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"E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che, in sede di domanda di partecipazione alla gara stessa, ha omesso di dichiarare di essere stata destinataria di un provvedimento di decadenza, ex art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163 del 2006, adottato in precedenza da un’altra P.A.."
il TAR Lazio, con sentenza n. 165/2015 che ha precisato come la disposizione dell’art. 38 «demanda alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto, in modo da accertarne l’affidabilità professionale mediante un apprezzamento necessariamente discrezionale; l’impresa partecipante alla gara deve pertanto presentare una dichiarazione esauriente, che permetta alla stazione appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità, salva la possibilità per l’impresa stessa di impugnare l’eventuale esclusione che ritenga ingiustificata.»
Danilo Esposito
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APPALTI PUBBLICI: 2014 DA RECORD
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Rispetto al 2013 sono circa 3.700 bandi in più pari al +30%, per un aumento di 3 miliardi di euro pari a 18% in più.
A livello territoriale il maggiore aumento c'è stato al Sud e nel Centro, mentre al Nord si registra ancora una riduzione nell’importo.
Danilo Esposito
SANZIONE: PRIMA DETERMINA DELL'ANAC
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In una Determinazione i criteri interpretativi dei nuovi commi 2-bis e 1-ter, rispettivamente degli artt. 38 e 46 del Codice dei contratti.
Pubblicata la Determinazione n. 1 del 2015 con cui si forniscono, in tema di soccorso istruttorio, i criteri interpretativi delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 38, comma 2-bis del Codice) e sui documenti e le informazioni complementari da produrre a corredo dell’offerta (art. 46, comma 1-ter del medesimo Codice).
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ART. 38: SOLO DIRETTORE TECNICO PREPOSTO PER IL SETTORE DELL'APPALTO
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La dichiarazione del direttore tecnico è obbligatoria per i soli soggetti preposti al settore operativo nel quale la commessa si iscrive.
Sul punto si segnala la recente sentenza n. 35 del Consiglio di Stato, Sez. V, del 12 gennaio 2015 con la quale il Collegio ha precisato non solo che «i direttori tecnici tenuti a rilasciare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 sono solo quelli che rivestono tale posizione rispetto al settore operativo nel quale la commessa si iscrive e non anche tutti i preposti tecnici a settori di attività in qualsiasi modo implicate nell'attività esecutiva dell'appalto» ma anche che «tale principio opera non solo nel caso di appalti di lavori pubblici, ma anche nel caso di appalti di servizi, atteso che anche in materia di servizi la posizione di direttore tecnico può trovare applicazione, nei congrui casi, ai fini della soggezione agli obblighi previsti dall'art. 38».
LEGGE DI STABILITA' 2015: SPLIT PAYMENT=MENO LIQUIDITA' PER LE AZIENDE
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Lo "split payment" inserito nella Legge di Stabilità per il 2015 prevede che le Amministrazioni non paghino più alle aziende l'IVA sulle fatture ricevute per forniture di beni e servizi, ma che la versino direttamente all'erario. La conseguenza sarà che le aziende avranno seri problemi di liquidità.
Danilo Esposito
Lo "split payment" inserito nella Legge di Stabilità per il 2015 prevede che le Amministrazioni non paghino più alle aziende l'IVA sulle fatture ricevute per forniture di beni e servizi, ma che la versino direttamente all'erario. La conseguenza sarà che le aziende avranno seri problemi di liquidità.
L'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge di Stabilità modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo prima dell'art. 18 il seguente:
Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
Sul sito del M5S viene riportato il seguente esempio.
Un'azienda fattura alla P.A. un imponibile di 10 milioni di euro.
Supponiamo che la stessa azienda abbia un'IVA a credito di 1 milione di euro. Prima dello split payment, come previsto dal D.P.R. n. 633/1972, l'azienda avrebbe dovuto versare 1 milione e 200 mila euro da versare all'erario (2 milioni e 200 mila euro - 1 milione di euro).
