

GENOVA - Sono finanziati tutti gli interventi previsti per ridurre il rischio alluvioni: complessivamente 10 interventi per 438 milioni di euro;

BOLOGNA - Sono 27 gli interventi individuati per la mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del bolognese, per un valore di 20.8 milioni di euro. 

FIRENZE - Cinque opere per mettere Firenze e la Toscana centrale al riparo, serviranno 111 milioni di euro.

BARI - 4 interventi per 11.8 milioni di euro. 

REGGIO CALABRIA -  7 interventi mirati  per 10.10 milioni di euro.

CAGLIARI - due interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico del capoluogo sardo per un valore pari a 35 milioni di euro.

MESSINA - Sono 4 gli interventi già individuati per 'intero valore, 16.66 milioni di euro.



Danilo Esposito



Regione Sardegna: proposte progettuali per 20 milioni

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L'Assessore ai Lavori Pubblici informa che a partire dal 4 dicembre, i comuni e le province sarde hanno la possibilità di presentare proposte progettuali per l’accesso alla procedura di finanziamento di opere pubbliche di pronta cantierabilità per le seguenti linee di attività del Por Fesr 2007/2013: 

- Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica. 
- Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e degrado, desertificazione del suolo. 
- Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari tematici che valorizzino il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo. 
- Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi pubblici e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l’attrattività delle città e promuovere attività socioeconomiche, unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e di eccellenza, incentivando anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP). 
- Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali dei centri minori. 

Le risorse disponibili sono 20 milioni €.

Per semplificare le procedure di presentazione delle domande di finanziamento, è predisposta una piattaforma informatica;

Danilo Esposito

TAR SICILIA: IL TIMBRO NON COMPRE LA MANCANZA DELLA FIRMA

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TAR SICILIA sentenza n. 2914 del 2014,  sentenzia che il timbro non ha un autonomo rilievo giuridico in grado di assicurare la paternità del documento, per cui è sempre necessario apportare all’offerta la firma della ditta, si sottolinea come l’offerta di gara si configuri come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. 

Un elemento essenziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico”



TAR: POSSIBILE NOMINARE 3 DISTINTE COMMISSIONI

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nordestappalti.it 

Interessante sentenza sulla possibilità, in una procedura ristretta, di nominare tre, distinte, commissioni: la prima per la fase di "prequalifica"; una seconda per la valutazione dell'offerta qualitativa (c.d. commissione giudicatrice); una terza per la verifica della documentazione amministrativa, l'offerta economica e la graduatoria provvisoria.

CONSIGLIO DI STATO; UN EXCURSUS SULL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (quarta sezione), ha ribadito il senso dell'istituto dell'avvalimento,  con i limiti e le deroghe, specificando che "Sul piano della finalità dell’istituto, esso è inteso a promuovere la concorrenza, ampliando la platea dei possibili partecipanti alle gare indette dalle amministrazioni pubbliche, consentendo a imprese di per sé sprovviste di determinati requisiti di fare propri quelli ad esse prestati da altri operatori economici" inoltre sottolineando la possibilità della pluralità degli ausiliari che "secondo la Corte di Giustizia UE (sez. V, sent. 10 ottobre 2013, in causa C-94/12) la direttiva 2004/18 consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto."


TAR LOMBARDIA: SE IL COLLEGAMENTO E' PALESE ESCLUSIONE AUTOMATICA

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Il Tar LOMBARDIA con sentenza n. 2615 del 3 novembre 2014  ha chiarito i casi in cui la Commissione di Gara  può legittimamente escludere senza obbligo di contraddittorio le imprese. 

«Nel caso in questione sono emersi dei fatti univoci, oggettivi, che riguardano le due imprese,

  1. la consegna all'ufficio protocollo dei plichi contenenti le due offerte da parte del medesimo soggetto;
  2. la polizza provvisorie rilasciata dalla stessa compagnia di assicurazioni;
  3. l’autenticazione di alcuni documenti avvenuta nella stessa data;
  4. la stessa sede operativa;
  5. i titolari sono coniugi e hanno la stessa residenza;
Tale conclusione ha trovato conferma nella giurisprudenza, essendo stato chiarito in una vicenda analoga come sia da reputarsi legittimo rinvenire la sussistenza di un unico centro decisionale non soltanto quando esista un rapporto di coniugio tra i titolari delle aziende, ma anche quando al detto rapporto si aggiungano “una pluralità di oggettivi ed univoci elementi idonei ad evidenziare un concreto collegamento tra le due aziende” (Consiglio di Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2397)».