Con lo split payment l'azienda dovrà versare comunque l'IVA di 1 milione di euro ai suoi fornitori, ma non incasserà più i 2 milioni e 200 mila euro, con la conseguenza che sarà esposta finanziariamente per 3 milioni e 200 mila euro. La conseguenza sarà che con i tempi biblici, la burocrazia e l'assenza dei decreti attuativi per sapere come avere in compensazione o avere in rimborso i 2 milioni e 200 mila euro.
Danilo Esposito
COSTI DEL PERSONALE, ATTO TERZO: L’ULTIMA INTERPRETAZIONE. di Alessandro Vetrano
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Con la sentenza n. 32 del 12 Gennaio 2015, la Quinta sezione del Consiglio di Stato torna sulla vexata quaestio afferente l’applicabilità (rectius, #applicazione) della norma sul costo del personale.
I fatti agitati nella sentenza in commento muovo dalla prima versione della sfortunata previsione normativa di cui all’art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotta per effetto dell’art. 4, comma 2, lett. i-bis) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 e susseguentemente abrogata per effetto dell’art.44, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (norma, attualmente, riprodotta nell’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) e si incentrano sull’asserita violazione, da parte delle imprese concorrenti alla procedura, dell’obbligo di indicazione del ribasso al netto delle spese di cui all’anzidetta previsione (spese relative al costo del personale).
L’appellante contesta alla Stazione Appaltante la mancata corretta applicazione della disposizione in sede di valutazione dell’offerta economica, per non aver escluso dalla gara i concorrenti che avevano omesso tale deduzione.
A tal riguardo il massimo consesso della giustizia amministrativa, muovendo dalla sentenza di primo grado (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 150 del 25/01/2012), ha osservato che
Qualora si prediliga, come ritiene opportuno il Collegio, una lettura sostanziale della norma, la stessa deve considerarsi meramente impositiva dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera. Conseguentemente il ribasso offerto può essere giustificato, in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, da una organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo ma tutelando al contempo il costo del personale
Il Collegio di Palazzo Spada evidenzia come l’interpretazione del giudice di prima istanza è identica nella sostanza a quella fornita dall’AVCP nel proprio Documento di Consultazione “Prime indicazioni: tassatività delle clausole di esclusione e costo del lavoro”, e ribadisce che tale indirizzo è persuasivo e condivisibile. Inoltre, osserva come la novella introduttiva della disposizione sul costo del personale non abbia modificato la disciplina contenuta nell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006, la quale, solo con riferimento ai costi relativi alla sicurezza, espressamente dispone che gli stessi “devono essere specificamente indicati nell’offerta”.
L’assenza di una consimile previsione di tal tipo anche con riferimento ai costi del lavoro è circostanza che non può essere pretermessa nello scrutinio di legittimità degli atti impugnati, posto che “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” e che nella specie il legislatore ha – per l’appunto – taciuto.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, dalla sentenza in commento si possono ricavare i seguenti indirizzi operativi:
- la normativa in questione NON impone l’indicazione separata, nel bando di gara, dei costi afferenti il personale;
- la Stazione Appaltante, invero, può prevedere che tali costi siano indicati dal concorrente nella propria offerta economica;
- il controllo può essere svolto durante il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
- in tale fase la Stazione Appaltante valuta che l’offerta presentata non nasconda eventuali ribassi sui costi del personale, i cui parametri di riferimento sono “i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
SEDUTA PUBBLICA: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
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Il TAR de L’Aquila, con sentenza n. 953 del 20 dicembre 2014 si è pronunciato in merito all’illegittimità di una procedura di gara nella quale la Stazione Appaltante ha omesso di comunicare a tutte le ditte la data e l’orario di svolgimento della seduta pubblica destinata all’apertura delle offerte economiche.
Come precisato dal G.A. infatti «la mancata convocazione anche di uno solo dei concorrenti alla seduta di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante costituisce vizio insanabile della procedura che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi, come si è detto, di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili in un secondo momento»
Danilo Esposito
Il TAR de L’Aquila, con sentenza n. 953 del 20 dicembre 2014 si è pronunciato in merito all’illegittimità di una procedura di gara nella quale la Stazione Appaltante ha omesso di comunicare a tutte le ditte la data e l’orario di svolgimento della seduta pubblica destinata all’apertura delle offerte economiche.
Come precisato dal G.A. infatti «la mancata convocazione anche di uno solo dei concorrenti alla seduta di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante costituisce vizio insanabile della procedura che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi, come si è detto, di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili in un secondo momento»
Danilo Esposito
CONSORZIO STABILE: ANAC PARERE MODIFICA CONSORZIATI
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Parere ANAC
...... L’istante ritiene che la possibilità che il consorzio stabile modifichi le imprese originariamente designate quali esecutrici sarebbe legittima e non soggetta, né assoggettabile, ad alcuna limitazione. A tal fine argomenta ricordando, in primo luogo, che il legislatore ha affermato il principio della immodificabilità delle imprese già designate solo con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti (art. 37), omettendo di contemplare analoga disciplina con riferimento ai consorzi stabili (art. 36), per i quali si dovrebbe intendere vigente una disciplina diversa.
Da un lato, infatti, nell’art. 37 del Codice è espressamente previsto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (comma 9); all’altro, al contrario, nell’art. 36 del Codice, relativo ai consorzi stabili, non è contemplata una disposizione analoga, né un rinvio alla disciplina de qua. Tale silenzio normativo dovrebbe far ritenere – secondo l’istante – che il legislatore, non avendo espressamente riprodotto il divieto di cui sopra anche nell’art. 36, abbia ritenuto applicabile ai consorzi stabili una disciplina diversa, che tiene conto della loro peculiarità.
In secondo luogo, l’istante ricorda che l’assegnazione ad altra impresa partecipante fatta dal consorzio non costituisce affidamento in appalto o subappalto ma si risolve in un “atto unilaterale recettizio interno”. Ciò in quanto il vincolo per l’impresa designata deriverebbe dal rapporto consortile, in forza del quale i consorziati conferiscono alla struttura consortile l’incarico di stipulare
contratti di appalto per loro conto ed in nome del consorzio e di indicare, di volta in volta, a quale fra loro assegnare e far eseguire i lavori. Fa osservare, inoltre, l’istante, richiamando la Determinazione
n. 11 del 2004 dell’Avcp, che nella fattispecie non vi sarebbe una duplicità di contratti di appalto, ma
un unico contratto, che il consorzio stabile stipula in nome proprio, ma per conto delle imprese consorziate e che tale configurazione del rapporto tra consorzio e imprese comporta che soltanto il primo si qualifichi in fase di gara e costituisca unica controparte contrattuale della stazione appaltante.
In ragione di tali premesse, ritenendo che la partecipazione di un impresa del consorzio diversa da quella dichiarata in sede di offerta configuri una mera variazione organizzativa interna del soggetto consorziato, non incidente sul ruolo dello stesso nei rapporti con la stazione appaltante, l’istante conclude affermando l’infondatezza del diniego opposto dalla stazione appaltante al consorzio stabile.
16/01/2015 SIOS: POSSESSO SOLO DEL 70%
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Le categorie “super specializzate”, sono costituite da strutture, impianti e opere speciali elencate nel codice.
L’art. 37, comma 11 del Codice prevede espressamente che qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali Strutture, Impianti e Opere Speciali (S.I.O.S.), e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, potranno utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art. 118 comma 2, terzo periodo, ossia del trenta percento.
In riferimento alla menzionata previsione del codice, il settimo comma dell’art. 92 precisa che ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possieda la qualificazione in ciascuna delle categorie superspecialistiche per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, dovrà possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.