Danilo Esposito

VARIANTI IN CORSO D'OPERA, LE VALUTAZIONI DELL'ANAC

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Pubblicati sul sito Anac gli esiti delle verifiche preliminari dell’Autorità sulle varianti in corso d’opera trasmesse dalle stazioni appaltanti. Sulle valutazioni, relative a 90 varianti, si è proposta l’archiviazione o l’approfondimento istruttorio con richiesta di ulteriori informazioni alle stazioni appaltanti.


NON E' POSSIBILE AVVALERSI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

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Come introdotto dall'art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014, che ha inserito il comma 1-bis all'art. 49, non è possibile avvalersi dell'iscrizione dell'albo gestori ambientali.

Art. 49. Avvalimento

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(comma introdotto dall'art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014)

Danilo Esposito




ISTITUTO DELLA COOPTAZIONE: ESEMPIO PRATICO! di DANILO ESPOSITO

aggiornato al 19/01/2017
La cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA.


Il soggetto cooptato, pertanto, non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all’appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente ed, infine, non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Inoltre cosa essenziale, la cooptata al massimo può eseguire il 20% dell'appalto, ma solo se le classifiche possedute da quest'ultima coprono l'importo.


un esempio pratico:

  • Requisiti: OG2 V importo appalto 5.000.000,00 €
  • Concorrente X OG2 V
  • Cooptata Y OG3 I
la cooptata possedendo un attestato SOA con una sola categoria con una I classifica, può essere cooptata per un importo non superiore a 256.000 €, quindi prendendo l'esempio in questione, per questa gara d'appalto l'impresa Y può prendere parte per una percentuale massima del 5,12%.


****CON IL NUOVO CODICE 50/2016 LA COOPTAZIONE E' ANCORA IN VIGORE, INFATTI L'ART. 92 comma 5 DEL DPR 207/2010 NON E' STATO ABROGATO!
5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affida


si aggiorna l'articolo con questa ulteriore sentenza che conferma quanto scritto sopra, 19/01/2017: IL TAR BOLZANO SULLE DICHIARAZIONI DA RENDERE DELLA COOPTATA

se vuoi ulteriori chiarimenti contattaci via mail info@madeappalti.com



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MadeAppalti 99

Made Appalti 99 è l'offerta commerciale che prevede al costo di 99€ di ricevere:

- 3 polizze provvisorie per la partecipazione alle gare

- ogni giorno l’elenco di tutte le procedure aperte pubblicate e attive per macro regioni

- 2 consigli legali gratuiti al mese

- ulteriori servizi legali a prezzi vantaggiosi



effettua il pagamento dei 99€ sul C/C intestato a Danilo Esposito ING DIRECT IT57D0347501605CC0011606159 con causale madeappalti99 e p.iva azienda


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DICHIARAZIONE ART. 38 IN NOME E PER CONTO DI TUTTI I SOGGETTI

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Una dichiarazione generica del tipo:
«Il sottoscritto X, rappresentante legale del concorrente Y, dichiara che per tutti i soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, riconducibili a questa impresa, alle imprese Y1, Y2, Y3 mandanti del raggruppamento e all’impresa ausiliaria Z, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui al citato articolo 38»

 è  perfettamente  ammissibile  e,  se  sono individuate le  imprese  citate,  non  è  né  necessario  né  possibile  il  soccorso istruttorio

La Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 31 luglio 2014, n. 16,  afferma in relazione alla normativa previgente:
«a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;

c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio».



LE OPERE SONO INDIFFERIBILI? TRATTATIVA PRIVATA FINO A 5,2 Milioni

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Il presidente della Corte ha condiviso i dubbi dell'ANAC sulle norme contenute nello Sblocca Italia che alzano a 5,2 milioni di euro l'importo degli appalti per i quali non è necessaria una gara: «è un pò preoccupante - ha detto il presidente della Corte - la trattativa privata lascia qualche perplessità».

Praticamente baste che le stazioni appaltanti dichiarino che gli interventi siano indifferibili per utilizzare la procedura negoziata fino a 5,2 milioni.



Danilo Esposito