Alla luce di quanto sopra esposto si rileva dunque che con riferimento alle riportate categorie super specializzate, di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, operi un divieto di subappalto oltre il limite del 30 % (al pari di quanto accade per la categoria prevalente) ed il concorrente partecipante alla procedura gara dovrà possedere i requisiti per almeno il 70% di tale categoria (questa volta, a differenza di quanto è previsto per la categoria prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire integralmente i requisiti di tale categoria, salva poi la facoltà di subappaltarne il 30 per cento) mentre il restante 30 percento potrà essere coperto dai requisiti richiesti per la categoria prevalente.
Il cd. “aumento del quinto” di cui all’art. 3, comma 2, d.P.R. 34/2000 può essere utilizzato ai fini del raggiungimento della qualificazione parziale del 70% nelle categorie SIOS.
CANTONE: vietare le deroghe e istituire l’Albo nazionale dei commissari di gara
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Intervenuto l'8/01/2015 in Commissione Lavori Pubblici al Senato, nell'ambito dell’esame del disegno di legge che delega il Governo ad attuare le nuove direttive europee sugli appalti pubblici, Raffaele Cantone, ha proposto di contrastare la corruzione negli appalti con la soft regulation e con il divieto di deroghe, istituire un Albo nazionale dei commissari di gara, rivedere l’attuale rating di legalità per le imprese che partecipano agli appalti.
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NUOVO CODICE DEGLI APPALTI IN ESAME AL SENATO
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Il termine per l’adozione del nuovo Codice degli appalti e concessioni è fissato al 18 febbraio 2016, due mesi prima della scadenza per il recepimento delle direttive europee (18 aprile 2016), ma già il Senato sta lavorando, La nuova legge attuerà le seguenti direttive:
Il termine per l’adozione del nuovo Codice degli appalti e concessioni è fissato al 18 febbraio 2016, due mesi prima della scadenza per il recepimento delle direttive europee (18 aprile 2016), ma già il Senato sta lavorando, La nuova legge attuerà le seguenti direttive:
- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE);
- Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, deitrasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE);
- Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
Documentazione Antimafia: in Gazzetta il Regolamento sull'utilizzo della Banca Dati
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Come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 recante "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".
Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
2. A tal fine esso individua inoltre le modalita' di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il presente regolamento stabilisce, altresi', le modalita' di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
FONDI UE: NEL 2014 SPESI QUASI IL 100%
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Nel 2014 la spesa annuale è cresciuta a 7,9 miliardi, quella complessiva da inizio programmazione è salita a 33 miliardi, pari al 70,7% del totale;
Restano ora 13,6 miliardi da spendere entro la fine del 2015 per completare il ciclo della vecchia programmazione ed evitare la perdita di fondi.
fonte: il sole 24 ore
IL 2014 LA TIMELINE DELLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI
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TIMELINE 2014 DEGLI APPALTI
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
GIUGNO
Sanzione di 50.000 € per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni?!
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
DICHIARAZIONI MANCANTI: NIENTE ESCLUSIONE, BASTA LA SANZIONE! PRIMI EFFETTI ART. 39 c. 2bis
NOVEMBRE
DICEMBRE
un grazie di cuore ai nostri partner, che hanno permesso anche quest'anno di informarvi quotidianamente sulle modifiche al nostro settore
ANAS: PRONTI 326 MILIONI €
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il CDA dell'ANAS ha deciso di bandire tra dicembre e gennaio queste importanti gare
- progetto esecutivo dell'adeguamento del tratto Trisungo-Acquasanta Terme, 1° lotto, 2° stralcio, dal km 151,000 al km 153,780, della strada statale 4 via Salaria, nella provincia di Ascoli Piceno, del valore di oltre 116 milioni;
- progetto definitivo per appalto integrato per la realizzazione della tangenziale di Novara (lotto 0 e lotto 1), dall'importo di oltre 124,5 milioni;
- progetto definitivo per appalto integrato per la realizzazione della tangenziale di Vicenza (I stralcio, I tronco), da 86 milioni;
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